F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055 del 26 Febbraio 2014 (152) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIRKO RUBINO (Calciatore della Società SS Modugno Calcio a 5 Srl)(nota n. 3099/268 pf13-14/MS/vdb del 7.1.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055 del 26 Febbraio 2014
(152) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIRKO RUBINO (Calciatore della Società SS Modugno Calcio a 5 Srl)(nota n. 3099/268 pf13-14/MS/vdb del 7.1.2014).
Il deferimento
Con provvedimento n. 3099/268 pf 13-14/MS/vdb del 7 gennaio 2014 il Vice Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Mirko Rubino all’epoca dei fatti tesserato per la SS Modugno Calcio a 5 Srl, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 43, commi 1, 2 e 3, e 92, comma 1, NOIF, per non aver ottemperato, senza giustificati motivi, alle convocazioni della Società di appartenenza per essere sottoposto alla prevista visita medico sportiva, per prendere parte agli allenamenti del precampionato ed alla gara del Campionato di Calcio a 5 Serie B, fissata per il giorno 19.10.2013, venendo meno all’osservanza dei doveri prescritti dalla Società di appartenenza. La Società Modugno Calcio a 5 Srl, nella persona del proprio Presidente con nota del 07.11.2013, comunicava alla Divisione Calcio a 5 ed alla Procura federale della F.I.G.C. che il calciatore Mirko Rubino, tesserato per la squadra e considerato elemento fondamentale della stessa convocato prima dell’inizio della stagione sportiva 2013/2014, per ben quattro volte mediante raccomandate postali e telegrammi al fine di essere sottoposto a visita medico sportiva e partecipare agli allenamenti del precampionato ed in data 18.10.2013 per prendere parte alla gara del Campionato di Calcio a 5 serie B, senza giustificati motivi, non rispondeva a tali convocazioni e di conseguenza arrecava un danno alla Società. Di seguito il Presidente della Modugno Calcio a 5 Srl invitava i competenti organi della F.I.G.C. di adottare i provvedimenti disciplinari previsti a carico del calciatore Rubino. Di conseguenza la Procura federale espletati gli opportuni accertamenti e ritenuto che il comportamento omissivo posto in essere dallo stesso Rubino facevano ravvisare la inosservanza dei doveri relativi alle prescrizioni dettate dalla Società di appartenenza, previsti dall’art. 92, comma 1, NOIF, integrando a carico del Rubino una palese violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 43, commi 1, 2 e 3, e 92, comma 1, NOIF, deferiva alla Commissione disciplinare nazionale il calciatore Mirko Rubino affinché la stessa provvedesse ad emettere opportuno provvedimento. Il Sig. ha inviato a codesta Commissione documento giustificativo circa la mancata presentazione a visita medica. Il dibattimento Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale la quale ha chiesto la conferma del deferimento e l’irrogazione della sanzione della squalifica per 5 (cinque) giornate da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Rubino. Nessuno é comparso per il tesserato deferito. Motivi della decisione Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emerge con tutta evidenza la violazione contestata al deferito; quanto esposto dal Sig. Rubino Mirko nello scritto giustificativo inviato a codesta Commissione risulta essere privo di pregio ai fini disciplinari e pertanto i rilievi mossi dalla Procura federale appaiono più che fondati seppur la richiesta sanzionatoria appare eccessiva rispetto alla violazione contestata. Dunque, ritiene questa Commissione di poter accogliere il deferimento condannando il Sig. Rubino Mirko alla
sanzione di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale irroga la sanzione della squalifica di 2 (due)
giornate da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Rubino Mirko.
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