F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055 del 26 Febbraio 2014 (164) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO CROATTI (Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl (nota n. 3510/272 pf13-14/AM/ma del 15.1.2014). (165) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO CROATTI (Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl (nota n. 3519/273 pf13-14/AM/ma del 15.1.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055 del 26 Febbraio 2014
(164) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO CROATTI (Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl (nota n. 3510/272 pf13-14/AM/ma del 15.1.2014).
(165) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO CROATTI (Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl (nota n. 3519/273 pf13-14/AM/ma del 15.1.2014).
Il deferimento
La Procura federale, con note indicate in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione disciplinare nazionale i soggetti ivi indicati, per rispondere, rispettivamente: - Paolo Croatti (Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl, della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 2, delle NOIF, per non avere depositato l’accordo economico in essere con i calciatori Giuseppe Nastasi e Tobia Melis, nel termine di 15 giorni successivi alla sottoscrizione. - la Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo Legale rappresentante. Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei due procedimenti per ragioni di connessione soggettiva. Il dibattimento Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso per la conferma del deferimento e l'irrogazione delle sanzioni dell’inibizione di mesi 1 (uno) nei confronti del Sig. Croatti, dell’ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00) per la Società SSD
Riccione Calcio 1929 Srl. Nessuno é comparso per le parti deferite né sono pervenuti scritti difensivi. I motivi della decisione Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emerge con incontestabile evidenza la violazione contestata ai deferiti della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 2, delle NOIF. La violazione commessa si palesa particolarmente grave, in quanto l’omesso deposito dell’accordo economico nei termini federali, neppure successivamente sanata, comporta l’inefficacia dell’accordo stesso e l’impossibilità, pertanto, di azionare le pretese nelle competenti Sedi federali. Si ritengono congrue le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale accoglie i deferimenti e delibera di infliggere le seguenti sanzioni: - a Paolo Croatti: inibizione per mesi 3 (tre) - alla Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl: ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00).
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