F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055 del 26 Febbraio 2014 (171) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GLADIS CONTI (Responsabile Settore Giovanile della Società Spezia Calcio), Società SPEZIA CALCIO (nota n. 3723/105 pf12-13/GR/mg del 22.1.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055 del 26 Febbraio 2014 (171) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GLADIS CONTI (Responsabile Settore Giovanile della Società Spezia Calcio), Società SPEZIA CALCIO (nota n. 3723/105 pf12-13/GR/mg del 22.1.2014). Il deferimento Con provvedimento n. 3723/105pf 12-13GR/mg, del 22 gennaio 2014 il Vice Procuratore federale ha deferito il Sig. Gladis Conti, all’epoca dei fatti tesserato quale dirigente responsabile del Settore Giovanile per la Società Spezia Calcio Srl, nonché la Società sportiva Spezia Calcio, per rispondere: - il primo della violazione di cui all’art. 32, comma 3, del Regolamento della L.N.D., in relazione anche alle disposizioni emanate con il Com. Uff. n. 1 per il Campionato 2011/2012 emanato dal Settore Giovanile e Scolastico della L.N.D. così come richiamate al capitolo 2.4 – Norme Regolamentari – Attività di base – punto p), per aver contravvenuto al divieto di organizzazione di provini per le categorie “piccoli amici”, “pulcini” ed “esordienti” e comunque per tutti i tesserati che non abbiano compiuto il dodicesimo anno di età; - la seconda a titolo di responsabilità oggettiva conseguente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, CGS, alla violazione ascritta al proprio dirigente. Con denuncia presentata dalla USD Canaletto Sepor della L.N.D., in data 26.05.2012 in uno con la missiva inoltrata all’Ufficio della Procura federale dal segretario del Settore Giovanile e Scolastico in data 06.06.2012 veniva segnalato che la Società Spezia Calcio aveva richiesto a mezzo di nota a firma del Responsabile Settore Giovanile – Sig. Conti – in data 11 maggio 2012, nulla osta per n. 5 bambini del 2004 in violazione delle norme regolamentari vigenti in materia. La Procura federale espletati gli opportuni accertamenti e ritenuto che la violazione, così come segnalata, integrava gli estremi della violazione della disposizione prevista dall’art. 32, comma 3, del Regolamento della L.N.D. vigente all’epoca dei fatti, ascrivibile al responsabile del Settore Giovanile de la Spezia Calcio, Sig. Gladis Conti, ed alla stessa Società per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 1, CGS deferiva entrambe alla Commissione disciplinare nazionale. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione degli addebiti, le parti facevano pervenire scritti difensivi nei quali evidenziavano l’insussistenza degli addebiti ascritti: in particolare, da un lato la Società Spezia Calcio Srl chiedeva “il proscioglimento da ogni addebito di cui al deferimento della Procura federale n. 3723/105 pf 12-13 GR/mg…ed in subordine determinare la sanzione a carico della Società nella misura minima e comunque di natura esclusivamente economica”; dall’altro il Sig. Gladis Conti, disconoscendo la firma apposta alla richiesta di nulla osta, chiedeva alla Commissione disciplinare nazionale “di voler respingere il deferimento con ogni altro consequenziale provvedimento”. Il patteggiamento All’inizio della riunione odierna la Società Spezia Calcio, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società Spezia Calcio, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS. [“pena base per la Società Spezia Calcio, sanzione dell’ammenda di € 750,00 (€ settecentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 500,00 (€ cinquecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”. Il procedimento é proseguito per il Sig. Gladis Conti. il dibattimento Alla riunione odierna sono comparsi: il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per la conferma del deferimento e per l’irrogazione della sanzione di mesi 3 (tre) per il Sig. Conti; é altresì comparso il Sig. Conti assistito dal proprio legale di fiducia, il quale riportandosi alle memorie in atti, ha concluso per il proscioglimento. Motivi della decisone Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emerge con tutta evidenza la violazione contestata al deferito; quanto esposto dalla difesa del Sig. Conti, ossia il disconoscimento della firma apposta alla richiesta di nulla osta inviato alla Società USD Canaletto Sepor, appare del tutto inconferente giacché la qualità di responsabile del Settore giovanile della Società Spezia Calcio, risulta agli atti essere stato interrotta con licenziamento avvenuto in data 01.08.2012. Pertanto i rilievi mossi dalla Procura federale appaiono più che fondati e, dunque, ritiene questa Commissione poter accogliere il deferimento condannando il Sig. Gladis Conti alla sanzione di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) per la Società Spezia Calcio. Irroga altresì la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) al Sig. Gladis Conti.
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