COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 DEL 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n. 65 della Società A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.99 del 30.1.2014 (ammenda di € 600,00 e DIFFIDA).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 DEL 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n. 65 della Società A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.99 del 30.1.2014 (ammenda di € 600,00 e DIFFIDA). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVATO che dal rapporto di uno degli assistenti arbitrali della gara Pol. Taurianovese A.S.D. - A.S.D. Corigliano Schiavonea del 26.01.2014, risulta che i sostenitori della società Corigliano Schiavonea, nel corso della gara, tenevano un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del suddetto ufficiale di gara, colpendolo con sputi e piccole pietre in più parti del corpo (senza conseguenze). Gli stessi, inoltre, lanciavano contro lo stesso assistente arbitrale una pietra dalle “dimensioni di un pugno chiuso” senza colpirlo. Il Giudice di prime cure, in relazione ai fatti sopraindicati, ha comminato alla reclamante € 600,00 di ammenda con diffida (cfr. C.U. n.99 del 30/01/2014 del Comitato Regionale Calabria). La reclamante ricorre avverso la suddetta decisione, chiedendo una riduzione della sanzione in quanto, a suo dire, “i sostenitori hanno mancato di rispetto verso il sig. assistente arbitrale”, non rendendosi tuttavia responsabili del lancio di pietre e sputi. I fatti per come narrati dall’assistente arbitrale non possono essere contestati in quanto riferiti in maniera chiara e puntuale. Per quanto concerne la sanzione impugnata, l’adita Commissione ritiene la stessa congrua ed adeguata ai fatti accaduti. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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