COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 DEL 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.66 della A.S.D. BOVALINO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 106 del 13.02.2014 (penalizzazione di tre punti in classifica, ammenda di €100,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 DEL 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.66 della A.S.D. BOVALINO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 106 del 13.02.2014 (penalizzazione di tre punti in classifica, ammenda di €100,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA in primo grado il giudice ha sanzionato la responsabilità oggettiva della Società Bovalino Calcio a 5 in relazione all’atto di violenza di un proprio calciatore che - nelle fasi immediatamente antecedenti l’inizio della partita Bovalino Calcio a 5 - Futsal Pietrafitta dell’8.2.2014 ha colpito con uno schiaffo il portiere del Pietrafitta cagionandogli conseguenza tali (forti giramenti di testa) da impedirgli di partecipare alla gara. Ritenendo ricorrenti gli estremi contemplati all’art. 17, comma 1 e 18, del C.G.S. in materia di alterazione al potenziale atletico della squadra avversaria ha, pertanto, sanzionato la Società Bovalino Calcio a 5 con la penalizzazione dei punti conseguiti nella gara. I fatti per come narrati non possono assolutamente essere posti in dubbio, va invece valutata la correttezza del deliberato del giudice di primo grado in relazione all’attribuibilità della responsabilità degli stessi alla società reclamante e alla conseguenza applicabilità della normativa citata. La normativa di riferimento, nella costante applicazione da parte della giurisprudenza sportiva, non lascia adito a dubbi. L’episodio ha comportato una alterazione al potenziale atletico del Pietrafitta addebitabile alla società Bovalino a titolo di responsabilità oggettiva in quanto cagionato dal comportamento di un calciatore che - fin quando non viene impiegato in campo, perché la gara non ha avuto inizio o siede in panchina - è assimilato agli accompagnatori o sostenitori della società ai sensi dell’art. 17, comma 1, del C.G.S.. Ritiene, pertanto, questa Commissione che il reclamo vada rigettato. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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