COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 DEL 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.67 della Società A.C. AURORA REGGIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.106 del 13.2.2014 (squalifica calciatore VAZZANA Livio per QUATTRO gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 DEL 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.67 della Società A.C. AURORA REGGIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.106 del 13.2.2014 (squalifica calciatore VAZZANA Livio per QUATTRO gare effettive). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che la reclamante impugna la decisione di primo grado di squalificare per quattro gare effettive il calciatore Vazzana Livio per i fatti ascrittigli in relazione alla gara A.S.D. Calcio Cittanovese – A.S.D. Aurora Reggio del 09.02.2014 (cfr. C.U. n.106 del 13/02/2014 del Comitato Regionale Calabria). Dal rapporto arbitrale, infatti, risulta che al 26° del II tempo, il Vazzana veniva espulso per aver tenuto nei confronti del direttore di gara un comportamento offensivo e minaccioso. La reclamante contesta quanto asserito dall’arbitro, sostenendo, in sintesi, che il calciatore avrebbe offeso verbalmente il direttore di gara senza, tuttavia, minacciarlo, chiedendo quindi una riduzione della sanzione impugnata. I fatti per come narrati puntualmente dall’arbitro nel rapporto a sua firma non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1.1, del C.G.S). Inoltre, la sanzione appare congrua ed adeguata ai fatti verificatisi e, pertanto, il reclamo deve essere rigettato. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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