COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 DEL 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.68 del sig. MARSICO Salvatore( tesserato della ASD Roglianese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.106 del 13.02.2014 (squalifica fino al 12.12.2016).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 DEL 25.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.68 del sig. MARSICO Salvatore( tesserato della ASD Roglianese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.106 del 13.02.2014 (squalifica fino al 12.12.2016). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; RILEVA Comunicato Ufficiale N. 111 del 25 febbraio 2014 il reclamante impugna la squalifica irrogatagli in primo grado, ammettendo sostanzialmente le proprie responsabilità, ma appellandosi a precedenti giurisprudenziali in materia che, assume, in casi analoghi hanno irrogato pene notevolmente meno severe. I fatti per come narrati dal direttore di gara dimostrano una pervicace e ostinata aggressività nei confronti dell’arbitro. Il calciatore reiteratamente ed in contesti temporali e spaziali diversi (in campo, durante e dopo la gara, negli spogliatoi a fine gara, dall’esterno degli spogliatoi) ha tenuto un comportamento di offesa e minaccia nei confronti dell’arbitro (si pensi alla distruzione dei cartellini e del taccuino), ma anche di violenza (ha colpito con forza l’arbitro nelle mani per appropriarsi dei citati cartellini e taccuino e gli ha calpestato i piedi). Per tali ragioni il comportamento è da stigmatizzare e la sanzione va commisurata al disvalore degli atti posti in essere. Tuttavia ritiene questa Commissione che la pena contempli una equa e congrua afflittività se rimodulata riducendola a tutto il 30.6.2015. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore MARSICO Tommaso a tutto il 30 GIUGNO 2015 e dispone restituirsi la tassa reclamo.
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