COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 47 del 27/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della A.S.D. Aullese avverso la decisione del G.S.T. in ordine all’esito della gara disputata in data 01/02/2014 tra “ ASD Aullese-Don Bosco”( C.U. n. 32 del 6 febbraio 2014.)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 47 del 27/02/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo della A.S.D. Aullese avverso la decisione del G.S.T. in ordine all’esito della gara disputata in data 01/02/2014 tra “ ASD Aullese-Don Bosco”( C.U. n. 32 del 6 febbraio 2014.)
La gara del campionato Giovanissimi “ Aullese-Don Bosco” veniva sospesa al 15° minuto del 1 tempo per improvviso guasto all’ impianto di illuminazione che smetteva pertanto di funzionare. Trascorsi 30 minuti durante i quali la Società ospitante cercava di riattivarlo, la partita veniva definitivamente sospesa dal D.G..Il G.S.T. preso atto del mancato svolgimento della gara e, in considerazione che la verifica del funzionamento degli impianti del campo di gioco compete alla società ospitante, infliggeva alla ASD Aullese la perdita della gara per 0-3, ritenendo non sussistere nel caso di specie impedimenti di forza maggiore o altre esimenti. Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la ASD Aullese, la quale ritiene che nessuna colpa di quanto accaduto possa esserle ascritto. La società, infatti, afferma che i propri dirigenti hanno subito cercato di riparare il guasto, senza successo, in quanto l’avaria proveniva dalla cabina elettrica di proprietà del Comune di Aulla alla quale hanno accesso solo i tecnici comunali. Veniva, quindi, immediatamente contattato l’Ufficio responsabile il cui intervento poteva attuarsi solo due ore dopo l’interruzione della gara che, trascorsi 30 minuti dall’evento, veniva definitivamente sospesa dal D.G. Motiva il reclamo con l’affermare che il guasto all’interno della cabina era stato causato dalle abbondanti piogge cadute nel periodo, le quali avevano provocato l’allagamento della stessa e prodotto una forte umidità che aveva poi generato il guasto. Nega ogni responsabilità facendo presente di essersi trovata nell’impossibilità di porre rimedio all’inconveniente essendo l’accesso alla cabina elettrica di esclusiva competenza degli Uffici del Comune i cui addetti erano, in quel momento, impegnati nella riparazione di danni causati dalle negative condizioni climatiche in altra località. A tal fine la reclamante produce, in allegato, un attestato del Comune di Aulla contenente la dichiarazione che nessuno, al di fuori dei tecnici autorizzati, poteva intervenire all’interno della cabina situata, oltretutto, fuori dal recinto dell’impianto sportivo gestito dalla reclamante. Ritenendo pertanto che il guasto è stato causato dalle condizioni metereologiche che hanno imperversato sul territorio di Aulla; che non era possibile prevedere/prevenire infiltrazioni di acqua all’interno della cabina che, precisa ancora, essere di proprietà del Comune di Aulla, la reclamante chiede la riforma della decisione in oggetto con la conseguente ripetizione della partita. Chiede inoltre di essere sentita in ordine ai fatti contestati. In data 21/02/2014 si presentava davanti a questa C.D., giusta delega in atti, il sig. Franco Zangani in qualità di rappresentante della società reclamante, il quale insiste sui motivi del reclamo e allega n. 4 foto relative allo stato in cui si trovavano, in quei giorni, i luoghi dove si è svolta la gara in questione a seguito delle particolari precipitazioni piovose verificatesi nel periodo. Questa C.D.T, esaminata la documentazione prodotta in questa sede, ritiene le argomentazioni difensive svolte dalla reclamante fondate e pertanto il reclamo è meritevole di accoglimento. La società ha fornito adeguata dimostrazione circa la fortuità dell’evento con la presentazione dell’attestazione del Comune di Aulla, di cui si è detto, con la quale si conferma che il guasto verificatosi è stato causato essenzialmente dalle abbondanti piogge cadute sul territorio, ed ha altresì dimostrato l’impossibilità della Società ad intervenire direttamente ed immediatamente dato che la cabina elettrica, che fornisce l’illuminazione del campo di calcio, si trova al di fuori dell’impianto gestito dalla reclamante e sotto il controllo esclusivo del competente Ufficio comunale. Pertanto alla luce delle considerazioni sopra svolte questa C.D. ritiene di poter escludere qualsiasi responsabilità della A.S.D. Aullese, quale società ospitante.
P.Q.M.
accoglie il reclamo e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, disponendo la ripetizione della gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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