COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 26.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Sporting Five Chiampo Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 52 del 19/2/2014 – Squalifica per cinque giornate giocatore Vitetta Marco; Squalifica per due giornate giocatore Calearo Luca – Divisione Calcio a Cinque, Campionato Regionale Serie “C 2“

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 26.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Sporting Five Chiampo Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 52 del 19/2/2014 – Squalifica per cinque giornate giocatore Vitetta Marco; Squalifica per due giornate giocatore Calearo Luca – Divisione Calcio a Cinque, Campionato Regionale Serie “C 2“ La Società A.S.D. Sporting Five Chiampo ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 52 del 19/2/2014 con le quali infliggeva le seguenti sanzioni : - squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Vitetta Marco : “una giornata per l'espulsione, due giornate perchè alla notifica del provvedimento insultava l'Arbitro e due giornate perchè a fine gara reiterava allo stesso insulti e profferiva minacce”. - squalifica per due giornate a carico del giocatore Calearo Luca. La Commissione Disciplinare Territoriale Preliminarmente, non prende in esame il ricorso relativo alla squalifica per due giornate del giocatore Calearo Luca, trattandosi di provvedimento inoppugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera a) del C.G.S. letta la parte del ricorso presentato dalla Società Sporting Five Chiampo e riguardante ;la squalifica del giocatore Vitetta Marco; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi il quale ha sostanzialmente confermato quanto riportato nel suo rapporto e nel relativo supplemento. Ritenuto che appaia congrua in relazione ai fatti contestati la sanzione della squalifica per quattro giornate al giocatore Vitetta Marco P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Sporting Five Chiampo; - di dichiarare inammissibile la parte del ricorso riguardante la squalifica per due giornate del giocatore Ca - learo Luca; - di ridurre a quattro giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Vitetta Marco. Essendo il ricorso parzialmente accolto non é dovuta la tassa reclamo.
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