F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056 del 27 Febbraio 2014 (155) – APPELLO DELL’AC ANITRELLA AVVERSO L’INIBIZIONE DEL SIG. ALFREDO RAPONI NONCHÉ LA PENALIZZAZIONE E L’AMMENDA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÁ – (Decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il C.R. Lazio – C.U. n. 114 del 13.12.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056 del 27 Febbraio 2014 (155) – APPELLO DELL’AC ANITRELLA AVVERSO L’INIBIZIONE DEL SIG. ALFREDO RAPONI NONCHÉ LA PENALIZZAZIONE E L’AMMENDA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÁ - (Decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il C.R. Lazio – C.U. n. 114 del 13.12.2013). Con provvedimento del 5 settembre 2013 la Procura federale ha deferito avanti la Commissione disciplinare territoriale per il Lazio il Signor Alfredo Raponi, Presidente pro tempore della Società AC Anitrella, per rispondere della violazione di cui all’ art. 1, c. 1, CGS, in relazione all’art. 94 ter c. 13 NOIF e all’art. 8 c. 9 CGS - per non aver ottemperato, nei termini imposti dal regolamento, alla decisione del collegio arbitrale presso la LND che aveva imposto il pagamento della somma di € 1.952,64 all’allenatore Petricca - nonché la Società AC Anitrella ex art. 4 c. 1 CGS per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al suo Presidente. Con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 13.12.13, la Commissione disciplinare territoriale del Lazio, infliggeva al Sig. Raponi Alfredo l’inibizione per mesi sei e alla Società AC Anitrella la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato 2013/14 e l’ammenda di € 500,00. Avverso tale provvedimento propone appello la Società AC Anitrella, a firma dell’attuale Presidente Sig. Giovanni Pagano, chiedendo la riforma della delibera impugnata e il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’annullamento della ammenda inflitta. In particolare, l’appellante - nel riportarsi alla propria memoria difensiva del 9 ottobre 2013 relativa al procedimento avanti alla Commissione disciplinare nazionale del Lazio – insiste nell’affermare che sarebbe stato leso il diritto di difesa della AC Anitrella posto che il deferimento della Procura del 5 settembre 2013 è stato notificato in data successiva alla rassegnazione delle dimissioni del Presidente Sig. Raponi, soggetto dunque non più tesserato. Per tale motivo, secondo le tesi difensive, la Commissione disciplinare territoriale del Lazio avrebbe dovuto, in sintesi, dichiarare l’estinzione del procedimento. Nel merito allega copia di assegno per € 1.000,00 intestato al Sig. Riccardo Petricca e copia di atto di transazione intervenuta fra lo stesso Petricca e la Società. Per tale motivo la difesa chiede che venga annullata l’ammenda di € 500,00. All’odierna riunione nessuno é comparso per parte ricorrente, é invece comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma delle sanzioni inflitte in primo grado. I motivi della decisione L’atto di appello è infondato e va pertanto respinto. Nessun diritto di difesa è stato leso per avere la Procura federale notificato il proprio deferimento in data successiva alle intervenute dimissioni da Presidente societario del Sig. Raponi, in carica al tempo del mancato pagamento di quanto prescritto dall’arbitrato pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 230 del 16 aprile 2013. Infatti il deferimento, come correttamente già osservato nella motivazione della propria decisione dalla Commissione disciplinare territoriale del Lazio, è stato regolarmente notificato, tramite raccomandata regolarmente ricevuta, alla Società AC Anitrella, ex lege in persona del suo legale rappresentante pro tempore del momento (anche se non indicato specificamente) presso la sua sede. E d’altra parte il Sig. Giovanni Pagano, nella qualità di Presidente in carica della Società, ha potuto pienamente esercitare il suo diritto di difesa, nella citata memoria del 9 ottobre 2013, limitandosi ad evidenziare – erroneamente - la propria carenza di legittimazione non essendo stato specificamente evidenziato il suo nome nel deferimento della Procura. Nel merito poi, anche volendo concedere ingresso alle tardive su citate prove documentali solo oggi depositate, rimane sempre che il pagamento di quanto previsto dall’arbitrato sarebbe comunque avvenuto tardivamente, solo il 18 luglio 2013, ben oltre i 30 giorni previsti dalla norma. Né, evidentemente, può essere accolta la richiesta della Società che, del tutto irritualmente, di fatto per conto del suo ex Presidente, avoca a sé il diritto di chiedere anche la revoca della inibizione inflitta al Sig. Alfredo Raponi, senza che questi risulti in alcun modo firmatario dell’impugnazione. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione respinge il ricorso e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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