F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056 del 27 Febbraio 2014 (157) – APPELLO DEL SIG. FRANCO TEMPESTA (Dirigente Società FC Rieti) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE – (Decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il C.R. Lazio – C.U. n. 120 del 20.12.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056 del 27 Febbraio 2014
(157) – APPELLO DEL SIG. FRANCO TEMPESTA (Dirigente Società FC Rieti) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE - (Decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il C.R. Lazio – C.U. n. 120 del 20.12.2013).
Con provvedimento del 18 settembre 2013 la Procura federale ha deferito avanti la Commissione disciplinare territoriale per il Lazio: Alessio Donati, calciatore della Società ASD Poggio Moiano, per rispondere della violazione di cui all’ art. 1, c. 1, CGS, in relazione all’art. 21 n. 3 e 22 n. 2 NOIF - per essere comparso nella lista dei tesserati della
FC Rieti, con la qualifica di massaggiatore, nella gara juniores del 20.10.12, pur essendo ormai tesserato per altra squadra; Franco Tempesta, dirigente accompagnatore della FC Rieti, per rispondere della violazione di cui all’ art. 1, c. 1, CGS, in relazione all’art. 61 NOIF, per aver sottoscritto la lista di gara comprendente il Donati, pur nella consapevolezza che lo stesso era tesserato per altra squadra; le Società FC Rieti e ASD Poggio Moiano, ex art. 4 c. 2 CGS, per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri rispettivi tesserati. Con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 120 del 20.12.13, la Commissione disciplinare territoriale del Lazio, infliggeva al Sig. Donati la squalifica inibizione per mesi quattro, al Sig. Tempesta l’inibizione di mesi quattro, alla Società FC Rieti l’ammenda di € 500,00 con diffida, alla Società ASD Poggio Moiano l’ammenda di € 200,00 con diffida. Avverso tale provvedimento propone appello il Sig. Franco Tempesta, chiedendo la riforma della delibera impugnata e il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale. In particolare, l’appellante afferma che sarebbe stato leso il suo diritto di difesa posto che avrebbe avuto notizia del deferimento di cui era stato fatto oggetto, solo con la notifica della pronuncia della Commissione disciplinare territoriale del Lazio avvenuta l’ 8 gennaio 2014. Nel merito sostiene che, in ogni caso, era assolutamente ignaro del fatto che solo due giorni prima della gara in questione il Sig. Donati si fosse tesserato come calciatore con altra squadra e, pertanto, in buona fede aveva firmato la lista di partecipazione. All’odierna riunione é comparso il ricorrente assistito dal proprio legale che, riportandosi ai motivi d’appello, ha concluso per l’annullamento della sanzione inflitta. É altresì comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, notificato solo alla Commissione disciplinare nazionale e non anche alla Procura federale. La Commissione rileva che effettivamente il ricorso del Sig. Tempesta non é stato notificato alla controparte Procura federale e pertanto, come previsto dall’art. 33, comma 5 del CGS, senza poter entrare nel merito del ricorso, non può che esserne dichiarata l’inammissibilità. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione dichiara il ricorso inammissibile e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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