F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056 del 27 Febbraio 2014 (192) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO DI SALVATORE – (nota n. 3857/345 pf 13-14/SP/ac del 27.1.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056 del 27 Febbraio 2014 (192) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO DI SALVATORE - (nota n. 3857/345 pf 13-14/SP/ac del 27.1.2014). Con provvedimento del 27.1.2014 la Procura federale ha deferito dinanzi questa Commissione il Sig. Stefano Di Salvatore per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità professionale e al pagamento della quota associativa annuale di € 250,00 per l’anno 2013. Nei termini regolamentari previsti il Sig. Di Salvatore ha fatto pervenire memorie difensive nelle quali lo stesso ha opposto l’impossibilità di subire sanzioni, stante la cancellazione dall’albo Agenti deliberato dalla relativa Commissione con delibera n. 10/2014, nonché la circostanza che successivamente all’ottenimento della licenza federale, egli conseguiva l’abilitazione alla professione di avvocato; riteneva, pertanto, automatica la decadenza dalla qualifica federale potendo esercitare l’attività di Agente in forza del disposto di cui all’art. 4, comma 2 del relativo Regolamento Fifa e pertanto concludeva per il proprio proscioglimento. All’odierna riunione il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo la conferma del deferimento e l'irrogazione della sanzione della sospensione della licenza per giorni 45 (quarantacinque) nei confronti di Stefano Di Salvatore. É altresì comparso il Di Salvatore, il quale riportandosi alle memorie difensive ha insistito per l’accoglimento delle stesse. Questo Commissione ritiene che dalle predette considerazioni poste in essere dal Di Salvatore, emerge a chiare note che lo stesso ha conseguito l’abilitazione ad esercitare la professione di avvocato nell’anno 2013, mentre invece l’oggetto dell’odierno deferimento riguarda omissioni imputabili all’anno 2012, anno quest’ultimo, in cui il deferito apparteneva ancora esclusivamente alla categoria degli Agenti dei calciatori, e tale qualifica è da considerarsi in essere quantomeno sino alla data della predetta abilitazione professionale. Comunque, si rileva inoltre come principio di carattere generale che la comunicazione di cancellazione dall’albo degli Agenti non è stata inviata alla segreteria preposta nei termini indicati e previsti dalla normativa vigente onde ottenere la conseguente cancellazione dal predetto Abo Agenti. É del tutto evidente che in assenza di richiesta di cancellazione il rinnovo per l’anno successivo deve essere considerato automatico con tutte le conseguenze e quelle incombenze sia di natura economica che amministrativa a carico e cura dell’iscritto. Il deferimento é fondato e va pertanto accolto ma va precisato che il deferito non riveste più la qualifica di Agente di calciatori e pertanto non può irrogarsi la sanzione richiesta dal rappresentante della Procura federale. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale irroga la sanzione della censura.
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