CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 3 del 25/02/2014 – Fussball Club Sudtirol s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/U.C.Albinoleffe s.r.l.

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 3 del 25/02/2014 – Fussball Club Sudtirol s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/U.C.Albinoleffe s.r.l. L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Franco Frattini, Presidente dott. Dante D’Alessio, prof. Massimo Zaccheo prof.ssa Virginia Zambrano prof. Attilio Zimatore, Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 1/2014, presentato in data 17 gennaio 2014 dalla società Fussball Club Sudtirol s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Fassino e dall’avv. Maurizio Stefano Mascia contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito F.I.G.C.), rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Medugno e dall'avv. Letizia Mazzarelli, e la società UC Albinoleffe, rappresentata e difesa dall’avv. Edoardo Chiacchio e dall’avv. Michele Cozzone, per l’annullamento della decisione della Corte di Giustizia Federale FIGC, II^ sez., di cui al C.U. n. 142/CGF, pubblicata il 19 dicembre 2013, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla stessa società FC Sudtirol s.r.l. in merito alla gara Albinoleffe/Sudtirol dell’8 settembre 2013. visti tutti gli atti e i documenti di causa; udito il Relatore, dott. Dante D’Alessio. Ritenuto in fattoRitenuto in fattoRitenuto in fattoRitenuto in fatto Ritenuto in fatto Ritenuto in fattoRitenuto in fattoRitenuto in fattoRitenuto in fattoRitenuto in fattoRitenuto in fattoRitenuto in fattoRitenuto in fattoRitenuto in fatto 1.- Il giocatore Simone Pontiggia, nato il 27 aprile 1993, tesserato per l’U.S. Albinoleffe, era stato squalificato per sei giornate di gara dal Giudice sportivo (Comunicato Ufficiale n. 184/TB del 30 maggio 2013), dopo essere stato espulso nella partita Carpi – Albinoleffe del 29 maggio 2013, valevole per le fasi finali del Campionato Nazionale “Dante Berretti”. 2.- Nella stagione sportiva 2013/2014 il giocatore Simone Pontiggia, senza aver scontato la detta squalifica, disputava le gare, del Campionato di Prima Divisione della Lega Pro, Savona – Albinoleffe (il 1 settembre 2013), Albinoleffe – Sudtirol (l’8 settembre 2013) e Albinoleffe – Cremonese (il 13 settembre 2013). 3.- La Cremonese, dopo aver preannunciato reclamo, proponeva ricorso avverso la partecipazione alla gara del giocatore Simone Pontiggia e il Giudice Sportivo accoglieva il gravame irrogando all’Albinoleffe la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 (Comunicato Ufficiale n. 33/DIV del 24 settembre 2013). 4.- Il Sudtirol, avuto notizia di tale decisione, ricorreva il 25/27 settembre al Giudice Sportivo chiedendogli di irrogare all’Albinoleffe la sanzione sportiva della perdita della gara (terminata con la vittoria dell’Albinoleffe per 3 a 1) con il punteggio di 0-3. 5.- Il Giudice Sportivo dichiarava tale reclamo inammissibile in quanto presentato oltre i termini di cui all’art. 29, n. 7 lett. b) del C.G.S. (Comunicato ufficiale n. 38/DIV dell'8 ottobre 2013). Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Giustizia Federale, Sezione II, con decisione del 7 novembre 2013 (in Comunicato Ufficiale n. 142/CGF del 19 dicembre 2013). 6.- Il Sudtirol ricorre contro tale decisione all’Alta Corte di Giustizia Sportiva, sostenendo l’ammissibilità del ricorso (per la sua rilevanza nell’ordinamento sportivo) e l’erroneità, nel merito, della decisione adottata. 6.1.- La ricorrente, in particolare, ha sostenuto (con il primo motivo) la falsa applicazione dell’art. 22, comma 11, del C.G.S., in quanto, come evidenziato anche da questa Corte con decisione n. 17 del 2012, le attuali modalità di pubblicazione ed esecuzione delle squalifiche sono di fatto inadeguate e tali da non garantire alle altre società un’effettiva verifica della regolare espiazione delle compiuto da un lato gli squalificati e dall’altro quando essi hanno scontato la squalifica. Mentre, nella fattispecie, non si può pretendere che il Sudtirol conoscesse la squalifica inflitta ad un giovane partecipante ad un campionato giovanile. Sostiene, quindi, la ricorrente che la Corte dovrebbe affermare la regola secondo cui l’art. 22, comma 11, del C.G.S., vale solo nel settore e categoria al quale si riferisce il Comunicato che rende pubblica la sanzione. 6.2.- Con il secondo motivo il Sudtirol ha lamentato la falsa applicazione, sotto diverso profilo, dell’art. 22, comma 11, del C.G.S., sostenendo che il calciatore squalificato non era stato identificato, nel Comunicato relativo alla sanzione irrogatagli, in modo certo e completo, con luogo e data di nascita insieme col cognome e nome, e ciò non ha reso possibile la tempestiva conoscenza dell’irregolarità verificatasi, anche perché nella squadra allievi dell’Albinoleffe “giocavano due soggetti di nome Pontiggia”. 6.3.- Con il terzo motivo, la ricorrente, dopo aver precisato che l'atto presentato al giudice sportivo era stato espressamente e letteralmente qualificato come segnalazione-denuncia ed era perciò idoneo ad attivare i poteri che il giudice sportivo può esercitare d’ufficio senza limiti temporali, ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 8, lettera a) del C.G.S., sostenendo che, come riconosciuto anche da questa Alta Corte, con la decisione n. 19 del 2011, e dal TNAS, il giudice sportivo ha il potere di intervenire anche d’ufficio a tutela del regolare svolgimento del campionato una volta che è venuto a conoscenza di una questione vertente sulla regolarità della gara. Ritenuto in fattoRitenuto in fattoRitenuto in fattoRitenuto in fatto Ritenuto in fatto Ritenuto in fattoRitenuto in fattoRitenuto in fattoRitenuto in fattoRitenuto in fattoRitenuto in fattoRitenuto in fattoRitenuto in fattoRitenuto in fatto 1.- Si può prescindere dall’esame di ogni questione circa l’ammissibilità del ricorso, in ordine alla sua rilevanza per l’ordinamento sportivo, perché lo stesso è comunque infondato. 2.- Nel merito questa Alta Corte ritiene che la decisione del giudice sportivo, confermata dalla Corte di Giustizia Federale, che ha ritenuto inammissibile il reclamo/denuncia presentato dal Sudtirol, debba essere confermata. 3.- Al riguardo, si deve, innanzitutto, ricordare che, ai sensi dall'art. 29 del C.G.S., i Giudici Sportivi giudicano, in prima istanza, sulla posizione irregolare dei calciatori, d'ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara (comma 8, lett. a), dell’art. 29), ovvero su reclamo della parte che deve essere preannunciato entro le 24 ore dal giorno feriale successivo a quello della gara e deve essere trasmesso entro i successivi tre giorni (comma 8 lett. b) dell’art. 29). 3.1.- Nella fattispecie, non vi è dubbio che il reclamo della parte è stato presentato oltre i termini dettati dalla suddetta disposizione e quindi doveva essere considerato tardivo. Peraltro ogni attività (anche d’ufficio) del Giudice Sportivo, in ordine alla regolarità del risultato della gara acquisito sul campo, non poteva essere più esercitata essendosi il suo potere esaurito con l’omologazione della gara. Ciò si giustifica con la necessaria celerità dei procedimenti di giustizia sportiva, specie se volti alla verifica della regolarità della gara ed alla omologazione dei risultati, e nella correlativa necessità di dare certezza alle situazioni che altrimenti potrebbero essere messe in discussione anche a distanza di molto tempo dallo svolgimento delle gare. 3.2.- Peraltro si deve osservare che la funzione che esercita il Giudice Sportivo ha natura mista: da un lato egli svolge una funzione vera e propria di giustizia, quando irroga le sanzioni, e dall’altro svolge una funzione che può ritenersi di controllo sulla regolarità dell’attività sportiva. La sua attività di controllo si esaurisce tuttavia una volta che egli ha provveduto alla omologazione del risultato della gara, in linea con il principio secondo il quale la funzione di controllo si esaurisce una volta che la stessa è stata esercitata. In ogni caso le sue decisioni sono poi comunque impugnabili davanti agli organi superiori di giustizia sportiva. 4.- Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non si può quindi ritenere che i poteri che il Giudice Sportivo esercita d’ufficio (ai sensi dell’art. 29, comma 8 lettera a) dell’art. 29) possano essere attivati anche dopo che lo stesso giudice ha provveduto alla formale omologazione del risultato della gara. Si deve ritenere, invece, che, una volta che il Giudice Sportivo ha omologato la gara, lo stesso sia privo di ogni ulteriore potere sul risultato della gara ed ogni eventuale doglianza debba essere sottoposta all’esame dei superiori organi di giustizia. 5.- Sul punto correttamente la Corte Federale ha, quindi, affermato che ai sensi dell'art. 29 commi 7 e 8 C.G.S., in tema di irregolarità della posizione dei calciatori, il Giudice Sportivo può anche attivarsi d'ufficio, ma solo qualora tale irregolarità emerga chiaramente dalle risultanze dei documenti ufficiali della gara e prima della omologazione della stessa. Mentre i ricorsi nei confronti dei risultati delle gare devono essere inderogabilmente preannunciati e proposti dalle parti interessate negli stretti limiti temporali dettati dall'art. 29, comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva. Del resto, come sottolineato in memoria dalla F.I.G.C., sarebbe troppo facile se, dopo essere incorsi in una causa di decadenza, fosse ammesso di ovviarvi mediante un atto di impulso al Giudice Sportivo affinché provveda d’ufficio. 6.- A tali conclusioni, come ha evidenziato la F.I.G.C., è giunta anche questa Alta Corte nella decisione n. 16 del 2012 nella quale si è fatta applicazione del principio nella fattispecie analoga disciplinata dall’art. 29 del C.G.S. 7.- Mentre non si pone in contrasto con le suddette conclusioni la decisione di questa Alta Corte n. 19 del 2011, citata dalla ricorrente, tenuto conto che nella fattispecie esaminata il Giudice Sportivo aveva esercitato i suoi poteri d’ufficio non omologando il risultato. 8.- Considerato che la società Sudtirol ha fatto pervenire un preannuncio di reclamo in data 25 settembre 2013, seguito dal reclamo in data 27 settembre 2013, correttamente il Giudice Sportivo, cha aveva omologato il risultato della gara in questione già il 10 settembre (Comunicato Ufficiale n. 22/DIV), ha dichiarato quindi inammissibile il reclamo proposto. 9.- Non possono poi assumere valenza le deduzioni di parte ricorrente tendenti a giustificare il ritardo nella presentazione del reclamo con asserite difficoltà nella diretta conoscenza della sanzione disciplinare pendente sul calciatore Pontiggia, considerato che detta squalifica era stata regolarmente pubblicata sul relativo Comunicato Ufficiale. E vige il principio della presunzione assoluta di conoscenza delle sanzioni a carico dei tesserati, rese pubbliche ai sensi dell’art. 13 delle NOIF e dell'art. 22, comma 11 del C.G.S., fatti salvi i casi, fra i quali non rientra quello in esame, per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati. 10.- Peraltro, come aveva rilevato la Cremonese nel suo tempestivo reclamo, il giocatore Simone Pontiggia non poteva partecipare, nella stagione 2013- 2014, al Campionato Nazionale Berretti, e non poteva quindi scontare in tale campionato la sua squalifica. La stessa non poteva quindi che essere scontata nel Campionato di Prima Divisione della Lega Pro al quale partecipa l’Albinoleffe. E tale circostanza, come si è detto, poteva essere conosciuta anche dalla ricorrente Sudtirol che avrebbe dovuto per tempo far valere le sue ragioni. Non corrisponde poi al vero che la Cremonese aveva avuto notizia della sanzione per aver disputato l’incontro nel quale il giocatore Pontiggia era stato espulso essendo invece lo stesso stato espulso nel corso della gara con il Carpi delle fasi finali del Campionato Dante Berretti 2012/2013. 11.- Non può condividersi poi la tesi secondo la presunzione di conoscenza di cui all’art. 22, comma 11, del C.G.S., dovrebbe operare solo nel settore e categoria al quale si riferisce il Comunicato che rende pubblica la sanzione. E comunque, nella fattispecie, il Comunicato Ufficiale con il quale si rendeva nota la sanzione irrogata al giocatore Simone Pontiggia era stata pubblicata nelle forme di rito e con modalità che potevano comunque consentire alle altre società interessate la verifica della regolare posizione del suddetto giocatore nelle gare disputate (come ha fatto la Cremonese). Né può il Sudtirol sostenere che la squalifica non era conoscibile perché inflitta ad un giovane partecipante ad un campionato giovanile posto che il Comunicato Ufficiale contenente la sanzione in questione è stato regolarmente pubblicato sul sito ufficiale della Lega Pro e tenuto conto che al Campionato Nazionale Dante Berretti possono partecipare anche giocatori della prima squadra (ed anche fuori quota), secondo regole che devono essere conosciute da tutte le società di I e II Divisione che obbligatoriamente partecipano alla competizione. 12.- Né può essere censurata la decisione impugnata in relazione alla circostanza che, nel Comunicato Ufficiale con il quale era stata irrogata la sanzione, il nome del calciatore Simone Pontiggia non era seguito anche dai suoi dati anagrafici. Infatti le sanzioni sportive, quando non sono necessarie ulteriori precisazioni (ad es. per la presenza in una stessa squadra di omonimi), sono normalmente prive di tali ulteriori dati che, nella fattispecie, non erano necessari tenuto conto che un solo calciatore con il nome di Simone Pontiggia risulta tesserato per l’Albinoleffe. 13.- Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 14.- Ritiene peraltro la Corte di dover segnalare alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell’art.1, comma 5, lett. d) del Codice dell’Alta Corte, l’esigenza che le disposizioni di giustizia della Federazione prevedano modalità tali da consentire: - una più sicura conoscenza, anche da parte del Giudice Sportivo, delle possibili irregolari partecipazioni alle gare di giocatori sottoposti alla sanzione della squalifica, anche se comminata in altra competizione (al fine di evitare il ripetersi di situazioni come quella oggetto del presente ricorso); - una migliore diffusione dei propri Comunicati Ufficiali, in specie se contenenti sanzioni sportive, prevedendo poi sistemi per la verifica della concreta applicazione delle sanzioni irrogate. 15.- Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA RESPINGE il ricorso. Spese compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 18 febbraio 2014. Il Presidente Il Relatore F.to Franco Frattini F.to Dante D’Alessio Depositato in Roma in data 25 febbraio 2014. Il Segretario F.to Alvio La Face
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