CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 36 del 09/01/2014 – Riccardo Zillio/Federazione Ginnastica d’Italia

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 36 del 09/01/2014 – Riccardo Zillio/Federazione Ginnastica d'Italia L’Alta Corte di Giustizia Sportiva Composta da Dott. Riccardo Chieppa, Presidente e relatore, Dott. Alberto de Roberto Dott. Giovanni Francesco Lo Turco Prof. Massimo Luciani, Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 31/2013, datato 6 ottobre 2013 e presentato il 13 ottobre 2013, da Riccardo Zillio, assistito e difeso dagli avvocati Daniela Missaglia e Antonino Strano, contro la Federazione Ginnastica d’Italia (F.G.I.), il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, la Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado della F.G.I. nonché contro il Presidente e i Vicepresidenti della F.G.I., tutti i singoli Consiglieri della F.G.I., a suo tempo eletti, e quelli nuovi eletti in rappresentanza della categoria degli atleti, i singoli componenti del Collegio dei Revisori e della Commissione di Giustizia e Disciplina della F.G.I., non costituitisi in giudizio; per la declaratoria di nullità e/o annullamento, nonché per la riforma: a) del verbale dell’Assemblea Straordinaria elettiva della F.G.I. del 7 settembre 2013, non conosciuto, negli estremi e/o nei contenuti, e con riserva di motivi aggiunti; b) del verbale delle operazioni della Commissione Verifica dei Poteri nominata per lo svolgimento della Assemblea Straordinaria elettiva della F.G.I. del 7 settembre 2013, non conosciuto, negli estremi e/o nei contenuti, e con riserva di motivi aggiunti; c) comunque delle risultanze dell’Assemblea Straordinaria elettiva della F.G.I. del 7 settembre 2013, con riserva di motivi aggiunti; d) della nota della F.G.I. del 20 giugno 2013, n. 6312, richiamata nella nota Coni Direzione Affari Legali 25 giugno 2013, prot. n. 6494/SG., non conosciuta negli estremi e/o nei contenuti e con riserva di motivi aggiunti; e) per quanto possa occorrere e per quanto di ragione, di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali ancorché non conosciuti, negli estremi e/o nei contenuti, e con riserva di motivi aggiunti; visto il ricorso e i relativi allegati; vista la memoria di costituzione del 18 ottobre 2013 e quella integrativa del 26 ottobre 2013 della resistente Federazione Ginnastica d’Italia - F.G.I.; vista la memoria di replica presentata dalla difesa del ricorrente in data 13 dicembre 2013; uditi, all’udienza pubblica del 20 dicembre 2013, l’avv. Antonino Strano, per il ricorrente Riccardo Zillio, e l’avvocato Alessandro Avagliano, per la resistente Federazione Ginnastica d’Italia; visti tutti gli atti e i documenti di causa; udito il Relatore, Presidente Riccardo Chieppa. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso del 6 ottobre 2013, depositato il 16 ottobre successivo, Riccardo Zillio ha chiesto, nei confronti della Federazione Ginnastica (F.G.I.) ed altri, come in epigrafe, l'annullamento: a) del verbale dell’Assemblea Straordinaria elettiva della F.G.I. del 7 settembre 2013, non conosciuto, negli estremi e/o nei contenuti, e con riserva di motivi aggiunti; b) del verbale delle operazioni della Commissione Verifica dei Poteri nominata per lo svolgimento della Assemblea Straordinaria elettiva della F.G.I. del 7 settembre 2013, non conosciuto, negli estremi e/o nei contenuti, e con riserva di motivi aggiunti; c) comunque delle risultanze dell’Assemblea Straordinaria elettiva della F.G.I. del 7 settembre 2013, con riserva di motivi aggiunti; d) della nota della F.G.I. del 20 giugno 2013, n. 6312, richiamata nella nota Coni Direzione Affari Legali 25 giugno 2013, prot. n. 6494/SG., non conosciuta negli estremi e/o nei contenuti e con riserva di motivi aggiunti; e) per quanto possa occorrere e per quanto di ragione, di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali ancorché non conosciuti, negli estremi e/o nei contenuti, e con riserva di motivi aggiunti; Il ricorso, innanzitutto, ha esposto le origini della controversia, con il richiamo: 1) ad un primo ricorso, avanti a questa Alta Corte (ric. n. 7 del 1013) per l’annullamento dell’Assemblea Ordinaria Elettiva della F.G.I., svoltasi in Roma il 15 dicembre 2012, conclusosi con la decisione n. 15 del 23 maggio 2013, contenente annullamento della sola elezione dei due Consiglieri eletti per la categoria atleti; 2) ad un secondo procedimento, trattenuto in decisione dall’Alta Corte all’udienza collegiale del 3 ottobre 2013 (ric. n. 26 del 2013), avente ad oggetto l’annullamento degli atti di convocazione dell’Assemblea Straordinaria Elettiva della F.G.I. (al 7 settembre 2013), per l’elezione dei due Consiglieri della categoria atleti, a seguito della anzidetta decisione di annullamento n. 15 del 23 maggio 2013); 3) ad una impugnativa avanti al T.A.R. Lazio contro la surrichiamata decisione di questa Alta Corte n. 15/2013, nella quale era intervenuto un rigetto da parte del T.A.R. dell’istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati e dell’Assemblea elettiva; 4) alla elezione dei rappresentanti degli atleti (Monica Bergamelli e Flavio Cannone) intervenuta alla Assemblea Straordinaria Elettiva del 7 settembre 2013; 5) alla proposizione di motivi aggiunti nel ricorso avanti a questa Alta Corte (ric. n. 26 del 2013) nei riguardi degli atti depositati dalla difesa della F.G.I. nonché contro “lo svolgimento delle operazioni elettorali nel proprio complesso, tema che costituisce l’oggetto anche del presente ricorso sulla base” del (ritenuto) presupposto che la Federazione non abbia indetto una Assemblea Straordinaria Elettorale, ma una Assemblea in violazione delle norme statutarie e regolamentari (in concreto, per effetto della limitazione alla partecipazione ai grandi elettori della categoria atleti). 2.- Il ricorrente, asserendo di non disporre degli atti relativi alle operazioni elettorali, dei quali si chiede l’esibizione, fa riserva di ulteriori motivi e sottolinea che “la ritenuta illegittimità di detti ulteriori atti, che verranno eventualmente resi disponibili, si fonda principalmente sul vizio che affligge gli atti presupposti (indizione e convocazione) e che inficia gli atti consequenziali in via derivata”. Nel ricorso sono riproposti “gli stessi motivi già formulati nell’ambito del ricorso notificato il 30 agosto 2013 e depositato il 3 settembre 2013 e del ricorso per motivi aggiunti, notificato il 1° ottobre 2013 e depositato in data 3 ottobre 2013”, riprodotti salvo alcune piccole varianti, rispettivamente sub A e sub B, e precisamente: A.- 1) mancata convocazione dell’assemblea straordinaria elettiva della F.G.I., violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 6, secondo cpv. Statuto federale, e dell’art. 16, commi 1 e 2, d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni; 2) mancata rielezione dei grandi elettori per la componente atleti e violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 6, secondo cpv. Statuto federale; 3) indeterminatezza ed indeterminabilità del quorum costitutivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 10, e dell’art. 15, comma 6, Statuto federale; B.- 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 6 e dell’art. 13, comma 2, Statuto federale, con riferimento alle delibere di indizione dell’Assemblea elettiva del 7 settembre 2013, ai soggetti convocati, al quorum reso non applicabile, alla irritualità della procedura, alla inevitabile decadenza dell’intero Consiglio federale; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 6, Statuto federale, eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, con riguardo a vizio derivato delle operazioni elettorali del 7 settembre 2013, in relazione alla decadenza generale e alle esigenze statutarie di ben più ampia convocazione, nonché alla procedura diversa da quella indicata per iscritto dalla F.G.I. in sede di richiesta di parere; 3) con riferimento all’ammissibilità e alla competenza di questa Corte, il ricorso ha rilevato l’inesistenza di rimedi endofederali, l’oggetto della controversia concernente diritti indisponibili in ordine all'elezione del Consiglio Direttivo di una Federazione sportiva e, inoltre, la notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, in dipendenza della necessità che la procedura elettorale del Consiglio Direttivo Federale "si svolga in rigorosa conformità alle norme contenute nello Statuto". 4.- Il ricorso ha concluso in linea principale per l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese; in via subordinata, in caso di difetto di competenza, di trasmissione degli atti al T.N.A.S. ed in via istruttoria per l’acquisizione dei verbali dell’Assemblea Straordinaria Elettiva del 7 settembre 2013 e di quelli delle operazioni della Commissione Verifica dei Poteri, nominata per l’Assemblea, nonché delle risultanze assembleari, comunque denominate, ed infine della nota 20 giugno 2013 impugnata e, per quanto possa occorrere, degli altri atti presupposti e conseguenti. 5.- La F.G.I. si è costituita con memoria, depositata il 18 ottobre 2013, e, dopo avere premesso lo svolgimento dei fatti e il comportamento del ricorrente, ha eccepito: a) l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio del bis in idem; b) l’inammissibilità per mancato esperimento dei rimedi federali; c) la preliminare nullità del ricorso per assoluta carenza di elementi essenziali, per quanto riguarda le risultanze dell’Assemblea, in ordine a vizi da denunciare (motivi di diritto e norme invocate); d) nel merito, l’infondatezza del ricorso per la legittimità degli atti impugnati, insistendo sulla condanna alle spese del ricorrente. Con memoria integrativa 24 ottobre 2013 la Federazione si è soffermata sui tempi di pubblicazione e diffusione delle risultanze delle elezioni del 7 settembre 2013, a cominciare dal sito internet ufficiale della F.G.I. (lo stesso giorno), di fronte al ricorso notificatole l’8 ottobre 2013 (raccomandata spedita il 7 ottobre 2013). Con memoria 13 dicembre 2013 il ricorrente ha contestato le eccezioni della Federazione, insistendo sui motivi del ricorso. Considerato in diritto 1.- Preliminarmente deve affermarsi la competenza di questa Corte in relazione alla indisponibilità dei diritti fatti valere e alla notevole rilevanza delle questioni per l’ordinamento sportivo, trattandosi di controversia relativa a operazioni elettorali per il rinnovo (sia pure parziale) degli organi della “governance” della F.G.I., conformemente a costante giurisprudenza di questa Corte (decisioni n. 8 del 2013, n. 15 del 2011, n. 3 del 2010 e, da ultimo, n. 31 del 2013 tra le stesse parti). 2.- Inoltre, è opportuno tener presente, ai fini della determinazione dei limiti ad un richiesto nuovo sindacato nel presente giudizio, che, come puntualizzato nella precedente decisione n. 31 del 2013, con la invocata decisione n. 15/2013, questa Corte, a fronte della domanda proposta da Riccardo Zillio, grande elettore rappresentante degli atleti del Comitato Regionale Veneto, volta all’annullamento totale della 95^ Assemblea ordinaria elettiva, aveva disposto l’annullamento della sola votazione, e della conseguente elezione, dei rappresentanti della categoria ATLETI del Consiglio Federale, ma non anche quella dell’intera Assemblea Nazionale, nella quale avevano separatamente votato, oltre ai rappresentanti degli atleti, numerosi altri rappresentanti di tutte le associazioni sportive nazionali, ed anche i rappresentanti dei Tecnici. L’anzidetta decisione n. 31 del 2013, con una serie di argomentazioni, ciascuna autonoma ed indipendente, ha statuito che l’indizione dell’Assemblea straordinaria doveva avere il solo fine di colmare il vuoto venutosi a produrre nel Consiglio neoeletto, essendo esclusa una qualsiasi esigenza di procedere alla convocazione generale di tutta l’assemblea Straordinaria Elettorale, comprese le Società, ed affermata, invece, la legittimità della convocazione per la nuova votazione, limitata a ricostituire la rappresentanza Atleti, alla quale dovevano essere chiamati i soli grandi elettori Atleti, già designati per la precedente assemblea straordinaria del 15 dicembre 2012. 3.- Sugli anzidetti profili esiste sia una preclusione discendente da un giudicato in ambito di giustizia sportiva, sia una consumazione del potere di impugnazione da parte dell’attuale ricorrente a seguito del precedente ricorso e conseguentemente anche un divieto di bis in idem, quale principio generale di ogni procedimento giudiziale, applicabile anche in sede di giustizia sportiva, secondo un indirizzo giurisprudenziale di questa Alta Corte. Di conseguenza deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per tutto quanto riguarda i profili della convocazione assembleare e della regolarità della categoria (grandi elettori per gli atleti, già fissati per la precedente assemblea, parzialmente annullata) chiamata a partecipare alla Assemblea del 7 settembre 2013. 4.- Restano da esaminare i profili dell’impugnazione diretti contro i risultati delle elezioni dei due rappresentanti degli atleti dell’Assemblea 7 settembre 2013. 4.1.- Al riguardo l’unico vizio espresso, sia pure assai sinteticamente, nell’amplissimo ricorso attualmente all’esame (caratterizzato da una diffusa ripetizione, quasi testuale, di atti - ricorso e motivi aggiunti - del precedente giudizio, conclusosi non positivamente con la decisione n. 31 del 2013), è quello della illegittimità “derivata” dagli asseriti vizi di indizione e convocazione dell’Assemblea, sui quali esiste in senso negativo e preclusivo la decisione n. 31 del 2013. 4.2.- Si è accennato, genericamente, nel ricorso a riserva di ulteriori motivi aggiunti, a seguito della richiesta di esibizione dei verbali dell’Assemblea e della Commissione di Verifica dei Poteri del 7 settembre 2013 e di altri atti connessi, senza alcuna formulazione o supposizione o indicazione di alcun vizio, neppure genericamente o astrattamente indicato o con specificità attenuata. D’altro canto la giurisprudenza amministrativa in materia di giudizio elettorale, pur ammettendo la rituale prospettabilità di motivi aggiunti riguardanti le operazioni elettorali, esige che queste operazioni elettorali siano già risultate oggetto di originarie e tempestive doglianze, che abbiano indicato la natura dei vizi denunciati, come le schede contestate (Cons. Stato, V, n. 457 del 1995), escludendo, pur con attenuato rigore, indicazioni generiche o allegazioni non specifiche, che si risolvano in un riesame in sede giurisdizionale, quasi di ufficio, dell’operato dei seggi elettorali (Cons. Stato, V, 7 febbraio 2000, n. 738); ovvero ammettendo l’integrazione con motivi di puntualizzazione e specificazione o sviluppo o svolgimento di censure originariamente proposte (Cons. Stato, V, 11 maggio 2007, n. 2357; V, 12 marzo 2009, n. 1424; V, 2 aprile 2009, n. 2079; C.G.A., sez. giurisdizionale, 14 dicembre 2008, n. 1211; V, 23 marzo 2011, n. 1766). Del resto lo stesso ricorrente appare consapevole degli stretti limiti del suo attuale ricorso, ammettendo, nella memoria di replica 5 dicembre 2013: a) che “la presente impugnazione si appalesa strumentale a sopportare il ricorso n. 26/2013, e, quindi, non tanto a contestare in sé e per sé le operazioni di voto tenutesi il 7 settembre 2013”, deducendo, invero, la sussistenza di vizi di illegittimità derivata (integralmente riportati in ricorso), sia pure con riserva di motivi aggiunti (pag. 3 e 4 memoria). b) che il ricorso n. 26/2013 è stato oggetto di pronuncia negativa dell’Alta Corte (pag. 4 memoria). Nei giudizi elettorali non sono possibili meri ricorsi semplicemente esplorativi, né richieste di attività istruttorie ai fini di una verifica generale, non giustificate da esigenza di un esame di vizi almeno indicati in linee di configurazione generale. Ciò deriva sia dalla caratterizzazione di tali giudizi di impugnazione, sia da esigenze di celerità nelle controversie elettorali, specie nella giustizia sportiva, sia dalla particolare apertura a pubblicità e conoscenza delle operazioni di voto da parte degli elettori (o candidati). Del resto la possibilità di eventuale proposizione di motivi aggiunti presuppone che, rispetto al relativo specifico atto impugnato, preesistano (validamente dedotti) motivi da integrare o completare, mentre, nella specie, rispetto alle operazioni e risultanze elettorali del 7 settembre 2013, non risulta alcun accenno a un qualsiasi vizio, tranne a quello di una “illegittimità derivata” esclusa per effetto della decisione n. 31 del 2013 con preclusione in questa sede. Inoltre, per quanto riguarda l’elezione di organo al vertice della Federazione sportiva di cui si discute, soccorre un’ampia pubblicità sia delle operazioni in unica sede assembleare, sia dei risultati elettorali e dall’altrettanto ampia possibilità di accesso ai relativi verbali. A parte, inoltre, sussiste la piena libertà di presenziare all’Assemblea da parte di ogni elettore, compreso l’attuale ricorrente, rimasto, invece, a suo rischio, senza l’esercizio della sua funzione di grande elettore, deliberatamente assente sulla base di asseriti motivi giudicati privi di fondamento, a parte che l’accreditamento e l’esercizio del voto non potevano in nessun caso precludere l’esercizio del suo diritto di invocare la tutela giustiziale. 4.3.- Nella specie risulta un’ampia pubblicità dei risultati finali delle elezioni, cioè dei due rappresentanti degli Atleti risultati eletti, mentre non è stata smentita l’affermazione della Federazione di mancanza di una qualsiasi richiesta di accesso agli atti dell’assemblea elettiva del 7 settembre 2013, né, tantomeno, è stata formulata dal ricorrente una qualsiasi allegazione o fornito un principio di prova su una richiesta di visione o di copia dei documenti assembleari per cui si discute, ovvero un relativo rifiuto da parte della F.G.I. Risulta, invece, esibita una (irrilevante in questa sede) richiesta per altri documenti interessanti un anteriore ricorso (concernente la 95° Assemblea Elettiva F.G.I. del 12 dicembre 2012), avanzata il 10 gennaio 2013, dopo la notifica dello stesso precedente ricorso (19-20 dicembre 2012), e risultante superata a seguito della acquisizione disposta, in via istruttoria, con ordinanza nello stesso precedente giudizio deciso. Dalla conoscenza dell'elemento fondamentale della elezione, attraverso la individuazione degli eletti, deriva un onere di tempestiva impugnazione, con definizione di motivi anche se indicativi di vizi non esattamente e puntualmente individuati, non potendosi ammettere, in mancanza di alcuna causa giustificatrice idonea (che nella fattispecie non esiste in radice), un ricorso senza motivi di gravame, con mera riserva di presentazione di “ulteriori motivi” o “motivi c.d. aggiunti”, quando non ne siano stati affatto presentati nel termine di decadenza. Ciò pur considerando l’indirizzo giurisprudenziale della giustizia amministrativa relativo alla particolare natura dei giudizi elettorali e della conoscibilità delle operazioni elettorali (peraltro in parte divergenti, quanto alla conoscibilità, da quelle svolgentisi nel corso di assemblea di federazione sportiva in unicità di sede e di contesto partecipativo). 5.- Il ricorso, pertanto, risulta inammissibile con riguardo ad ogni proposto motivo di impugnazione, con assorbimento di ogni altro profilo, compresa la richiesta istruttoria non collegabile ad alcuno dei motivi ritualmente proposti, con il conseguente onere delle spese del giudizio da porre a carico del ricorrente Riccardo Zillio, con la parziale compensazione nella metà sussistendo giusti motivi in relazione al comportamento processuale in sede di udienza di discussione. Le spese vengono liquidate, a favore della Federazione Ginnastica Italiana, complessivamente in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) e così poste a carico del ricorrente nella metà, cioè in euro 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00, oltre accessori come per legge - IVA, contributi Cassa Avvocati - e rimborso dei diritti amministrativi corrisposti). P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Dichiara inammissibile il ricorso. SPESE parzialmente compensate come in motivazione. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2013. Il Presidente e Relatore F.to Riccardo Chieppa Depositato in Roma in data 9 gennaio 2014. Il Segretario F.to Alvio La Face
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