CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 23 gennaio 2014 promosso da: Sig. Jean François Gillet / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 23 gennaio 2014 promosso da: Sig. Jean François Gillet / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE composto da Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente Prof. Avv. Guido Calvi Arbitro Avv. Enrico De Giovanni Arbitro riunito in conferenza personale in data 23 gennaio 2014 presso lo studio del Presidente in Roma, ha pronunciato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1846 del 8 ottobre 2013) promosso da:Sig. Jean Francois Gillet, con gli avv.ti Luigi Chiappero e Antonio Marco d’Alesio - parte istante CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio, con gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli - parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE Con Comunicato Ufficiale n. 42/CGF del 17 settembre 2013 la Corte di Giustizia Federale confermava la decisione della Commissione Disciplinare della F.I.G.C., e irrogava all’istante la sanzione della squalifica per anni tre e mesi sette per la violazione dell’art. 7 comma 1 C.G.S. (relativamente alla gara Salernitana - Bari) e art. 7, comma 7 C.G.S. (relativamente alla gara Bari - Treviso). 1. Con decisione pubblicata sul C.U. n. 5 del 16 luglio 2013 la Commissione Disciplinare Nazionale ha riconosciuto la responsabilità del tesserato Gillet a titolo di omessa denuncia a seguito dei fatti accertati nella gara Bari Treviso e a titolo di illecito sportivo per la gara Salernitana Bari. 2. Con decisioni rese note nel solo dispositivo sul C. U. n. 21 del 26 luglio 2013, la Corte di Giustizia ha confermato integralmente la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare. 3. Con atto depositato in data 24 settembre 2013 la ricorrente proponeva istanza di arbitrato, ex artt. 12 del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, designando arbitro il prof. Guido Calvi e rassegnando le seguenti conclusioni: “Preliminarmente – che codesto collegio accolga l’istanza di abbreviazione dei termini procedurali; Nel merito: A) in via principale, annullare e/o dichiarare nulla l’impugnata decisone emessa dalla Corte di Giustizia Federale il 27/7/2013 il cui dispositivo è stato pubblicato in data 28/7/2013; b) in via subordinata, derubricare l’illecito per la gara Salernitana-Bari in violazione dell’obbligo di denuncia e dichiarare esente da responsabilità il signor Gillet con riferimento alla gara Bari- Treviso; C) in estremo subordine ridurre e/o commutare la sanzione inflitta dalla Corte di Giustizia Federale”. 4. Con memoria di costituzione del 4.10.13 si costituiva in giudizio la F.I.G.C. chiedendo:” che l’istanza avversaria venga respinta, perché infondata nel merito.” La F.I.G.C. nominava, quale arbitro di parte, l'Avv. Enrico De Giovanni. Entrambi gli Arbitri nominati accettavano l’incarico ex art. 6, comma 5, del Codice dei Giudizi e designavano, di comune accordo, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Massimo Zaccheo che accettava la designazione. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava cosi composto: Prof Avv. Massimo Zaccheo (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Guido Calvi (Arbitro), Avv. Enrico de Giovanni (Arbitro). Veniva, quindi, fissata la prima udienza per il giorno 30 ottobre 2013 presso la sede dell'Arbitrato, nella quale veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione. A tale udienza, il Collegio arbitrale ha invitato le parti alla discussione sulle istanze istruttorie. La difesa della parte istante ha chiarito le motivazioni relative alla richiesta di acquisire le prove testimoniali del sig. Alessandro Gazzi e del sig. Corrado Colombo, contenute nell’istanza di arbitrato. La difesa della parte intimata si è opposta sia alla richiesta di escutere i testi sig. Alessandro Gazzi e sig. Corrado Colombo e si è opposta altresì all’istanza di acquisire agli atti del procedimento le dichiarazioni rilasciate dagli stessi, riportandosi ai contenuti della memoria di costituzione. Il Collegio arbitrale si è riservato sulle istanze istruttorie e ha fissato l’udienza del 15 novembre 2013. Alla predetta data si è tenuta la seconda udienza in cui il Collegio arbitrale ha invitato le parti alla discussione sul merito. La difesa della parte istante si è riportata agli atti, sviluppando gli argomenti ivi svolti e ha insistito per l’accoglimento delle proprie domande. La difesa della parte intimata si è riportata anch’essa ai propri scritti difensivi insistendo per l’accoglimento delle proprie conclusioni. Al termine della discussione il Collegio si è riservato trattenendo la causa in decisione. IN DIRITTO 1. In via principale la difesa del Sig. Gillet domanda l’annullamento e/o la dichiarazione di nullità della decisione emessa dalla Corte di Giustizia Federale. A tal fine sarà opportuno esaminare separatamente le due condotte imputate al ricorrente con riguardo rispettivamente alla gara Salernitana-Bari del 23/05/2009 e Bari-Treviso del 11/05/2008. 1.1. La Corte di Giustizia Federale ha ritenuto Gillet responsabile dell’illecito contestatogli ritendo sufficiente, per l’integrazione della fattispecie, la sua partecipazione alla riunione indetta da Stellini nella palestra. L’assenza di un espresso dissenso alla ipotizzata combine è -secondo i Giudici di II grado- di per sé condotta idonea ad alterare il risultato della gara “anche tramite il semplice consentire che altri compiano tale genere di atto quando dal medesimo se ne riceva un vantaggio”. Nel ricorso la difesa del Sig. Gillet obietta nell’ordine: i) che la riunione avvenuta nella palestra si tenne per impulso di Stellini, il quale riferiva di una proposta formulata da emissari della Salernitana, indirizzata a combinare la partita in funzione del clima amicale intercorrente tra le due tifoserie; ii) in questa riunione il Gillet non prese mai la parola, come risulterebbe accertato in atti, né il silenzio serbato nel corso della riunione può essere interpretato quale assenso alla combine proposta; iii) le dichiarazioni rese dal calciatore Kutuzov -secondo cui il Gillet, nel corso della richiamata riunione, invitò i compagni a non impegnarsi prospettando la possibilità che la Salernitana corrispondesse denaro al fine di ottenere la vittoria- non hanno trovato alcun riscontro. Ne è, altresì, prova la confusione tra le figure del capitano e vice capitano e, comunque, la difficile interpretazione delle dichiarazioni rese, che rendono le stesse del tutto irrilevanti. iv) risulterebbe accertato, infine, che l’illecito si realizzò solo il giorno prima della partita quando la squadra era già in ritiro a Salerno ed avvenne la telefonata effettuata con il calciatore della Salernitana Fusco. A tale telefonata la presenza di Gillet è affermata dal solo Masiello, il quale si sarebbe – secondo la tesi dei difensori di Gillet-_ contraddetto avendo dichiarato di non ricordare di aver consegnato denaro a Gillet, ma che comunque questi l’avrebbe ricevuto. Essendo Iacovelli il collettore economico della combine risulta del tutto contraddittoria l’affermazione del ricevimento di denaro da parte di Gillet se il collettore non ricorda il luogo della consegna e, di più addirittura di aver consegnato la somma di denaro. 1.2 La difesa della FIGC contesta integralmente tale ricostruzione sia in fatto, sia, soprattutto, sotto il profilo giuridico, sottolineando in particolare che l’azione di responsabilità deve essere il frutto di una visione unitaria degli elementi raccolti e non una valutazione parcellizzata e atomistica delle emergenze in atti. 1.3 Il Collegio osserva che, ai fini dell’affermazione di responsabilità del soggetto incolpato, non è necessaria né la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Il grado di prova richiesto per ritenere sussistente la violazione deve essere superiore alla semplice valutazione del calcolo delle probabilità e non inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. Fatta questa doverosa premessa si può ritenere certa la partecipazione del Gillet alla riunione tenutasi nella palestra; altrettanto certo può ritenersi il silenzio serbato dal Gillet nel corso della medesima riunione. Per quanto concerne invece i fatti successivi non possono ritenersi dimostrate la partecipazione del Gillet alla telefonata con il calciatore Fusco, né tantomeno la percezione della somma di denaro frutto della combine. Le dichiarazioni contraddittorie offerte sia con riguardo al primo che al secondo episodio non si elevano oltre una valutazione del calcolo delle probabilità. In particolare le dichiarazioni rese da Masiello in contrapposizione a quelle di altri calciatori sulla presenza del Gillet alla telefonata con il giocatore Fusco, nonché le dichiarazioni rese da Iacovelli e da Esposito, contradditorie in ordine al se e al quando lo stesso Gillet abbia, in ipotesi, ricevuto parte della somma di denaro frutto della combine. Nessuno dei due, peraltro, ha dichiarato di aver assistito alla consegna del denaro o ricorda che la medesima sia certamente intervenuta. Tuttavia, i contesti nei quali i fatti sono avvenuti dimostrano che un illecito è stato commesso e che la vicenda, nel suo complesso, è imperniata su tre momenti: la riunione nella palestra; la telefonata con Fusco; la consegna del denaro e la successiva dazione della somma ai partecipanti alla combine. Dei tre fatti indicati solo il primo, proprio per le ragioni enunciate, può essere imputato con certezza al Sig. Gillet. Si tratta allora di stabilire se la partecipazione alla riunione e il silenzio serbato da parte di Gillet siano condotte di per sé idonee ad integrare un illecito sportivo. A tal proposito osserva il Collegio che, al di là di alcune deposizioni contraddittorie, alla predetta riunione partecipò quasi l’intera squadra. Ove fosse stato commesso un illecito, il silenzio serbato da tutti i partecipanti determinerebbe la commissione dell’illecito non solo da parte del sig. Gillet ma anche da parte di tutti gli altri componenti della squadra in quel momento presenti. Né potrebbe diversamente osservarsi che il Gillet era anche il capitano della squadra, posto che il suo status potrebbe al più incidere sulla gravità della sanzione, giammai su un’integrazione della fattispecie di illecito sportivo. Ne discenderebbe, infatti, una palese disparità di trattamento che verrebbe a configurarsi ove si accedesse alla tesi dell’illecito tra la posizione del Sig. Gillet e quella degli altri calciatori coinvolti che, come noto, sono stati destinatari di sanzioni più lievi o addirittura privi di sanzione. Ad avviso del Collegio la condotta tenuta da parte dei calciatori nel corso della riunione non integra l’ipotesi di illecito sportivo. Da un punto di vista logico la diversa conclusione contrasterebbe con l’accertato accordo successivamente raggiunto con la telefonata a Fusco e la conseguente dazione di denaro; infatti, a carico di alcuni dovrebbe ipotizzarsi, per la medesima gara, la commissione di due illeciti entrambi consumati. In secondo luogo, le contraddittorie risultanze probatorie in ordine alle modalità di svolgimento e ai contenuti della predetta riunione non consentono di ritenere provata la commissione dell’illecito. Ad avviso del Collegio, tuttavia, la condotta tenuta da alcuni calciatori del Bari nella richiamata riunione e i contenuti della medesima rappresentano una palese violazione dell’art. 1, CGS. Ipotizzare la commissione di un illecito è di per sé una condotta scorretta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità che informano l’ordinamento sportivo; nel caso specifico di Gillet, poi, la condotta appare ancora più rilevante proprio in ragione dello status di capitano che egli rivestiva. Ciò premesso, la responsabilità del ricorrente risulta, per altro verso attenuata da un duplice concorrente fattore: in primo luogo, il Gillet non ha mai negato il fatto di aver partecipato alla richiamata riunione, ma ha collaborato per la sua più esatta definizione di natura probatoria; in secondo luogo, le sanzioni irrogate ad altri calciatori per i medesimi fatti, se non per fatti più gravi, sono risultate di modesta entità e rappresentano oggettivamente un parametro di riferimento per definire la sanzione da infliggere all’atleta. 2. Per quel che concerne, invece, la gara Bari-Treviso del 11/05/08, in relazione alla quale la responsabilità del Gillet è stata affermata a titolo di omessa denuncia, la prova della conoscenza da parte del giocatore belga della combine che andava a realizzarsi è di facile e immediata percezione, sia in ragione delle concordi dichiarazioni degli altri giocatori sul punto, sia delle dichiarazioni rese dallo stesso Gillet in merito a una sua consapevolezza dell’eventuale trattativa illecita volta all’alterazione della gara. 3. In ragione di quanto precede, il Collegio Arbitrale valuta coerente, in riforma della decisione della Corte di appello federale, irrogare al calciatore Gillet la sanzione di mesi 7 per la violazione dell’art. 1 C.G.S. in relazione alla gara Salernitana- Bari nonché di mesi 6 per la violazione dell’art. 7 comma 7 C.G.S. per la gara Bari-Treviso. 4. Sulle spese In considerazione dell’accoglimento solo parziale del ricorso presentato dal sig. Gillet, appare equo al Collegio disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite e porre le spese arbitrali, per onorari e spese del Collegio Arbitrale a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno. Considerata l’importanza, la particolare complessità e l’urgenza delle questioni trattate, che hanno determinato un rilevante impegno per l’organo giudicante, il Collegio liquida in Euro 6.000,00 gli onorari del Collegio Arbitrale. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando all’unanimità, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. in parziale accoglimento della domanda formulata con istanza di arbitrato prot. n. 1846 del 8 ottobre 2013 dal Sig. Jean Francois Gillet infligge a quest’ultimo: i) la sanzione di mesi sette per la violazione dell’art. 1 del C.G.S per la gara Salernitana - Bari; ii) la sanzione di mesi sei per l’art. 1 C.G.S per la gara Bari - Treviso; 2. dichiara assorbita ogni ulteriore domanda; 3. dispone l’integrale compensazione delle spese di giudizio; 4. pone a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50% gli onorari del Collegio come liquidati in parte motiva, oltre IVA e CPA come per legge; 5. pone a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50% il pagamento dei diritti amministrativi; 6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, all’unanimità, in data 24 gennaio 2014, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Massimo Zaccheo F.to Guido Calvi F.to Enrico De Giovanni
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