F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 17 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 28 Febbraio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO CALC. MARRACCINI JESSICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA STELLA AZZURRA/S.ZACCARIA DEL 2.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 57 del 5.2.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 17 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 28 Febbraio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO CALC. MARRACCINI JESSICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA STELLA AZZURRA/S.ZACCARIA DEL 2.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 57 del 5.2.2014) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, nel Com. Uff. n. 57 del 5 febbraio 2014 in relazione alla gara del Campionato Nazionale Femminile di Serie A Girone C Stella Azzurra/S. Zaccaria svoltasi in data 2 febbraio 2014, comminava la squalifica per 5 gare effettive alla calciatrice Marraccini Jessica, poichè ella “a seguito della concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria assumeva un comportamento offensivo ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro applaudendolo ironicamente. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione proferiva frase ingiuriosa e cercava di aggredire l’arbitro, azione evitata solo per l’intervento delle compagne di squadra”. Nel ricorso avverso la suddetta decisione, la calciatrice ammette di aver reagito in maniera scomposta e di aver insultato l’arbitro, colpevole a suo dire di aver concesso ingiustamente il calcio di rigore, ma nega di essere scesa a tentativi di aggressione. Chiede in definitiva una riduzione della sanzione. Tanto premesso, la Corte ritiene che nella fattispecie sia ravvisabile piuttosto una condotta gravemente antisportiva ed ingiuriosa nei confronti del direttore di gara, (rientrante nella previsione dell’art. 19 comma 4 lett.a) C.G.S.), scevra da una vera e propria violenza, connotata questa da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri. Quanto all’entità della pena, la discrezionale valutazione da parte di questo Giudice delle concrete circostanze emergenti dalla vicenda in esame conduce a ritenere che la pur censurabile condotta della calciatrice Marracini debba essa sanzionata con la comminazione di tre giornate di gara in luogo di quelle inflitte dal Giudice di prime cure. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla calciatrice Marraccini Jessica riduce la sanzione della squalifica inflittale a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it