CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 gennaio 2014 promosso da: Sig. Francesco Caputo / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 gennaio 2014 promosso da: Sig. Francesco Caputo / Federazione Italiana Giuoco Calcio I L C O L L E G I O A R B I T R A L E Pres. Franco Frattini Presidente Avv. Marcello de Luca Tamajo Arbitro Avv. Aurelio Vessichelli Arbitro nominato ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 27 gennaio 2014 ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato n. 744 promosso (con istanza prot. n. 1730 del 17 settembre 2013) da: Sig. Francesco Caputo, rappresentato e difeso dall' Avv. Luciano Ruggiero Malagnini, con studio in Nola alla Via S. Felice n. 16, presso il quale è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla istanza di arbitrato istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 58, giusta procura in calce alla memoria di costituzione intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. Il Sig. Francesco Caputo (il “Caputo ” o la “Parte istante”) è un calciatore professionista all'epoca dei fatti tesserato per la A.S. Bari S.p.A. 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la “FIGC” o la “ Parte intimata” ) associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia. B. La controversia tra le parti 3. A seguito di indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, avente ad oggetto un’ipotesi di associazione per delinquere ed episodi di scommesse su partite di calcio e di frode in manifestazioni sportive (gruppo di indagini denominato Bari 1 ), la Procura Federale presso la FIGC, ottenuta copia degli atti, svolgeva un’autonoma attività di indagini conclusa con il deferimento, in data 4 giugno 2013, di alcuni tesserati, per rispondere dinnanzi agli organi federali di giustizia sportiva delle violazioni disciplinari loro imputate. 4. Per quanto qui rileva, le indagini svolte portavano la Procura Federale ad ipotizzare la commissione di un illecito finalizzato ad alterare il risultato dell’incontro Salernitana – Bari del 23 maggio 2009 (la “Partita”), e dunque a disporre il deferimento, tra gli altri, dell'odierno istante per avere in concorso con altri soggetti tesserati ed altri allo stato non identificati posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della predetta partita con l'aggravante consistente nella effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara. 5. Con decisione pubblicata nel C.U. n. 05/CDN del 16 luglio 2013 la Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC (la “CDN”), ritenuta la commissione dell’illecito ipotizzato dalla Procura Federale, affermava la responsabilità del tesserato deferito, infliggendo al Caputo la sanzione della squalifica per anni tre e mesi sei per violazione dell'art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. 6. Contro tale decisione il Caputo proponeva appello alla Corte di Giustizia Federale (la “CGF”). 7. Con decisione pubblicata dapprima nel solo dispositivo il 16 luglio 2013 (C.U. n. 021/CGF) e poi in forma integrale il 13 novembre 2013 (C.U. 095/CGF) (la “Decisione”), la CGF disattendeva tutte le censure sollevate dalla odierna parte istante e confermava la sanzione irrogata. C. Il procedimento arbitrale C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 8. Con istanza in data 17 settembre 2013, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), il Caputo dava avvio al presente arbitrato, invocando la clausola compromissoria recata dall’art. 30, comma 3 dello Statuto della FIGC e chiedendo, in riforma della Decisione, l’annullamento della sanzione da questa irrogata. 9. Nella stessa istanza di arbitrato, l'istante designava quale arbitro l' Avv. Marcello de Luca Tamajo. 10. Con memoria datata 26 settembre 2013, la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto del reclamo proposto dall’odierna parte istante, in quanto ritenuto infondato. 11. Nella memoria di costituzione, la Federazione intimata nominava quale arbitro l’Avv. Aurelio Vessichelli. 12. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale il Pres. Franco Frattini, che in data 4 ottobre 2013 accettava l’incarico. 13. Il 31 ottobre 2013 si teneva in Roma la prima udienza di discussione della controversia. Rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, il Collegio, disponeva la prosecuzione del giudizio in attesa del deposito delle motivazioni della decisione impugnata, concedendo termini all'istante per il deposito di motivi aggiunti e alla intimata per il deposito di replica. 14. All’udienza del 23 dicembre 2013, fissata per la discussione, le parti illustravano le rispettive posizioni, riportandosi agli atti depositati nei termini assegnati. 15. All’esito dell’udienza, il Collegio si riservava. C.2 Le domande delle parti a. Le domande del Caputo 16. Il Caputo, nella propria istanza di arbitrato, ha chiesto al Collegio Arbitrale di : “ in via principale, dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale....e per l'effetto prosciogliere il deferito da ogni addebito; ..in subordine, derubricarsi l'illecito contestato in quello di omessa denuncia....; in via ulteriormente gradata, qualificare la condotta del deferito come meramente violativa del precetto di cui all'art.1 CGS...; condannare la F.I.G.C. al pagamento delle spese ... b. Le domande della FIGC 17. Nella propria memoria di costituzione, la FIGC ha chiesto che “l’istanza avversaria venga respinta perché infondata nel merito”. C.3 La posizione delle parti a. La posizione del Caputo 18. Nel merito, a sostegno della propria richiesta di annullamento della sanzione subita, la parte istante contesta che vi siano i presupposti per l’affermazione a suo carico di una responsabilità per illecito sportivo ex art.7 commi 1, 2, 5 e 6 del CGS. b. La posizione della FIGC 19. La FIGC si oppone all'istanza del Caputo deducendone l' infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE A. La presente vicenda, che ha visto il sig. Francesco Caputo destinatario della squalifica per anni 3 e mesi 6 per illecito sportivo aggravato, ripropone al Collegio, cui lo stesso Caputo si è rivolto con istanza presso il TNAS, l’esigenza di una approfondita verifica dei fatti, delle dichiarazioni e degli elementi di riscontro emersi nelle diverse fasi processuali, ivi comprese quelle svoltesi dinnanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria. Come di frequente è accaduto in casi analoghi, anche per l’istante Francesco Caputo il deferimento e poi le condanne nei vari gradi della giustizia sportiva, sono derivate da dichiarazioni di altri tesserati che indicavano il predetto calciatore tra coloro che avevano partecipato all’accordo per alterare il risultato della partita Bari-Salernitana, ricevendo altresì un compenso corrispettivo. Il Collegio ritiene di sottolineare, anzitutto, che l’elemento qualificante dell’illecito sportivo è una attività, che l’art. 7 comma 1 C.G.S. indica nel “compimento … di atti … diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara”. E, dunque, alla strega di tale precisa indicazione normativa, che nella discussione orale dinanzi al Collegio, alcuni elementi e circostanze possono dirsi accertati, alla luce della giurisprudenza di questo T.N.A.S. che costantemente ha indicato criteri di valutazione probatoria meno rigorosi di quelli applicabili in sede penale, e ciò in relazione alla finalità dell’ordinamento federale di garantire i fondamentali valori della correttezza e lealtà delle competizioni sportive anche attraverso una rapida e certa repressione delle condotte antisportive. Nella vicenda in esame, non vi è dubbio sul fatto che alcuni giocatori del Bari, in prossimità della partita contro la Salernitana, si incontrarono con emissari di quest’ultima per combinare il risultato della gara in modo da scongiurare la retrocessione della Salernitana stessa. Ed è altrettanto evidente dagli atti che tale incontro preliminare, a cui il Caputo non partecipò, ebbe ad oggetto una proposta di “lasciare la vittoria” alla Salernitana (essendo il Bari già “matematicamente” promosso in serie A) a fronte di un corrispettivo in denaro (cfr. dichiarazioni concordi di A. Maiello, Iacovelli, Esposito, Stellini, De Vezze e Ganci) ma anche facendo leva sul gemellaggio delle due tifoserie, che “premevano” per il salvataggio della Salernitana. Risulta provato, poi, che di tali contatti preliminari fu informata tutta la squadra (assenti solo Bellomo, Galano ed Infimo) nel corso di una riunione estemporanea convocata in palestra, qualche giorno prima della gara dal giocatore Stellini con l’aiuto del Gillet. Alla riunione, per esplicita dichiarazione di A. Masiello, Bonomo e Stellini, era presente anche il Caputo, il quale non espresse il proprio dissenso rispetto alla proposta illecita. La circostanza della presenza o meno di Caputo nella riunione in palestra è tra quelle su cui la difesa dell’istante si è concentrata in modo particolare. Tuttavia, le concordi dichiarazioni di altri tesserati (tra cui il Bonomo, che a differenza degli altri non ha patteggiato in sede penale) e le contraddittorie dichiarazioni dello stesso Caputo in merito a tale circostanza dinanzi alla Procura della Repubblica di Bari e successivamente dinanzi alla Procura federale inducono il Collegio a ritenere ragionevolmente dimostrato che l’istante sia stato presente a detta riunione estemporanea. Un altro momento di significativo rilievo nella vicenda è lo svolgimento di una ulteriore riunione, alla vigilia della gara, in una camera di albergo, sede di ritiro del Bari, nella quale fu confermato l’accordo anche sotto il profilo economico. A tale riunione, il solo A.Masiello indica che il Caputo partecipò. Quanto alla percezione del denaro, è principio consolidato che essa non sia elemento imprescindibile per qualificare l’illecito sportivo, ma che comunque costituisca un fatto confermativo e corroborante per la prova del compimento di atti concreti antisportivi. Nel caso del Caputo, peraltro, laddove il tesserato Esposito dichiara che la dazione di corrispettivo in denaro sarebbe avvenuta, e il tesserato Gillet riferisce di indicazioni, peraltro generiche, sulle modalità di distribuzione, l’odierno istante nega con plurime dichiarazioni dello steso tenore, di aver ricevuto denaro; per tale circostanza, in difetto di alcun elemento ulteriore di riscontro probatorio – anche con i criteri probabilistici seguiti dalla giurisprudenza sportiva – il Collegio non può ritenere che il fatto sia accertato. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il Collegio può trarre le conclusioni in ordine alla fondatezza delle contestazioni mosse al Caputo e, quindi, della sanzione comminata. Non ritiene, anzitutto, il Collegio, che vi siano elementi oggettivamente riscontrabili, che superino un generico – e dunque insufficiente – livello probabilistico, idonei ad affermare che il Caputo abbia “compiuto … atti “ idonei ad alterare la gara. Pertanto, diversamente da quanto, pur con argomenti non irrazionali, ritenuto dalla Corte di giustizia federale, il Collegio ritiene che non vi sia prova sufficiente della commissione di illecito sportivo da parte dell’istante Francesco Caputo. Il Collegio ritiene peraltro che dalla ricostruzione dei fatti e delle diverse testimonianze, emergano tutti gli elementi integrativi della fattispecie dell’art. 7 comma 7 C.G.S. che sanziona l'omessa denuncia del progetto riguardante la manipolazione dello svolgimento e del risultato della gara in esame ed anche di quella dell'art.1 comma 1 del C.G.S che sanziona la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva da parte di tutti i tesserati . Il contesto in cui le varie fasi dell’accordo illecito si sono delineate, in luoghi diversi, mostra che il Caputo ha, durante la settimana in cui si svolse la gara contestata, certamente ascoltato e dunque conosciuto il proposito illecito degli organizzatori e dei compartecipi attivi della “combine”. Il Caputo, in altri termini, ha attraversato l’intera fase preparatoria della gara conoscendo i propositi e le promesse che i promotori della combine illustravano agli altri giocatori, ed il suo silenzio nella riunione estemporanea in palestra, alla quale certamente il Caputo ha assistito, se non assume il connotato di un “atto” rilevante per l’illecito sportivo, dimostra certamente l’avvenuta conoscenza del proposito illecito di alterare la gara, la conseguente colpevole omessa denuncia di tale proposito agli organi competenti nonché la violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, doveri che non possono non connotare il comportamento di uno sportivo del rango e della notorietà dell'odierno istante. Tale ragionevole certezza, che il Collegio assume sulla base di elementi provenienti sia dalle dichiarazioni (spesso contraddittorie ) del Caputo, sia dalle testimonianze (non assistite da riscontri pur minimi sul “compimento …. di atti), costruisce un quadro di particolare gravità della omessa denuncia alla procura federale della FIGC. Il Caputo, infatti, ha certamente conosciuto lo svolgersi di eventi che, con la regia ed attiva partecipazione di suoi compagni di squadra, avrebbero condotto, dopo varie trattative, al risultato di alterare la gara. Per tali ragioni il Collegio ritiene che, in questa vicenda, la mancata doverosa informazione sui progetti illeciti debba essere sanzionata in modo particolarmente rigoroso, perché assai grave è stata l’omissione di riferire su informazioni, proposte ed accordi conosciuti in momenti successivi in un arco temporale di almeno sei giorni consecutivi. Riguardo all’entità della sanzione da irrogare al Caputo sulla base del cumulo tra la sanzione per omessa denuncia ex art. 7 comma 7 CGS e quella per violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità ex art. 1 comma 1 dello stesso CGS, questo Collegio, che non ignora la decisione assunta da altro diverso Collegio del TNAS su istanza di Jean Francois Gillet – sanzionato per la sola omessa denuncia in relazione ai fatti della gara Salernitana – Bari di cui è causa -, reputa congrua a carico del Caputo la squalifica di mesi 12 (dodici), compreso il periodo già scontato. D. Sulle spese A parere del Collegio, considerata la natura delle questioni dedotte nel presente arbitrato, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite. Le spese per lo svolgimento dell’arbitrato, per gli onorari del Collegio Arbitrale e i costi sostenuti dai suoi membri, sono posti a carico di entrambe le parti, nella misura di 2/3 a carico dell’istante Francesco Caputo e della intimata FIGC nella misura di 1/3, ma con il vincolo di solidarietà, e sono liquidate, considerata la complessità delle questioni dedotte, in € 6.000,00 ( seimila ) .P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. in parziale accoglimento dell’istanza proposta in data 17 settembre 2013 ( prot. 1730 – 744 ) dal Sig. Francesco Caputo, riduce la sanzione della squalifica per anni tre e mesi sei per violazione dell'art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 CGS irrogata dalla Corte di Giustizia Federale a carico della parte istante, visti gli artt. 1 comma 1 e 7, comma 7 del CGS, a mesi 12 ( dodici ) di squalifica, compreso il periodo già scontato; 2. dichiara assorbita ogni altra domanda; 3. compensa fra le parti le spese di lite; 4. pone a carico dell’istante Sig. Francesco Caputo nella misura di 2/3 e della FIGC nella misura di 1/3, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in parte motiva e il rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà separatamente comunicata dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge; 5. pone a carico dell'istante Sig. Francesco Caputo nella misura di 2/3 e della FIGC nella misura di 1/3 il pagamento dei diritti amministrativi; 6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, in data 27 gennaio 2014, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Franco Frattini F.to Marcello de Luca Tamajo F.to Aurelio Vessichelli
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