F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014 VERTENZA:all.TommasoVOLPI / ORVIETANA CALCIO srl (156/12) ARBITRI:sigg:Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014
VERTENZA:all.TommasoVOLPI / ORVIETANA CALCIO srl
(156/12)
ARBITRI:sigg:Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA
Con ricorso del 1.06.12 proposto a mezzo di proprio difensore di fiducia l'allenatore dilettanti Volpi Tommaso, regolarmente iscritto nei ruoli S.T.F.,adiva questo Collegio perche gli venisse
riconosciuto, da parte della Orvietana Calcio s.r.l., il pagamento della somma di € 7.500,00 quale corrispettivo del premio di tesseramento come previsto e pattuito con dieci distinte rate
nell'accordo del 18.08.11 sottoscritto con il legale rappresentante della Società, per la conduzione tecnica della Squadra partecipante al campionato nazionale dilettanti per la Stagione 2011/12.
Precisava il ricorrente di essere stato esonerato in data 27 Aprile 2012 e insisteva pertanto per il
pagamento di quanto a lui spettante oltre al rimborso, come dallo stesso ricorrente prospettato nel ricorso, dell'indennità chilometrica per gli spostamenti effettuati pari ad € 20.442,24 nonché di €
3.463,20 per pedaggi autostradali. Produceva al riguardo documentazione a sostegno delle proprie pretese mentre del deposito del succitato accordo riceveva puntuale conferma da parte del
competente Comitato, come da relativa richiesta, la Segreteria del Collegio.
Invitata a controdedurre dalla stessa Segreteria del Collegio la convenuta Società lo faceva con propria memoria del 1 Agosto 2012, ugualmente a mezzo di proprio difensore di fiducia, ove
contestava integralmente punto per punto l' avversa domanda sostenendo infine di aver
integralmente saldato l'allenatore, come risultante dal prospetto contabile allegato sempre alla propria memoria.
Il Collegio, valutate attentamente le produzioni documentali delle parti e visto l'inconciliabile
contrasto tra le stesse,disponeva la loro comparizione per la riunione del 6 Aprile 2013.
Giustificata dalla Società convenuta la propria assenza, con contestuale richiesta di rinvio per la propria audizione accolta dal Collegio, compariva il solo Volpi Tommaso il quale, dopo aver fatto riferimento alla propria difficile attuale condizione, e confermato di risiedere ancora a Loro
Ciuffena (AR), si riportava integralmente al proprio ricorso reiterando le proprie pretese.
Interrogato dal Collegio chiariva di aver ricevuto soltanto € 400,00 dalla Società, e che gli importi che sarebbero stati versati in suo favore, che la stessa aveva tracciato sul prospetto contabile
prodotto in atti, perfettamente corrispondente nel totale al premio di tesseramento negoziato e
sottoscritto di € 7.500,00, altro non erano che cambi di assegni effettuati per cortesia al Presidente Sig. Porcari dalla compagna del Volpi, beneficiaria dei titoli che, provveduto al cambio, non e
precisato se dopo versamento sul proprio conto, la consegnava al Volpi che a sua volta restituiva la somma allo stesso Sig. Porcari.
Insisteva al termine della propria audizione come da relativo verbale.
Ascoltata anche la Società,in data 4 maggio 1913,riteneva pero utile il Collegio, al fine di meglio decidere la controversia, trasmettere il fascicolo con i relativi atti alla Procura Federale perche, effettuate le opportune indagini, accertasse se effettivamente erano stati emessi e negoziati gli assegni bancari menzionati dalle parti in contrasto e comunque l'esatta dinamica dei pagamenti se mai effettuati.
Provvedeva pertanto la Segreteria del Collegio alla trasmissione dell'incarto il 17 Maggio 2013
mentre la Procura Federale, espletate ed ultimate le indagini, trasmetteva al Collegio Arbitrale la propria relazione con le relative conclusioni con nota dell'8 Gennaio 2014.
Dalle risultanze istruttorie, compresa l'abbondante documentazione versata in atti dalle rispettive difese delle parti, nonché dalle indagini svolte dalla Procura Federale, relative pero anche ad aspetti della vicenda che comunque esulerebbero per il loro oggetto dalla competenza di questo organo giudicante, a emerso con chiarezza un elemento determinante, non smentito dallo stesso ricorrente, ed anzi dimostrato per "tabulas" dalla Società resistente, e cioè il versamento in favore del Volpi nel periodo compreso dal Settembre all'Ottobre 2011 di un importo pari ad € 7.500,00, esattamente corrispondente a quanto richiesto dallo stesso allenatore nel proprio ricorso. Tale corrispondenza degli importi, tutt'altro che trascurabile, assume una valenza decisiva su quello che forse e il punto centrale della controversia: ovvero il motivo per cui il Volpi, nonostante le lamentate difficili
condizioni in cui a proprio dire si sarebbe trovato a lavorare, come descritte nel ricorso nonché ribadite in sede di comparizione, avesse ugualmente continuato a svolgere,come del resto a stato, le proprie prestazioni fino all'arrivo della lettera di licenziamento del 27 Aprile 2013.
Non convincenti sono apparse infine, anche in sede di indagini, le spiegazioni fornite sempre dal ricorrente circa le somme movimentate in proprio favore, come risultanti dalle schede contabili
prodotte in atti dalla Società resistente, e cioè che si sarebbe trattato di assegni a firma del Presidente cambiati dalla compagna (del Volpi) che subito si preoccupava di riconsegnare la somma al Volpi stesso e quindi al Sig. Porcari. Procedura che, sempre a detta del ricorrente, sarebbe stata
puntualmente adottata per tutte le somme di cui il medesimo risulta essere beneficiario nelle schede contabili prodotte dalla difesa della Società.
Tale aspetto della vicenda non e stato possibile ricostruire ed accertare nemmeno dalla Procura Federale all'esito delle indagini svolte, però a detta della stessa sembra sufficientemente provato come il Volpi, anche se per causali probabilmente estranee dell'oggetto del contratto stipulato con 1' Orvietana, abbia effettivamente percepito le somme richieste nel ricorso, in aggiunta ad altri €
2.000,00 a titolo di rimborso spese pagati con A.B. intestato alla Volpi srl.
Infine ugualmente prive di apprezzabile riscontro appaiono le invocate richieste di rimborso spese chilometriche e di pedaggio autostradale, non sostenute da idonea documentazione, se si considera poi che per ammissione dello stesso allenatore nel periodo in questione gli era stata ritirata la
patente perche scaduta.
La domanda, per le ragioni esposte, deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Volpi Tommaso, rigetta la stessa.
La presente delibera e inappellabile.
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