F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014 VERTENZA : all. Marco ERGASTI / A.S.D. OSTIANTICA CALCIO (143/23) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Vincenzo TRAMONTANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014
VERTENZA : all. Marco ERGASTI / A.S.D. OSTIANTICA CALCIO
(143/23)
ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Vincenzo TRAMONTANO
Con ricorso del 4/05/2013 l'allenatore sig. Ergasti Marco, iscritto nei ruoli del S.T.F., adiva questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto da parte della Società A.S.D. Ostiantica Calcio, il pagamento della somma residua di euro 1.800,00 (milleottocento/00), oltre gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, in forza dell'accordo economico regolarmente depositato in data 26/08/2011 per la conduzione della prima squadra militante nel campionato di Promozione laziale per la stagione 2011/2012.
Tale accordo prevedeva un premio di tesseramento annuale pari a euro 2.000,00 (duemila/00) da pagarsi in dieci ratei di euro 200,00 (duecento/00) a partire dal 30/08/2011 fino al 30/05/2012. Con nota del 13 settembre 2013, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale invitava le parti ad inviare le proprie difese entro otto giorni dal ricevimento della raccomandata.
Il Collegio Arbitrale presa visione degli atti pervenuti e considerando che la Società non ha inviato alcuna controdeduzione, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
PQM
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore e fa obbligo alla Società A.S.D. Ostiantica Calcio di corrispondere al sig. Marco Ergasti, la soma di euro 1.800,00(milleottocento/00) per il residuo del premio tesseramento oltre a euro 36,00 (trentasei/00) per interessi equitativamente calcolati, per un totale di euro 1836,00 (milleottocentotrentasei/00) oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera a definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e
sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma
15 del CGS.
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