F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014 VERTENZA: all. Lorentino BEONI / AC SANSOVINO srl (146/23 ) ARBITRI:sigg. Sergio FINCATTI e Roberto SANTANIELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014 VERTENZA: all. Lorentino BEONI / AC SANSOVINO srl (146/23 ) ARBITRI:sigg. Sergio FINCATTI e Roberto SANTANIELLO Con ricorso del 16/5/2013 l'allenatore professionista di 1^ categoria, sig. Lorentino BEONI, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale, ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto da parte della Società AC SANSOVINO SRL la somma di € 8.800 (ottomilaottocento) a saldo del premio di tesseramento. Nel ricorso, il sig. BEONI ha prodotto copia dell'accordo economico redatto tra le parti in data 03/09/2011, regolarmente depositato presso il competente Dipartimento Interregionale della LND il 26/09/2011, con il quale gli veniva riconosciuto un premio globale di tesseramento di € 20.000 ( ventimila) da corrispondere in 10 rate mensili uguali ,pari a E 2000 (duemila) cadauna , per la conduzione della prima squadra dell'AC SANSOVINO SRL, partecipante al Campionato di serie D per la stagione sportiva 2011-2012 . Il tecnico BEONI precisa che la Società AC SANSOVINO SRL ha provveduto a liquidargli le spettanze relativa alle sole mensilità di settembre ottobre e novembre 2011, precisa inoltre che in data 20 aprile 2012 ha depositato le proprie dimissioni di responsabile della prima squadra con decorrenza 11 Aprile 2012. Con il reclamo, il tecnico lamenta il pagamento dei ratei relativi ai mesi di dicembre 2011 gennaio febbraio marzo e dall' 1 al l' 11 aprile 2012 , data di decorrenza delle proprie dimissioni .- Il Segretario del Collegio Arbitrale con raccomandata del 17/06/2012 ha invitato la Società AC SANSOVINO SRL a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore Lorentino BEONI a replicare, eventualmente , alle stesse. Il Collegio Arbitrale,esaminata la documentazione pervenuta, considerato inoltre che l'AC SANSOVINO SRL nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene di soddisfare la richiesta del tecnico Lorentino BEONI, per l'importo di € 8.773,00 e non di € 8.800,00 come richiesto, derivante dall'ammontare di quattro mensilità per ,6 2000, e dalla frazione di giorni 11 pari a € 773,00. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Lorentino BEONI ed obbliga la Società AC SANSOVINO SRL al pagamento della somma di ,6 8.773,00 relative alle mensilità non corrisposte di dicembre 2011 e gennaio, febbraio, marzo, oltre a 11 giorni di aprile 2012. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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