F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014 VERTENZA : all. Ignazio Cristian BELLA / S.S.D. ACIREALE Calcio 1946 srl (147/23) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014 VERTENZA : all. Ignazio Cristian BELLA / S.S.D. ACIREALE Calcio 1946 srl (147/23) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Antonio BARATTA Con ricorso del 16/05/2013 il signor Ignazio Cristian Bella, allenatore di base, iscritto nei ruoli del S.T. della FIGC, ha adito questo Collegio affinché previo accertamento della fondatezza della propria richiesta dichiari l'obbligo per la convenuta S.S.D. Acireale Calcio 1946 srl che aveva incaricato il ricorrente della collaborazione della prima squadra, partecipante al campionato di serie D, girone D per la stagione 2012/2013) di corrispondergli l'importo di euro 2.100,00 (duemilacento/00) maturati per 1'attività prestata nel settore giovanile dal mese di agosto 2012 sino al mese di ottobre 2012 e dal mese di dicembre 2012 sino al mese di marzo 2013 come collaboratore della prima squadra, oltre gli interessi di mora e la rivalutazione monetaria. A sostegno della sua richiesta il sig. Bella dichiara che dopo diverse insistenze e dimissioni presentate nel novembre 2012, la Società in indirizzo, lo richiamava in data 17/01/2013 e gli faceva firmare il tesseramento con la qualifica di collaboratore della prima squadra, nonché un accordo economico che la impegnava a rimborsare al tecnico la somma di euro 300,00 (trecento/00 mensili,di cui la Società non gli ha mai fornito copia. In data 25/03/2013, l'allenatore rassegnava le dimissioni a causa dei continui rinvii dei pagamenti pattuiti. La Segreteria di questo Collegio con nota del 10/06/2013 ha invitato la Società convenuta a controdedurre non ricevendo nessuna nota in merito. 11 18/09/2013 il Dipartimento Interregionale, rispondeva alla richiesta inviata dal Segretario del Collegio Arbitrale in data 13/09/2013, sull'avvenuto deposito dell'accordo economico stipulato dalle parti, dando risposta negativa. Il Collegio Arbitrale, esaminati gli atti del procedimento, ritiene la domanda non sufficientemente provata e pertanto non può essere accolta P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Ignazio Cristian Bella, rigetta la stessa. La presente delibera e inappellabile.
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