F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014 VERTENZA: all. Giuseppe VETRUCCIO / AGS D. REAL PALOMONTE (152/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Angelo AGUS
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014
VERTENZA: all. Giuseppe VETRUCCIO / AGS D. REAL PALOMONTE
(152/23)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Angelo AGUS
Con ricorso del 20 maggio 2013 l'allenatore dilettante signor Giuseppe Vetruccio ha adito questo Collegio Arbitrate esponendo di essere stato "assunto in qualità di allenatore della prima squadra della Società AGS.D Real Palomonte partecipante at campionato di Prima Categoria, girone G.
Nel ricorso l'allenatore precisa che la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli "la somma di € 5.000,00 da erogare in n. 8 rate di € 625,00 ciascuna, con scadenze nei mesi di 10/12 11/12 - 12/12 - 01/13 - 02/13 - 03/13 - 04/13 - 05/13 quale premio di tesseramento annuale. 11 tecnico dichiara inoltre di essere stato esonerato, con comunicazione verbale in data 09/01/2013 e malgrado gli inviti alla Società di adempiere agli impegni assunti non aveva ottenuto nulla.
Con il reclamo in esame, al quale il tecnico non allega alcun documento di qualsiasi genere, il signor Giuseppe Vetruccio chiede a questo Collegio di far obbligo alla AGS.D Real Palomonte di corrispondergli l'intero importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre gli interessi di mora ed il
risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 13 settembre 2013 del Segretario del Collegio Arbitrate, con lettera del 25 novembre 2013 ha comunicato che presso di loro "non a stato depositato l'eventuale contratto/accordo economico [...] ne a stato depositato altro tipo di documento che definisca un rapporto economico tra le parti in oggetto". Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 10 giugno 2013, ricevuta dalla Società AGS.D Real Palomonte il 18 giugno successivo e dal signor Giuseppe Vetruccio il 17 giugno 2013, ha invitato la Società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Il Presidente della Società AGS.D Real Palomonte, con raccomandata del 24 giugno 2013, inviata anche al tecnico, ha rigettato in "toto" le richieste dell'allenatore affermando che il signor Vetruccio: "non ha mai sottoscritto ne tesseramento e tantomeno nessun contratto con la Società Real Palomonte, nonostante le nostre sollecitazioni ha evitato categoricamente di sottoscrivere qualsiasi documento. Pertanto ha svolto solo mansioni di collaborazione a tempo libero fino al 09/01/2013".
A fronte di quanto sopra esposto tenute presenti:
• le affermazioni del Presidente della Società AGS.D Real Palomonte alle quali il signor
Vetruccio non ha ritenuto di controdedurre;
• quanto affermato dal Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti sulla
totale assenza di qualche documento al riguardo;
• quanto stabilito dal 1° comma dell'art. 46 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti
il quale stabilisce che "gli allenatori dilettanti svolgono la propria attività a titolo gratuito" e
che eventuali accordi di carattere economico devono essere stipulati in forma scritta;
il Collegio ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento e
PQM
il Collegio rigetta il ricorso.
La presente delibera e inappellabile
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