F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014 VERTENZA: all. Emilio SALVATORI / ASD DG BELLA FARNIA (154/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Roberto SANTANIELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014 VERTENZA: all. Emilio SALVATORI / ASD DG BELLA FARNIA (154/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Roberto SANTANIELLO Con ricorso del 22/05/2013, l'avv. Matteo Sperduti, legale dell'allenatore di Base Uefa "B" Emilio SALVATORI, che ha regolarmente sottoscritto il documento, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. D.G. BELLA FARNIA, il pagamento della somma complessiva di € 5.000,00, relativa al premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2012/2013, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria nonché spese legali riconosciute dall'art 33 comma 14 CGS. Il ricorrente al ricorso ha allegato la copia della scrittura privata, sottoscritta in data 20/08/2012 con il legale rappresentante della A.S.D. D.G. Bella Farnia, da cui si evince che per l'attività di allenatore della 1,1 squadra, partecipante al Campionato di 1 A Categoria del Comitato Regionale Lazio della Lnd, stagione sportiva 2012/2013, doveva percepire un compenso annuo di € 5.000,00, da pagarsi in dieci rate di €. 500,00 cadauna, tutte con scadenza al giorno 20 dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2013, oltre al rimborso di spese di viaggio. Il ricorrente ha, altresì, comunicato di essere stato esonerato verbalmente il 23/12/2012 e che successivamente, con raccomandata n. 14534967947-4, ha richiesto alla A.S.D. D.G. Bella Farnia il rilascio di comunicazione scritta di esonero. Su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale del 13/09/2013, il Comitato Regionale Lazio della L.nd. ha comunicato che il contratto sottoscritto dalle parti in questione e stato depositato in data 28/08/2012. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 10/06/2013, ha invitato la A.S.D. D.G. Bella Farnia a fornire controdeduzioni scritte, a mezzo lettera raccomandata, a questo Collegio nonché alla controparte ricorrente, allegando tutti gli eventuali documenti in loro possesso ed all'allenatore a replicare ove ritenuto necessario alle stesse. La convenuta, con raccomandata del 21/08/2013, ha fatto pervenire le proprie memorie difensive asserendo che nel mese di novembre, a seguito delle dimissioni del Presidente De Angelis Gianluca, la Società si e trovata in una situazione di inoperatività economica, anche in considerazione che il suddetto Presidente era unico titolare del c/c Bancario acceso presso la Banca Monte Paschi di Siena. Ciò non ha consentito di accedere al conto della Società tanto da non poter disporre delle somme depositate per far fronte ai costi sociali ma anche di verificare e controllare tutti i movimenti effettuati ivi compresi quelli richiesti dal sig. Salvatori che, da informazioni assunte, risultano essere stati regolari per un importo mensile di € 750,00 sino al mese di novembre 2012, circostanza che non può essere provata con testi. Le dimissioni del Presidente hanno condizionato anche i versamenti di somme dovute al Comitato Regionale Lazio della Lnd per l'iscrizione al campionato che e stato corrisposto in tre rate dai soci dopo sollecitazioni ricevute. Nello stesso periodo il sig. Salvatori Emilio si e dimesso dalla carica di Segretario della Società Sportiva omettendo di consegnare tutta la documentazione in suo possesso sia della prima squadra che del Settore Giovanile. La convenuta ha evidenziato come la vicenda de qua debba essere oggetto di puntuale ed approfondito accertamento in ordine ai fatti narrati. Il ricorrente ha replicato alle contro dedotto della Società evidenziando come la stessa non ha fornito prove di pagamento con la presentazione di ricevute o altro a lui intestate, mentre circa 1'attività di segreteria svolta in Società egli non ha avanzato alcuna richiesta di somme di denaro e pertanto ha rinnovato le sue richieste evidenziate in ricorso. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento. La Società non avendo fornito prova alcuna di versamenti di denaro intestate al ricorrente Salvatori, con la presentazione di ricevute di pagamenti debitamente quietanzate dallo stesso, deve corrispondergli la somma di € 5.000,00, cosi come pattuito in accordo economico sottoscritto il 20/08/2012, stagione sportiva 2012/2013, oltre agli interessi equitativamente calcolati in € 90,00. In ordine alla avanzata richiesta di liquidazione delle spese legali, nulla e dovuto per consolidato orientamento di questo Collegio Arbitrale. PQM Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara 1'obbligo della A.S.D. D.G. Bella Famia di corrispondere all'allenatore Emilio Salvatori la somma di € 5.000,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 90,00, per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.090,00. Nulla e dovuto, infine, per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera 6 inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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