F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014 VERTENZA: all. Ciro MOTTOLA / A.S. UOMO NUOVO NAPOLI 2010 (54/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014
VERTENZA: all. Ciro MOTTOLA / A.S. UOMO NUOVO NAPOLI 2010
(54/23)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
Con ricorso del 17/10/2012, l'avv. Cristina Zecca, legale dell'allenatore
di 3^ Categoria Ciro MOTTOLA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della A.S.D. RITA ERCOLANO, attualmente denominata A.S. UOMO NUOVO NAPOLI 2010, il pagamento di E. 5.500,00, oltre agli interessi di mora e rimborso indennità chilometrica.
Nel ricorso il legale rappresentante dell'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, regolarmente sottoscritta dalle parti in data 20/09/2011, di cui ha allegato copia, la sopracitata Società, partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Campania, si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso annuo di €. 5.500,00, da versarsi in dieci rate mensili di € 550,00 cadauno, aventi tutte scadenze al giorno 30 dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2012, oltre al
rimborso spese viaggi dovuti come per legge; inoltre, ha allegato copia della richiesta emissione tessera da tecnico con la A.S.D. Rita Ercolano del 18/09/2011 e copia del tesserino dell'avvenuto tesseramento per la stagione sportiva 2011/2012 con la sopracitata Società.
11 Comitato Regionale Campania della LND, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo economico sottoscritto tra le parti in questione a stato depositato presso i loro Uffici in data 2/02/2012. Il Segretario di questa Collegio Arbitrale, con raccomandata del 29/11/2012, ha invitato la A.S. Uomo Nuovo Napoli 2010 alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in favore del ricorrente, la copia del contratto economico nonché la ricevuta postale comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata, di copia delle stesse controdeduzioni anche al ricorrente ed all'allenatore le eventuali osservazioni su quanto comunicato dalla Società.
La Società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con raccomandata del 15/12/2012, nel prendere atto della vertenza promossa dall'allenatore Ciro Mottola, ha premesso quanto segue:
- in data 21/06/2012 la A.S. Uomo Nuovo Napoli 2010 incorporava la A.S.D. Rita Ercolano acquisendo il titolo di "Promozione" già in capo alla Società incorporata con una trattativa condotta dal Dott. Nicola Trisciuoglio ed il sig. Franco Mottola, rispettivamente rappresentanti della A.S. Uomo Nuovo Napoli 2010 e A.S.D. Rita Ercolano muniti di speciale procura ad hoc;
- la trattativa si concludeva con un accordo, concordato in € 20.000,00, avente ad oggetto la incorporazione della A.S.D. Rita Ercolano a condizione della estinzione di ogni debitoria Societaria pregressa e tanto al fine della acquisizione del titolo GIà in capo alla stessa;
- la somma di cui sopra venne ridotta ad € 19.200,00 per 1'intervento del sig. Natale Mazzeo, presente alla trattativa, in quanto gestore dell'impianto sportivo ove la opponente Società svolge gli allenamenti, il quale vantando un credito di € 800,00 nei confronti della A.S.D. Rita Ercolano per "fitti non pagati" impose al Mottola Franco di scomputare detta somma dal prezzo complessivo pattuito, cosa che avvenne puntualmente;
- 1'accordo in questione venne perfezionato economicamente il 5/07/2012 e
sostanziato con la consegna di un regolamento di pagamento dettagliato nell'alligata e prodotta
scrittura sottoscritta dal Mottola Franco;
- il pagamento sopra citato fu realizzato per sanare tutte le esposizioni debitorie della incorporata Società versando la stessa in stato di illiquidità prossima al fallimento ed aveva come causa specificata anche ovviamente la copertura delle spese del precedente allenatore.
Inoltre, ha comunicato che la diversificazione degli assegni al fine del pagamento, di cui vengono allegati in copia , fu resa necessaria al fine che il Mottola Franco coprisse i debiti della Società estinta attraverso la incorporazione, intestando gli assegni ai creditori della A.S.D. Rita Ercolano tra cui proprio il fratello tale Mottola Ciro, nella qualità di allenatore.
Ne consegue, pertanto, che la richiesta avanzata si appalesa infondata sia in fatto che in diritto ma anche estorsiva e palesemente continuativa in concorso di truffa contrattuale con dolo esplicito e specifico messa in atto dal Mottola Franco ed in ogni caso nulla a assolutamente dovuto a tale Mottola Ciro nella sua presunta qualità di allenatore per tutto quanto premesso.
Ha, altresì, allegato copia dell'atto costitutivo dell'Associazione Sportiva A.S. Calcio Uomo Nuovo Napoli 2010.
Il ricorrente, in data 29/12/2012, per il tramite del suo legale, ha fatto pervenire le sue osservazioni circa l'assunto della Società sostenendo che, in qualità di allenatore della 1^ squadra della A.S.D. Rita Ercolano, ha avuto sempre rapporti con della Società fino al termine della stagione sportiva 2011/2012 e che al termine della stessa non ha percepito nulla di quanto dovutogli per il rapporto intercorso, che solo in seguito veniva a conoscenza del passaggio del titolo sportivo dalla A.S.D. Rita Ercolano alla A.S. Uomo Nuovo Napoli 2010, che riceveva un assegno di € 2.000,00 in data 9/07/2012 la cui causale non può che essere riferito rapporto contrattuale con la A.S.D. Rita Ercolano.
Il ricorrente ha, ancora, comunicato che il sig. Mottola Franco, citato nelle memorie difensive della convenuta, e si suo fratello ma non ci sono altri rapporti e sicuramente non ci sono rapporti di natura sportiva; inoltre, non ha partecipato alle trattative intercorse dalle sopracitate Società sportive.
Circa l' assunto della convenuta sulla truffa del Mottola Franco saranno le autorità competenti ad occuparsene, non essendo la stessa oggetto del ricorso al Collegio Arbitrale, mentre per la validità dell'accordo tipo depositato presso il Comitato di appartenenza non ha motivo di essere specificata in presenza di tesseramento e di contratto con la specifica della data del deposito.
Tenuto conto della complessità della questione sorta tra i soggetti in lite il Collegio Arbitrate ha deciso di interessare la Procura Federate, con l'invio di tutti gli atti e documenti del ricorso per l'accertamento di eventuali violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall'art. 1 del CGS.
La Procura Federate, con lettera del 7/01/2014, ha disposto la trasmissione della relazione redatta dal proprio collaboratori, avv. Vincenzo Cirillo, avv. Maurizio Capozzo e avv. Agostino Allegro in merito all'incarico ricevuto.
Questi dopo l'audizione del sig. Mottola Ciro, allenatore ricorrente, del fratello Franco, direttore sportivo della A.S.D. Rita Ercolano, del sig. Mazzeo Natale, gestore dell'impianto sportivo, e del sig. Trisciuglio Nicola, consigliere della A.S. Uomo Nuovo Napoli 2010, hanno accertato che non e emersa alcuna prova certa in ordine alla corresponsione at sig. Mottola Ciro degli emolumenti vantati, ad esclusione della somma di € 2.000,00, riscossa a mezzo assegno, come confermato dallo stesso interessato e non oggetto di contestazione. E' stato, altresì, accertato che il sig. Trisciuoglio Nicola ha versato la somma di € 19.200,00 per la fusione, a tacitazione di ogni pretesa di terzi, senza di fatto avvedersi ed accertarsi delle effettive esposizioni debitorie della A.S.D. Rita Ercolano.
Questo Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Ciro Mottola e meritevole di parziale accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.Uomo Nuovo
Napoli 2010 di corrispondere all'allenatore Ciro Mottola la somma di E. 3.500,00 a saldo di quanto
pattuito per la stagione sportiva 2011/2012, oltre ad € 140,00 per interessi equitativamente
calcolati, per un totale di € 3.640,00.
Nulla e dovuto per l'indennità chilometrica perche il ricorrente non ha documentato, con la esibizione di apposita tabella, i chilometri percorsi dalla sua alla sede del campo di calcio nonché dei giorni in cui sono stati svolti gli allenamenti. le gare ufficiali e le eventuali amichevoli disputate. Decide, altresì, che la Segreteria di questo Collegio Arbitrale, nel comunicare 1'esito della vertenza alla Procura Federale, cost come richiesto dalla stessa, trasmetta gli atti del procedimento per ogni ulteriore valutazione.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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