F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014 VERTENZA: all. Salvatore PENNISI / SSD ACIREALE CALCIO 1946 srl (156/23) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Angelo AGUS

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014 VERTENZA: all. Salvatore PENNISI / SSD ACIREALE CALCIO 1946 srl (156/23) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Angelo AGUS L'allenatore di base Salvatore Pennisi, iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., ricorre in data 15.05.2013 avverso la S.S.D. Acireale Calcio 1946 srl di Acireale (CT ), partecipante al Campionato Nazionale di Serie D girone I nella stagione sportiva 2011/2012. Nel ricorso chiede il totale pagamento di € 3.000,00 come da contratto tipo sottoscritto, il rimborso spese previsto al punto 2b) del contratto per E 825,60 quale risultato dei chilometri percorsi dalla sua residenza al campo sportivo, andata e ritorno per Km. 16, per un totale di Km 2.752 moltiplicato 1/5 del costo della benzina pari a cent/euro 0,3 0. Il Dipartimento Interregionale di Roma della L.N.D. ha fornito prova dell'avvenuto deposito dell'accordo economico tra le parti. Tale contratto e stato sottoscritto in data 01 agosto 2011 e reca la durata dal 01.08.2011 al 31.05.2012. Figura un premio di tesseramento da pagarsi a fine mese di pari importo per € 300,00 da agosto 2011 a maggio 2012. La Società, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, non ha contro dedotto. Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti, constatato, inoltre, che nei confronti dell'allenatore dilettante Sig. Salvatore Pennisi la S.S.D. Acireale Calcio 19476 srl nulla ha ritenuto di controbattere; prende atto che la richiesta dell'istante e pienamente legittima. PQM Il Collegio Arbitrate, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Pennisi contro la Società Sportiva, accoglie parzialmente la medesima. Fa obbligo alla S.S.D. Acireale Calcio 19746 srl di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 3.000,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2011/2012. Sull'importo di € 3.000,00 vengono equitativamente calcolati € 150,00 per accessori. Per quel che concerne il rimborso spese il Collegio ridetermina l'importo sulla base della effettiva distanza chilometrica tra i due indirizzi: Km 7,6 pari ad € 776,64. L'importo complessivo dovuto e pari ad € 3.927,00. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS. Tale importo verrà maggiorato, al tasso legate, fino alla data di effettivo soddisfo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it