F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014 VERTENZA:all. Angelo Ivan DI DIO / Pol.. AQUILA CALTAGIRONE (73/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014 VERTENZA:all. Angelo Ivan DI DIO / Pol.. AQUILA CALTAGIRONE (73/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso del 21/11/2012, all'allenatore di Base Uefa "B" Angelo Ivan DI DIO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto, da parte della POL. DIL. AQUILA CALTAGIRONE, il pagamento della somma di € 2.440,00, a completamento delle rate scadute il 6/02/2012 e di € 2.664,00 per rimborso spese per indennita chilometrica, oltre agli interessi di more ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria per un totale di € 5.108,00. Il ricorrente al ricorso ha allegato la copia della scrittura privata, sottoscritta in data 9/09/2011, con il legale rappresentante della Pol. Dil. Aquila Caltagirone, da cui si evince che per l'attivita di allenatore della 1 ^ squadra, partecipante al Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Sicilia della Lnd, stagione sportiva 2011/2012, doveva percepire un compenso annuo di E. 8.000,00, oltre al rimborso di spese di viaggio. Contemporaneamente ha prodotto una copia, regolarmente depositata di una dichiarazione di gratuita, con la stessa data del 9/09/2011, dalla quale risulta che il sig. Angelo Ivan Di Dio si impegnava a svolgere l'attivita sopra indicata a titolo completamente gratuito. Detta procedure a state eseguita nel rispetto del C.U. della Lnd n. 52 del 10/08/2011, che in attesa del riordino complessivo dell'intera materia in discussione tra la Lega Nazionale Dilettanti e 1'Associazione Italiana Allenatori Calcio, ha diramato delle direttive secondo le quali la stipula di accordi economici dovessero prevedere 1'esclusiva corresponsione dei meri rimborsi spese per gli allenatori dilettanti senza alcun altro tipo di riconoscimento; questo documento il tecnico era obbligato a depositare presso le Divisioni o i Comitati competenti al fine di ottenere il regolare tesseramento per l'espletamento dell'attivita, in tal senso il sig. Di Dio ha provveduto con nota del 26/05/2012. Si deve precisare, inoltre, che con nota pervenuta al Comitato Regionale Sicilia in data 9/02/2012, il sig. Di Dio ha comunicato di rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico con decorrenza dal 1/02/2012, pertanto, come indicato in ricorso si chiedeva il pagamento di € 2.444,00 quale differenza della somma dovuta fino alla data delle dimissioni, nonché il pagamento dell'indennità chilometrica di € 2.664,00 come da documentazione in atti (km. 39x2=78 distanza tra Gela, residenza dell'allenatore, e Caltagirone, sede del campo di giuoco della Società, per giorni 120 relativi all'attività svolta fra ritiro precampionato e campionato). Allegata agli atti del ricorso e state prodotta una nota a firma del ricorrente con la quale veniva precisato che "il contratto era stato già trasmesso al Comitato Regionale Sicilia e rinviato al mittente con l'obbligo di allegare la scrittura, depositata, che prevedeva il rimborso chilometrico". 11 Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 8/01/2013, ha invitato la Pol. Dil. Aquila Caltagirone a fornire controdeduzioni scritte, a mezzo lettera raccomandata, a questo Collegio nonché alla controparte ricorrente, allegando tutti gli eventuali documenti in loro possesso ed all'allenatore a replicare ove ritenuto necessario alle stesse. La convenuta non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione. Il Collegio Arbitrale vista la documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di accoglimento poiché la questione nasce in quanto, nella stagione sportiva 2011/2012, i contratti tra allenatori dilettanti e Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G., e stato applicato il dispositivo contenuto nel Comunicato Ufficiale della Lnd n. 52, del 10/08/2011, che faceva divieto di premi di tesseramento ma solo di prestazioni a titolo gratuito, mentre successivamente, con il Comunicato Ufficiale n. 201, del 22/05/2012 e annullato il precedente divieto di retribuzione. PQM 11 Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Pol. Dil. Aquila Caltagirone di corrispondere all'allenatore Angelo Ivan DI DIO la somma di € 2.444,00, a saldo delle sue spettanze fino alla data delle dimissioni, 6/02/2012, per la stagione sportiva 2011/2012, oltre ad € 2.664,00, per spese di viaggi debitamente documentati nonché di € 153,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.261,00. Nulla e dovuto, infine, per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it