F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014 VERTENZA: all. Sergio FADDA / A.S.D. PULA (136/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014
VERTENZA: all. Sergio FADDA / A.S.D. PULA
(136/23)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI
Con ricorso del 17 aprile 2013 l'allenatore dilettante sig. Sergio Fadda, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Pula partecipante al campionato di Eccellenza Regionale Sardegna nella stagione sportiva 2011/2012.
Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 21 agosto 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento di € 11.500,00
(undicimilacinquecento/00) da erogarsi in nove rate da € 1.300,00 ciascuna,tranne 1'ultima di €
1.100,00 e più precisamente il giorno 8 dei mesi da settembre 2011 a maggio 2012. Il tecnico
precisa inoltre di essere stato esonerato il 13 febbraio 2012 per poi essere riammesso nei quadri
della Società e con le medesime mansioni in data 17 aprile 2012.
Con il reclamo in esame, il signor Fadda, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Pula di corrispondergli 1'importo di € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) quale residuo del premio di
tesseramento concordato nell'accordo sottoscritto e non percepito, chiede inoltre € 240 per rimborso spese di viaggio ai sensi dell'art. 2b del medesimo accordo, distando lo stadio di Pula 41 Km dalla sua abitazione.
Il Comitato Regionale Sardegna della LND, su richiesta del 13 settembre 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con fax del medesimo giorno ha comunicato il regolare deposito dell'accordo economico avvenuto il 5 settembre 2011 di cui fornisce una copia.
La Società convenuta, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, con Raccomandata A.R. del 10 giugno 2013 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla faceva pervenire, anche perche detta comunicazione scritta none stato possibile consegnarla in quanto sulla busta restituita alla Segreteria di questo Collegio e stata apposta, dal competente Ufficio Postale, la dicitura compiuta giacenza al mittente 17/7/2013.
Il Collegio valutato:
le argomentazioni esposte nel ricorso;
• vagliata la documentazione pervenuta;
• ritenuto che la mancata consegna della raccomandata alla A.S.D. Pula dipende
esclusivamente o dall'inerzia della stessa all'invito di andare a ritirare la missiva o
eventualmente dall'onere che aveva la Società di segnalare tempestivamente un eventuale
cambiamento di indirizzo e che di conseguenza questa circostanza non può essere un valido
motivo giustificativo dell'atteggiamento della Società;
• valutata inoltre la poca chiarezza della situazione venutasi a creare all'inizio della stagione
sportiva 2011/2012 a seguito del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n.52 del 10 agosto 2011 concernente il divieto di inserire compensi economici negli accordi con gli allenatori, che ha indotto in errore sia i tecnici, sia le Società situazione poi risolta con il Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 201 del 22 maggio 2012 che ha
riconosciuto la legittimità della retribuzione inserita negli accordi annullando il precedente divieto;
• che quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale n. 201 dichiarava di essere sostitutivo di
quanto affermato nel precedente Comunicato Ufficiale n.52 del 10 agosto 2011, si ritiene equo che le parti non debbano essere deferite alla Procura Federale per non aver osservato la proibizione in argomento;
• che il Comunicato Ufficiale n. 201 sopra richiamato introduceva dei nuovi massimali
considerevolmente inferiori a quelli previsti nelle stagioni sportive precedenti;
• che secondo questi nuovi massimali il sig. Fadda ha già percepito un centinaio di euro piu di
quanto previsto nell'accordo sottoscritto;
• che la richiesta del rimborso delle spese di viaggio non e ben individuata non fornendo i
parametri che consentirebbero di individuarne la congruità;
ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento e
PQM
il Collegio rigetta il ricorso.
La presente delibera e inappellabile
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