F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014 VERTENZA : all. Angelo RICCA / U.S. PRAIA (138/23) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Roberto SANTANIELLO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014
VERTENZA : all. Angelo RICCA / U.S. PRAIA
(138/23)
ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Roberto SANTANIELLO
L'allenatore di Base Angelo Ricca, in data 20/04/2013 si rivolge a questo Collegio Arbitrale
lamentando il mancato pagamento dalla Società U.S. Praia della cifra a lui dovuta stabilita sul
contratto stipulato con la medesima in data 21/09/2011 e depositato ii 28/09/2011.
In tale accordo la Società nell'assumere il sig. Ricca quale allenatore in seconda della prima squadra partecipante al campionato di Promozione calabrese girone A, si impegna a riconoscergli un premio di tesseramento pari a euro 4.000,00 (quattromila/00) ripartito in quattro ratei da pagare alle
seguenti scadenze:
30/11/2011 euro 500,00 ; 30/12/2011 euro 500,00 ; 30/03/2012 euro 1.500,00 ; 30/05/2102 euro 1.500,00.
Di tale importo, il tecnico dichiara di non aver percepito nulla e richiede inoltre come da calcoli allegati, euro 3.499,20 relativi al rimborso spese compreso nell'art. 2 B dell'accordo economico. In data 6 giugno 2013 la Segreteria del Collegio Arbitrale, invitava la U.S. Praia a fornire copia dell'effettuato invio delle controdeduzioni all'allenatore sig. Ricca, senza ricevere risposta in merito.
Il Comitato Regionale Calabria, su richiesta del 13/09/2013 inviata dal Collegio Arbitrale, trasmette copia del contratto regolarmente depositato in data 28/09/2011.
Il Collegio Arbitrale presa visione degli atti pervenuti, considerando altresì che la Società non ha dimostrato, come richiesto, l'invio della propria opposizione nei termini stabiliti dalla procedura alla controparte, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la Società U.S. Praia a corrispondere all'allenatore Angelo Ricca, la somma di euro 7499,20 (settemilaquattrocentonovantanove/20) a saldo del premio tesseramento e rimborsi chilometrici, più euro 113,00 (centotredici/00) per interessi equitativamente calcolati per un totale complessivo di euro 7612,20 (settemilaseicento- dodici/20), oltre agli
interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto per l'invocata rivalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera e definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e
sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma
15 del CGS.
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