F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014 VERTENZA: all.Giovanni MURONI / GS OLMEDO CALCIO ASD (139/23) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Vittorio RUSSIANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014
VERTENZA: all.Giovanni MURONI / GS OLMEDO CALCIO ASD
(139/23)
ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Vittorio RUSSIANO
L'allenatore dilettante di base, iscritto nei ruoli del S.T.F., Giovanni Muroni, ha prestato la
propria opera di allenatore della prima squadra per la S.G. Olmedo Calcio A.S.D., militante nel campionato di promozione girone B per la stagione 2011/2012.
Con scrittura privata redatta in data 15.09.2011, regolarmente depositata, ha pattuito un compenso annuo di € 9.500,00 da pagarsi in quattro rate di € 2.375,00 netti, pagabili al 16 di ottobre, 16 dicembre 2011, 16 febbraio e 16 aprile 2012.
Chiede, inoltre, il rimborso spese dell'intera annata sportiva pari ad '6 2.070,00.
L'allenatore lamenta la mancata corresponsione di € 9.500,00 come da accordo sottoscritto, oltre l'importo di € 2.070,00 per spese relative ad indennità chilometrica.
La Società convenuta, regolarmente invitata da parte della Segreteria di questo Collegio, ha contro dedotto.
Il presidente Bartolomeo Cubeddu riconosce che nulla a stato versato all'allenatore nel corso dell'intera stagione sportiva. Tutto ciò a causa di una crisi finanziaria venutasi a creare e che ha generato il fallimento della stessa Società.
Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti, precisa quanto segue:
dall'interrogazione anagrafica risulta che la Società ha cessato tutte le attività con provvedimento del 23.08.2012.
PQM
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla Società Olmedo Calcio A.S.D. di corrispondere quanto pattuito nel contralto regolarmente depositato.
Fa obbligo al G.S. Olmedo Calcio A.S.D. di liquidare in favore del ricorrente la comma di €
7.000,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2011/2012,come da massimale previsto.
Per quel che concerne il rimborso spese, il Collegio determina l'importo sulla base della effettiva distanza chilometrica tra i due indirizzi: Km 23,70 e da dettaglio presentato dal medesimo
allenatore, pari ad € 2.070,00.
L'importo complessivo dovuto e pari ad € 9.070,00.
Considerata la poca chiarezza della situazione venutasi a creare all'inizio della stagione sportiva 2011/12,che aveva potuto indurre in errore sia i tecnici,sia le Società,risolta con il Comunicato Ufficiale della LND,che ha riconosciuto la legittimità della retribuzione inserita negli accordi, annullando il precedente divieto,le parti non debbono essere deferite.
La presente delibera 6 inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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