F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014 VERTENZA:all. Ennio CUCCUINI / ASD VITERBESE CALCIO ( 141/23) ARBITRI :Sergio FINCATTI e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014
VERTENZA:all. Ennio CUCCUINI / ASD VITERBESE CALCIO
( 141/23)
ARBITRI :Sergio FINCATTI e Antonio BARATTA
Con il ricorso del 2 maggio 2013 l'allenatore di base Uefa B, Ennio CUCCUINI, regolarmente
iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della Figc, ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto da parte della Società ASD VITERBESE CALCIO, la somma di € 4.680-
(quattromilaseicentottanta) a saldo del premio di tesseramento, oltre agli interessi di mora ed al
risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Nel ricorso il sig. CUCCUINI ha prodotto copia dell'accordo economico, redatto fra le parti in
data 14 settembre 2012 e regolarmente depositato presso il Dipartimento Interregionale della LND il 10 gennaio 2012, con il quale gli veniva riconosciuto un premio globale di tesseramento di €
7.200 (settemiladuecento) per la collaborazione tecnica della prima squadra, quale allenatore in seconda, per la stagione sportiva 2011/2012 .
Il tecnico CUCCUINI comunica, nel contempo, che in data 29 marzo 2012 rassegna le proprie dimissioni da allenatore in seconda della prima squadra.
Con il reclamo l'allenatore lamenta il pagamento di E 4.680 relativamente al periodo effettivo delle prestazioni con decorrenza 14 settembre 2011 e fino al 29 marzo 2012, data delle sue dimissioni, per un totale di mesi sei e giorni quindici.
La somma richiesta viene ricavata dal seguente conteggio: sei mesi per € 720 pari a € 4.320 e giorni 15 pari a € 360, per un ammontare complessivo appunto di € 4.680 come da richiesta dell'allenatore CUCCUINI.
Il Segretario del Collegio Arbitrale , con raccomandata del 12/06/2013, ha invitato la Società ASD VITERBESE CALCIO a fornire le proprie contro deduzioni e l'allenatore Ennio CUCCUINI a replicare eventualmente alle stesse.
Pertanto, per quanto sopra esposto ed esaminata la documentazione pervenuta , considerato inoltre che l'ASD VITERBESE CALCIO nulla ha ritenuto di contro dedurre , ritiene di soddisfare la
richiesta del tecnico Ennio CUCCUINI per l'importo di € 4.680(quattromilaseicentottanta) .
PQM
Il Collegio Arbitrale in accoglimento al ricorso, fa obbligo alla Società ASD VITERBESE CALCIO di corrispondere all'allenatore Ennio CUCCUINI la somma di € 4.680 oltre agli interessi maturati pari a € 70 (settanta ), per un totale di € 4.750 (quattromilasettecentocinquanta) .
Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento del danno da svalutazione monetaria in difetto di prova e del relativo danno come costante indirizzo di questo Collegio Arbitrale.
La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8
comma 15 del CGS.
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