F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 02 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 06 Marzo 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S. CAIRA AVVERSO LE SANZIONI: – PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO 0-3; – UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA; CON EVENTUALE INDENNIZZO A SOCIETÀ OSPITATA PER SPESE DOCUMENTATE PER ASSICURARE REGOLARITÀ GARA, INFLITTE SEGUITO GARA CAIRA/LUDOS DEL 1.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 43 del 4.12.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 02 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 06 Marzo 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO A.S. CAIRA AVVERSO LE SANZIONI: - PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO 0-3; - UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA; CON EVENTUALE INDENNIZZO A SOCIETÀ OSPITATA PER SPESE DOCUMENTATE PER ASSICURARE REGOLARITÀ GARA, INFLITTE SEGUITO GARA CAIRA/LUDOS DEL 1.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 43 del 4.12.2013)
In relazione alla gara Caira/Ludos del Campionato Nazionale Femminile di Serie B in programma il 1.12.2013 il Giudice Sportivo comminava la perdita della gara con il punteggio di 0-3, 1 punto di penalizzazione, nonché l’eventuale indennizzo alla società ospitata per le spese sostenute a carico della Associazione Sportiva Caira Femminile <> (Com. Uff. n. 43 del 4.12.2013). Avverso tale provvedimento ha presentato ricorso la A.S. Caira Femminile, in persona del Presidente p.t. Sig. Alessandro Oliva, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianluca Giannichedda, presso il cui studio in Cassino, via Enrico De Nicola, ha eletto domicilio. La associazione sportiva ricorrente ritiene il provvedimento impugnato assolutamente ingiusto ed illegittimo oltre che illogico e carente di motivazione in quanto <> Aggiunge nella memoria la ricorrente che l’impianto sportivo dove la A.S. Caira è solita disputare le gare casalinghe è stato oggetto di avverse condizioni metereologiche (raffiche di vento a 120 km/h) abbattutosi sulla zona tra la notte del 30.11. e 1.12. 2013 – come attestato dal Sindaco del Comune di San Pietro Infine e inducendo la Protezione Civile ad allertare la Prefettura di Caserta – impedendo qualunque intervento tempestivo per ripristinare il manto erboso danneggiato. In conclusione, la A.S, Caira Femminile chiede, in via principale, l’annullamento delle sanzioni comminate e la ripetizione della gara (della quale si assumerebbe tutte le spese di soggiorno sostenute dalla società ospitata) o, in subordine, l’annullamento della penalizzazione del punto in classifica. Preliminarmente in rito deve riconoscersi l’ammissibilità del reclamo anche se non preceduto dal preannuncio di cui all’art. 38, comma 1, C.G.S. atteso che per costante giurisprudenza di questa Corte l’omesso preannuncio non inficia il reclamo che venga presentato nei termini e con le modalità di cui all’art. 38, comma 2, così come anche richiamato dall’art. 33, comma 5. Nel merito, il ricorso merita di essere accolto. Ai sensi dell’art. 17, comma 1 C.G.S. la società è ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano impedito la regolare effettuazione di una gara. Nella specie, la A.S. Caira Femminile è stata ritenuta per la inagibilità del campo di gara conseguente al sollevamento di parte del manto erboso sintetico. La pronuncia del Giudice Sportivo non è condivisibile per due ordini di motivi: a) il sollevamento del manto erboso sintetico è ragionevolmente attribuibile all’eccezionalità delle avverse condizioni atmosferiche che hanno colpito l’area nella quale era situato il campo di gara
(vento superiore ai 100 km/h, come dichiarato dallo stesso Sindaco del Comune di San Pietro Infine) e non sussistono prove tecniche contrarie che dimostrino la negligenza della società ricorrente nella manutenzione dell’impianto; b) lo stesso referto arbitrale, oltre ad attestare il sollevamento parziale del manto erboso sintetico, dà atto della presenza di”continuo e forte vento che rendeva impossibile le riprese del gioco con il pallone fermo”, per cui la gara non avrebbe
comunque potuto essere disputata. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 17, comma 4, ultima parte C.G.S., ricorrendo circostanze di carattere eccezionale, questa Corte può disporre l’effettuazione della gara non disputata. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Caira di Cassino (Frosinone), annulla la delibera impugnata e, per l’effetto, dispone la ripetizione della gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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