COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 6/3/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SILVI AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 13.5.2015 AL DIRIGENTE PIARULLI DINO ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA HESPERIA NERETO / SILVI, DISPUTATA IL 7.12.13 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, GIRONE “A” (C.U. N°22 DEL 12.12.13 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 6/3/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SILVI AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 13.5.2015 AL DIRIGENTE PIARULLI DINO ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA HESPERIA NERETO / SILVI, DISPUTATA IL 7.12.13 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, GIRONE “A” (C.U. N°22 DEL 12.12.13 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Silvi ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento di cui in epigrafe, inflitto dal G.S. al dirigente Piarulli Dino perché, dopo essere entrato in campo senza autorizzazione, assumeva un atteggiamento offensivo verso il direttore di gara, nonché si dirigeva verso la tribuna per provocare i dirigenti avversari. Poi, rivoltosi di nuovo verso il direttore di gara, gli dava una spinta facendolo cadere a terra. Infine colpiva un dirigente della squadra avversaria con un pugno sul petto. La società appellante ha contestato gli addebiti in quanto i fatti contestati al Piarulli non si sarebbero verificati, come potevano riferire dirigenti, massaggiatore e Presidente del Nereto, oltre al Presidente ed ad alcuni giocatori del Silvi. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto e successivamente di audizione, ha precisato di essere incorso in errore allorché ha riferito che il Piarulli lo aveva spinto causandone la caduta mentre, in realtà, non è stato in grado di riferire con precisione chi potesse essere stato l’autore della spinta in quanto, oltre al Piarulli, si erano portati verso di lui anche altri giocatori. Ha, invece, confermato che lo stesso Piarulli aveva effettivamente colpito con un pugno un dirigente della squadra avversaria. Osserva la Commissione Disciplinare che alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, ancorché poco convincenti, la sanzione inflitta debba essere ridotta essendo stata esclusa la responsabilità del Piarulli in ordine alla spinta arrecata al direttore di gara con conseguente sua caduta sul terreno di gioco. Resta peraltro il fatto che lo stesso Piarulli si è reso responsabile di comportamento non regolamentare nei confronti del direttore di gara e di un dirigente della squadra avversaria. Per tale comportamento, ritiene equa la Commissione infliggere al sig. Piarulli l’inibizione fino al 31.10.2014. Per quanto precede, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre l’inibizione al sig. Dino Piarulli fino al 31.10.2014, disponendo la restituzione della tassa versata.
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