COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 28/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTELLUCCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.59 DEL 15.01.2014 RELATIVE ALLA GARA DEL CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA CASTELLUCCIO-PERTICARA.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 28/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTELLUCCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.59 DEL 15.01.2014 RELATIVE ALLA GARA DEL CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA CASTELLUCCIO-PERTICARA. Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Società ASD US CASTELLUCCIO avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. n.59 dell’ 15.01.2014; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante che ne aveva fatto rituale richiesta; Procedutosi all’audizione del DG; Premesso che in materia di disciplina sportiva, l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Osservato, preliminarmente come, con specifico riferimento a quanto dal ricorrente Sodalizio contestato, l’art. 03 de “Regole del Gioco del Calcio” prevede che “I calciatori di riserva ritardatari hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della gara purché già iscritti in elenco prima della stessa previa identificazione”; Accertato dall’esame del referto come il giocatore Lecce Walter tesserato per la Società ASD US CASTELLUCCIO risultasse regolarmente iscritto in distinta con riferimento alla partita del Campionato di I Categoria Giorne B del 22/12/2013 tra ASD US CASTELLUCCIO e ASD PERTICARA e come tale, ancorchè ritardario, pienamente abilitato, a mente della sopra riportata norma, a prendere parte alla gara; Considerato come quanto dalla reclamante Società in ricorso dedotto e in sede di audizione successivamente confermato, riguardo l’inutilità di ipotetico riconoscimento a mezzo documento di identità del calciatore Lecce Walter da parte del D.G. una volta scaduto il tempo limite rappresentato dalla fine del periodo di intervallo tra i due tempi di gara (ipotesi da nessuma norma, peraltro, discplinata), non abbia invero trovato riscontro alcuno nella documentazione agli atti del procedimento acquisita, ovvero nella deposizione del D.G.; Osservato, di converso, come nel proprio supplemento di rapporto lo stesso D.G. avesse motivato il diniego ad autorizzare il calciatore Lecce Walter, ivi più volte nominato, ad entrare in campo al fine di prendere parte alla partita perché privo di documento di riconoscimento; Ritenuto come, ove il ridetto D.G. non avesse avuto effettiva, personale, conoscenza del giocatore in parola non sarebbe stato in condizione di indicarlo nominativamente nel sopra richiamato supplemento di rapporto nel quale, dunque, avrebbe dovuto riferirsi a calciatore sconosciuto, in ogni caso non identificabile in difetto di presentazione di valido documento, che chiedeva di essere autorizzato a fare il prorio ingresso sul terreno di gioco; Considerato ancora come, nonostante in corso di procedimento non sia stato possibile ottenere conferma dell’effettivo possesso e della esibizione all’Arbritro da parte del giocatore della carta di identità al momento della richiesta di autorizzazione ad entrare in campo, non possa tuttavia sottacersi come in realtà il D.G., in corso di audizione si sia limitato ad una generica conferma di quanto nel supplemento di rapporto affermato, negando cioè di avere mai avuto personale conoscenza del ridetto Lecce Walter; Accertato, alla stregua delle argomentazioni che precedono come in nessun modo convincenti possano qualificarsi le dichiarazioni dall’Arbitro che sosteneva di aver visto il giocatore solo al momento della sua richiesta di ingresso sul terreno di gioco, si può, a contrario, lecitamente dedurre come in difetto di personale, preventiva, conoscenza giammai il D.G. avrebbe potuto per tre volte riportare il nominativo del calciatore Lecce Walter nel supplemento di rapporto allegato agli atti del procedimento; Osservato, in definitiva, come nell’ipotesi il D.G. non avesse effettivamente mai visto il calciatore Lecce Walter prima della sua comparizione a bordo campo, certamente non avrebbe potuto indicare il suo nome, che evidentemete gli sarebbe dovuto restare ignoto, nel supplemento di referto, con il che è lecito dedurre come avesse invece diretta conoscenza del tesserato; Ritenuto con specifico riferimento, al merito della questione portata al vaglio di questa Commissione, come la Giurisprudenza Federale, in ordine alla identificazione dei calciatori abbia inteso sottrarre agli Organi di Giustizia Sportiva ogni margine di discrezionalità assegnando loro un compito meramente burocratico e formale nell’applicazione dei criteri di riconoscimento; Considerato come la norma di riferimento sia rappresentata dall’art. 71 delle NOIF che, sotto la rubrica “identificazione dei calciatori” regola un sistema rigido, finalizzato ad evitare il rischio di partecipazione alla gara di soggetti diversi da quelli indicati in distinta; Osservato, quindi, come il ridetto art. 71 NOIF provveda ad elencare analiticamente ed in via tassativa sistemi e strumenti attraverso i quali il D.G. possa procedere alla identificazione, tra i quali si ricomprende al punto a) la personale conoscenza, e come la richiamata rigidità del sistema e la ratio della norma tendano a sottrarre ogni discrezionalità al D.G., creando di fatto un sistema chiuso e di stretta interpretazione; Ritenuto, in conclusione come, in riferimento alla fattispecie portata al vaglio di questa Commissione, sia legittimo affermare che il D.G. una volta nominativamente indicatolo nel proprio supplemento di rapporto dovesse avere diretta conoscenza del calciatore Lecce Walter e in forza di tanto permettergli l’ingresso in campo; Considerato come da quando sopra esposto appaia evidente che la decisione dal D.G. assunta di negare il permesso al giocatore Lecce Walter tesserato per la Società ASD US CASTELLUCCIO di prendere parte alla gara abbia determinato il suo irregolare svolgimento. P.Q.M. In forza di quanto dall’art. dall’art. 17 comma 4 punto c): • Accoglie il reclamo dalla Società ASD US CASTELLUCCIO proposto avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. n.59 dell’ 15.01.2014; • Dispone per l’effetto e in riforma delle decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. n.59 dell’ 15.01.2014 la ripetizione della gara del Campionato di I Categoria Giorne B del 22/12/2013 tra ASD US CASTELLUCCIO e ASD PERTICARA, mandando alla Segreteria del CR Basilicata per gli adempimenti di sua competenza; • Dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
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