COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 28/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2 RICORSI PROPOSTI DALLE SOCIETA’ POL.BARAGIANO E US BALVANO AVVERSO LE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI MASTANDREA ANGELO FRANCESCO – DI CARLO CARMINE (US BALVANO) ED ENRICHETTI FELICE (POL. BARAGIANO)E L’AMMENDA DI € 200,00 COMMINATA NEI CONFRONTI DELLA POL.BARAGIANO COME PUBBLICATE CON IL C.U. N.67 DEL 12/02/2014.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 28/02/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2 RICORSI PROPOSTI DALLE SOCIETA’ POL.BARAGIANO E US BALVANO AVVERSO LE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI MASTANDREA ANGELO FRANCESCO - DI CARLO CARMINE (US BALVANO) ED ENRICHETTI FELICE (POL. BARAGIANO)E L’AMMENDA DI € 200,00 COMMINATA NEI CONFRONTI DELLA POL.BARAGIANO COME PUBBLICATE CON IL C.U. N.67 DEL 12/02/2014. Considerato, preliminarmente, come la connessione oggettiva dei fatti dalle Società ricorrenti portate al vaglio di questa Commissione a mezzo reclami autonomamente proposti suggeriscano, per ragioni di economia procedurale, la riunione dei procedimenti al fine di poter giungere ad una unica delibazione; Letti i reclami proposti dalle Società POL. BARAGIANO ED U.S. BALVANO; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltati i legali rappresentanti dei Sodalizi che ne avevano fatto regolare richiesta; Procedutosi alla audizione del DG; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni addotte dalle reclamanti Società abbiano all’esito delle dichiarazioni dal DG rese in sede di comparizione, trovato parziale riscontro; Osservato più nel dettaglio come la condotta del calciatore Di Carlo Carmine della US BALVANO,il quale all’esito della sua decretata espulsione,profferiva all’indirizzo del DG espressioni offensive ed ingiuriose, non si connotasse, tuttavia, di intendimenti preordinatamente violenti per aver questi spinto lo stesso DG sino quasi a fargli perdere l’equilibrio anche per ragioni rinvenibili anche nella prostrazione fisica di quest’ultimo dopo una corsa per l’intera lunghezza del campo, in un eccesso d’impeto, privo di intenzioni violente riconducibile alla concitazione determinatasi a seguito di una decisione tecnica assunta; Ritenuto ancora come dalla audizione del DG sia stato possibile accertare come il calciatore Mastandrea Angelo Francesco(tesserato per la US BALVANO) si fosse avvicinato all’Arbitro al fine di contestare una sua decisione senza tuttavia rivolgere al suo indirizzo frasi minacciose ma mettendogli al collo le mani in maniera non particolarmente violenta sì da fargli avvertire solo momentaneo dolore; Considerato ancora come dall’esame incrociato delle emergenze probatorie sia stato possibile accertare come il calciatore Errichetti Felice della Pol. Baragiano, espulso nel corso della partita al termine della gara si fosse avvicinato al DG con fare minaccioso ed ingiurioso senza tuttavia alcun tentativo di aggressione in suo danno; Osservato da ultimo come il DG in sede di audizione non sia stato in condizione di chiarire se il refertato lancio di bottiglie fosse da intendersi effettivamente al suo indirizzo e neppure se dette bottiglie fossero piene o vuote con il che è da escludersi ogni intenzione violenta da parte di chi le scagliava in campo; Ritenuto in definitiva come dalle emergenze probatorie sia stato possibile acquisire solo parziale conferma riguardo la intenzionalità e la violenza delle condotte dai calciatori per cui è reclamo avute nei confronti del DG e l’esclusione di qualsivoglia intento aggressivo da parte di presunti sostenitori della Pol. Baragiano; Considerato in conclusione come la accertata natura dei comportamenti certamente ingiuriosi, offensivi e minacciosi, ma oggettivamente privi di connotazioni intrinsecamente violente con eccezione per la condotta del Mastandrea, comunque priva di conseguenze fisiche per il DG, e l’esame dei curricula disciplinari dei tesserati privi di precedenti specifici, possano determinare questa CDT a procedere ad una mitigazione delle sanzioni dal GS inflitte; P.Q.M. • Dispone preliminarmente la riunione dei ricorsi dalle Società Pol. Baragiano ed US Balvano autonomamente proposti; • In parziale accoglimento dei proposti reclami,ed in parziale riforma della decisione dal Giudice Sportivo su C.U. n. 67 del 12.2.2014,riduce a numero 3 (tre) giornate la squalifica del calciatore Di Carlo Carmine della società Balvano; • Riduce sino al 30.06.2014 la squalifica del calciatore Mastandrea Angelo Francesco della società Balvano; • Riduce a numero 3 (tre) giornate la squalifica del calciatore Errichetti Felice della società Baragiano; • Revoca l’ammenda di E.200,00 irrogata nei confronti della società Baragiano; • Dispone restituirsi la tassa reclamo,se versata.
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