COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 05.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Pol. Pozzetto Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 37 del 19/2/2014 – Squalifica per cinque giornate giocatore Pierobon Fabio – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 05.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso Pol. Pozzetto
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 37 del 19/2/2014 – Squalifica per cinque giornate giocatore Pierobon Fabio – Campionato di 3^ Categoria
La Società Pol. Pozzetto ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso e pubblicata nel Comunicato n. 37 del 19/2/2014 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Pierobon Fabio :
“perché proferiva all'arbitro espressione gravemente irriguardosa bestemmiando; indi lo offendeva reiterando linguaggio blasfemo. In seguito al provvedimento di espulsione applaudiva il direttore di gara in modo ironico ritardando l'uscita dal terreno di gioco.(sanzione aggravata perché capitano)”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso presentato dalla Società Pozzetto;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito, per le vie brevi, il direttore di gara il quale ha chiarito i contorni della vicenda escludendo qualsiasi connotato di particolare aggressività nel comportamento del calciatore, enfatizzato dalla concitazione dell’andamento finale della gara;
valutata la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado;
tenuto conto della sua veste di capitano;
ritenuta più congrua alla ricostruzione del fatto come da ultimo riferita dal direttore di gara
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere parzialmente il reclamo presentato dalla Società Pozzetto;
- di ridurre a quattro giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Pierobon Fabio;
Essendo il ricorso parzialmente accolto, si predispone la restituzione della tassa di reclamo precedentemente versata.
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