F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057 del 12 Marzo 2014 (242) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO MELLI (Team manager tesserato per la Società FC Parma Spa), Società FC PARMA Spa (nota n. 4237/543 pf13-14/SP/blp del 13.2.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057 del 12 Marzo 2014 (242) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO MELLI (Team manager tesserato per la Società FC Parma Spa), Società FC PARMA Spa (nota n. 4237/543 pf13-14/SP/blp del 13.2.2014). Con provvedimento del 13.2.2014 la Procura federale ha deferito dinanzi questa Commissione disciplinare: - il Sig. Alessandro Melli, team manager tesserato della Società FC Parma Spa, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del CGS per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, pubblicando sul proprio profilo del social network Facebook espressioni e giudizi lesivi della reputazione del tecnico della Società FC Internazionale Spa Sig. Walter Mazzarri, riportate ai punti a), b), c), d), e), f) della parte motiva del deferimento; - la Società FC Parma Spa, della violazione di cui all’art. 4, comma 2 e all’art. 5, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascritti al proprio team manager tesserato. All’inizio della riunione odierna il Sig. Alessandro Melli e la Società FC Parma Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Alessandro Melli e la Società FC Parma Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS. [“pena base per il Sig. Alessandro Melli, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.670,00 (€ seimilaseicentosettanta/00); pena base per la Società FC Parma Spa, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.670,00 (€ seimilaseicentosettanta/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - ammenda di € 6.670,00 (€ seimilaseicentosettanta/00) per il Sig. Alessandro Melli; - ammenda di € 6.670,00 (€ seimilaseicentosettanta/00) per la Società FC Parma Spa; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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