F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058 del 13 Marzo 2014 (254) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CANDELIERI (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Comprensorio Montalto Uffugo), Società SS COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO (nota n.4555/444pf13-14/AM/ma del 24.2.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058 del 13 Marzo 2014 (254) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CANDELIERI (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Comprensorio Montalto Uffugo), Società SS COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO (nota n.4555/444pf13-14/AM/ma del 24.2.2014). La C.D.N., visti gli atti di deferimento, letti gli atti; ascoltati, nella riunione del 13 marzo 2014, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Candelieri; e quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00); l’Avv. Chiappetta per entrambi i deferiti, il quale, riportandosi alle conclusioni contenute nelle memorie difensive in atti, ha concluso chiedendo una rimessione in termini per poter procedere al pagamento del dovuto; osserva Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Francesco Candelieri, Presidente e Legale rappresentante della SS Comprensorio Montalto Uffugo (d’ora in avanti, anche detta la “Società”) e la SS Comprensorio Montalto Uffugo, per rispondere, rispettivamente: - il Sig. Candelieri, della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 8, comma 9, del CGS e all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, per non avere dato corso alla decisione emessa dalla Commissione accordi economici recante Prot. 1/Cae 13/14 del 21.11.2013 e notificata il 27 novembre 2013, non provvedendo alla corresponsione della somma di € 10.725,00 in favore del calciatore Ndubueze Henry Okoroji; - la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante. Le difese dei deferiti Si è costituito nel procedimento il Presidente della Società, Sig. Candelieri, con memoria depositata in atti, chiedendo il proprio proscioglimento dall’addebito, con conseguente rimessione in termini per procedere al pagamento dovuto, sul presupposto di non aver ricevuto, né lui né la Società, notifica della decisione emessa dalla Commissione accordi economici, per essere la stessa stata notificata al precedente Legale rappresentante della Società, Sig. Antonio Contestabile, che non ne avrebbe mai dato comunicazione alla Comprensorio Montalto Uffugo. In ragione di ciò, i deferiti eccepiscono l’inesistenza giuridica della suddetta notificazione, con conseguente inesistenza della violazione contestata. Motivazione Il deferimento è fondato e va accolto. Risulta, difatti, dalla documentazione agli atti, che la Società abbia ricevuto notificazione della decisione emessa dalla Commissione accordi economici recante Prot. 1/Cae 13/14 del 21.11.2013, a seguito di comunicazione a mezzo fax, inviata in data 26 novembre 2013, prot. 1124.8/MdA/cc/Segr., a firma del Segretario del Dipartimento Interregionale della Serie D, Dott. Mauro De Angelis, all’utenza telefonica espressamente indicata dalla Società e risultante dall’anagrafico federale. In ragione di quanto sopra, le motivazioni addotte dai deferiti a sostegno delle proprie richieste sono infondate. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene che, alla luce della provata responsabilità del Sig. Candelieri, possano trovare, nei confronti dei deferiti, accoglimento le richieste della Procura federale, e, quindi, per il Sig. Francesco Candelieri, la sanzione della inibizione per mesi sei, e, per la Società, le sanzioni dell’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) e la penalizzazione di punti uno, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. P.Q.M. accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina al Sig. Francesco Candelieri la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei), e, alla SS Comprensorio Montalto Uffugo le sanzioni dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) e la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it