F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058 del 13 Marzo 2014 (232) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD NUOVA MOLFETTA AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SAVERIO BUFI (Presidente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA, SECONDO I PRINCIPI DI AFFLITTIVITÁ DELLE SANZIONI DI CUI ALL’ART. 22 n. 6 CGS ALLA SOCIETÁ, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Puglia – CU n. 50 del 16.1.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058 del 13 Marzo 2014 (232) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD NUOVA MOLFETTA AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SAVERIO BUFI (Presidente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA, SECONDO I PRINCIPI DI AFFLITTIVITÁ DELLE SANZIONI DI CUI ALL’ART. 22 n. 6 CGS ALLA SOCIETÁ, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Puglia - CU n. 50 del 16.1.2014). Con provvedimento del 4 novembre 2013 la Procura federale ha deferito avanti la Commissione disciplinare territoriale Puglia a) il Sig. Saverio Bufi, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Nuova Molfetta, per rispondere della violazione dell’art. 1 CGS e dell’art. 8, commi 9 e 15, CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF per non avere ottemperato in termini alla decisione del Collegio Arbitrale LND del 1° dicembre 2012 emessa all’esito del ricorso proposto dall’allenatore, Sig. Tommaso Liddi; b) la ASD Nuova Molfetta per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio legale rappresentante. Con delibera pubblicata su Comunicato Ufficiale n. 50 del 9 dicembre 2013 la Commissione disciplinare Territoriale Puglia, in accoglimento del deferimento, ha inflitto al Sig. Saverio Bufi l’inibizione per mesi sei ed alla ASD Nuova Molfetta la penalizzazione di punti due in classifica da scontarsi nel campionato di competenza, secondo i principi di afflittività delle sanzioni di cui all’art. 22, n. 6, del CGS. Avverso tale provvedimento propone appello il Sig. Saverio Bufi nella qualità di Presidente della ASD Nuova Molfetta, chiedendo la riforma della delibera impugnata. L’appellante, deducendo la circostanza secondo la quale la ASD Nuova Molfetta, anche se con ritardo, avrebbe comunque onorato quanto disposto dal Collegio Arbitrale LND in data 1 dicembre 2012, ritiene eccessiva la sanzione inflitta dalla Commissione disciplinare Territoriale Puglia. In particolare lo stesso Sig. Saverio Bufi, nella qualità, afferma di non avere ricevuto alcuna comunicazione in ordine alla convocazione per la riunione svoltasi in data 9 dicembre 2013 dinanzi alla Commissione disciplinare Territoriale Puglia. Alla odierna riunione sono comparsi il Sig. Saverio Bufi ed il rappresentante della Procura federale, il quale eccepisce preliminarmente il mancato invio del reclamo alla medesima Procura; ne chiede pertanto la declaratoria di inammissibilità. La Commissione rileva preliminarmente che il ricorso proposto dal Sig. Saverio Bufi nella qualità di Presidente della ASD Nuova Molfetta non è stato notificato alla Procura federale e pertanto, come previsto espressamente dall’art. 33, comma 5, CGS, senza poter entrare nel merito del ricorso, non può che esserne dichiarata la inammissibilità. Peraltro rileva la Commissione che il ricorso in questione é stato sottoscritto dal Sig. Saverio Bufi non in proprio, ma nella qualità di Presidente della ASD Nuova Molfetta, qualità nella quale risulta inibito per il periodo di mesi 6 (sei) a partire dal 9 dicembre 2013; anche detto aspetto determina la inammissibilità del ricorso stesso. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione dichiara il ricorso inammissibile e dispone l’addebito della tassa di reclamo.
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