F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058 del 13 Marzo 2014 (233) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD OLIMPIA CALCIO 2002 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA S.S. IN CORSO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia – CU n. 38 del 30.1.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058 del 13 Marzo 2014 (233) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD OLIMPIA CALCIO 2002 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA S.S. IN CORSO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia - CU n. 38 del 30.1.2014). Con atto del 15 novembre 2013 la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia della FIGC Petrolini Luca, calciatore della Società ASD Olimpia Calcio 2002 per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all'art. 22, comma 6, del C.G.S per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di esecuzione delle sanzioni, per aver disputato nella corrente stagione sportiva, benché squalificato, la gara di Coppa Lombardia Promozione del 25 agosto 2013 ASD Olimpia Calcio 2002 – Insubria Calcio; Vincenzi Giuliano, dirigente della Società ASD Olimpia Calcio 2002 per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all'art. 61, comma 1, delle NOIF perché, quale dirigente accompagnatore della ASD Olimpia Calcio 2002, sottoscriveva la distinta dei calciatori partecipanti alla gara di Coppa Lombardia Promozione del 25/08/2013 ASD Olimpia Calcio 2002 – Insubria Calcio, con ciò permettendo a Petrolini Luca di giocare, sebbene squalificato; la Società ASD Olimpia Calcio 2002 per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art 1, comma 5, CGS. Con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 30 gennaio 2014 la Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia della FIGC ha ritenuto la responsabilità dei deferiti ed ha inflitto al calciatore Petrolini Luca la squalifica di una giornata, al dirigente accompagnatore Vincenzi Giuliano l'inibizione per mesi uno e alla Società ASD Olimpia Calcio 2002 l'ammenda di euro 500,00, nonché un punto di penalizzazione da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso. La ASD Olimpia Calcio 2002 ha proposto ricorso avverso detto provvedimento lamentando la misura eccessiva della sanzione inflittale in relazione all’entità del fatto addebitato, richiamando la memoria difensiva depositata nel giudizio innanzi alla Commissione disciplinare territoriale in cui era stata dedotta anche la buona fede della Società. Alla riunione odierna la Società reclamante si è riportata al proprio gravame mentre il rappresentante della Procura federale ha chiesto il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento impugnato. L’appello è infondato. La buona fede invocata dalla Società reclamante, che ha peraltro ammesso l’addebito, non ha rilievo in questa sede. La Società ha l’obbligo di verificare la regolarità dei calciatori impiegati in ciascuna gara ed a nulla può rilevare che la squalifica non scontata dal proprio calciatore risalga ad una precedente stagione agonistica in cui il calciatore stesso era tesserato per altra Società. D’altra parte la sanzione della squalifica che colpisce un calciatore, ha efficacia per la Società per la quale il calciatore è tesserato al momento in cui tale squalifica viene scontata. Quanto all’entità della sanzione, questa Commissione ritiene che la penalizzazione di un punto in classifica sia sanzione congrua rispetto alla rilevanza del fatto contestato e correttamente applicata anche sotto il profilo dell’afflittività che non sarebbe effettiva nel caso in cui la sanzione fosse limitata ad una ammenda. Al rigetto del reclamo segue l’addebito della tassa reclamo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale rigetta il reclamo. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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