F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058 del 13 Marzo 2014 (236) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD CASTELLESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 DA SCONTARSI NELLA S.S. DEL CAMPIONATO IN CORSO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia – CU n. 39 del 6.2.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058 del 13 Marzo 2014
(236) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD CASTELLESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 DA SCONTARSI NELLA S.S. DEL CAMPIONATO IN CORSO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia - CU n. 39 del 6.2.2014).
La C.D.N., visti gli atti di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione del 13 marzo 2014, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto dalla ASD Castellese Calcio (d’ora in avanti, anche detta la “Castellese”); preso atto dell’assenza della ricorrente, pur ritualmente convocata per l’udienza odierna, osserva Il ricorso La Castellese ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione disciplinare territoriale della Lombardia, pubblicata sul C.U. n. 39 del 6 febbraio 2014, con la quale è stata inflitta al giocatore Gianluca Marchetti la squalifica di tre giornate, ai dirigenti Domenico Iacovelli e Simone Berzi l’inibizione per mesi uno e alla ricorrente l’ammenda di € 500,00, nonché un punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva in corso. La richiesta della Castellese, attraverso la propria impugnativa, è finalizzata ad ottenere l’annullamento della decisione nella sola parte in cui è stata comminata la penalizzazione di un punto alla ricorrente. Motivazione L’appello è infondato e va rigettato. I fatti posti a base della sanzione sono provati dalla documentazione in atti e, peraltro, non contestati dalla stessa ricorrente, la quale lamenta esclusivamente l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata, chiedendo la revoca della sola penalizzazione. La motivazione posta a sostegno della delibera oggi impugnata risulta immune da vizi logici, e la sanzione della penalizzazione di un punto, assolutamente congrua rispetto all’addebito di cui i soggetti deferiti sono risultati responsabili. P.Q.M. Rigetta il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.
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