COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 13/3/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AIELLI AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA DI € 300,00; INIBIZIONE FINO AL 16.4.14 AL DIRIGENTE TEDESCHI MARIA CRISTINA; PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3), ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. REAL SULMONA / A.S.D. AIELLI, DISPUTATA IL 9.2.14 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI, (C.U. N°27 del 13.02.14, DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 13/3/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AIELLI AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA DI € 300,00; INIBIZIONE FINO AL 16.4.14 AL DIRIGENTE TEDESCHI MARIA CRISTINA; PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3), ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. REAL SULMONA / A.S.D. AIELLI, DISPUTATA IL 9.2.14 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI, (C.U. N°27 del 13.02.14, DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello inviato a mezzo posta in data 19.2.2014, la società A.S.D. Aielli ha impugnato e chiesto l’annullamento delle sanzioni di cui in epigrafe, in quanto non poteva ravvisarsi la responsabilità della società in ordine al verificarsi dei fatti contestati, visto che la gara era stata disputata sul campo del Real Sulmona. Tra l’altro, quanto dallo stesso riferito nel rapporto, contrastava decisamente con quanto dallo stesso affermato al momento della sospensione dell’incontro, così come, in sede di comparizione dinanzi alla Commissione, la società appellante faceva rilevare la contraddittorietà tra i rapporti arbitrali e la decisione del primo giudice chiedendo, quindi, la revoca dei provvedimenti. Osserva preliminarmente la Commissione Disciplinare che l’appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 33, C.G.S., in quanto sottoscritto dal Presidente della società che, colpito da provvedimento di inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino al 26.2.14, con C.U. N°26, del 6.2.14 (Delegazione Provinciale L’Aquila), non era legittimato a sottoscrivere il ricorso (recante la data del 19.2.14 e spedito a mezzo posta in pari data) avendo perduto la relativa legittimazione. Per quanto precede la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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