COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 13/3/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GIULIANOVA ANNUNZIATA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (SQUALIFICA PER DUE GARA AL CALCIATORE CATALLI LUCA E RIPETIZIONE DELLA GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA ORNANO CALCIO / A.S.D. GIULIANOVA ANNUNZIATA, DISPUTATA IL 2.2.14 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N°34 del 6.2.14 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 13/3/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GIULIANOVA ANNUNZIATA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (SQUALIFICA PER DUE GARA AL CALCIATORE CATALLI LUCA E RIPETIZIONE DELLA GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA ORNANO CALCIO / A.S.D. GIULIANOVA ANNUNZIATA, DISPUTATA IL 2.2.14 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N°34 del 6.2.14 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO). Con appello ritualmente proposto, l’A.S.D. Giulianova Annunziata ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: (quanto all’esito della gara) “Esaminati gli atti ufficiali dai quali si evince che l'arbitro ha sospeso la gara al 42' del secondo tempo sul punteggio di 1-2 in favore della Giulianova Annunziata perchè dopo "aver espulso il calciatore Franchi Cristian dell'Ornano lo stesso rifilava un schiaffo ad un giocatore a terra provocando una reazione da parte della squadra avversaria scatenando una rissa fra le due squadre". L'arbitro non specifica fatti e circostanze, si limita a riferire che "due calciatori Franchi Cristian dell'Ornano e Catalli Luca dell'Annunziata si spintonano , la partita mi sfugge di mano e da li decido di sospendere la partita perché per me era la cosa migliore da fare". Poiché dal rapporto e dal supplemento di rapporto non sono state meglio circostanziate situazioni anche in relazione alla rissa scoppiata in campo, non essendo peraltro emerse condizioni gravi tal da provocare la sospensione della gara, si delibera che la stessa venga ripetuta e gli atti vengano rimessi alla delegazione di Teramo per la riprogrammazione della stessa a data da destinarsi”; (quanto alla squalifica al calciatore Catalli) per comportamento violento nei confronti di un avversario. Ha dedotto l’appellante che, in realtà, non si sarebbe trattato di una rissa tra calciatori che avrebbe indotto l’arbitro a sospendere la gara, ma di una vera e propria aggressione da parte dei calciatori e dirigenti della squadra avversaria in danno dello stesso arbitro e del Catalli. Ha, pertanto, concluso per la revoca della squalifica e per l’applicazione della sanzione della perdita della gara in danno della Ornano Calcio. L’arbitro, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, precisando che, in realtà, dopo l’espulsione del n° 7 dell’Ornano, lo stesso ha schiaffeggiato il Catalli, con conseguente reazione della squadra avversaria e rissa tra gli stessi calciatori che si lasciavano andare a spintoni, calci e manate. Dal momento che questi ultimi non desistevano da simili comportamenti e non consentivano all’arbitro di adottare i provvedimenti necessari per ripristinare l’ordine, il medesimo ha ritenuto di sospendere la gara stessa, vedendo la situazione degenerare. Osserva la Commissione che, preliminarmente, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’appello per quanto concerne la squalifica al calciatore Catalli ai sensi dell’art. 45, comma 3, lett. a), C.G.S.. In ordine alla decisione del primo giudice di disporre la ripetizione della gara, osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro (in verità, in maniera non appropriata) tale decisione deve essere confermata, in quanto non risulta dagli atti ufficiali quanto sostenuto dalla società appellante a proposito di una aggressione unilaterale nei confronti del calciatore Catalli, bensì un comportamento antisportivo tenuto dallo stesso e dal calciatore della squadra avversaria che non è cessato al momento dell’intervento arbitrale, ma è proseguito tanto da convincere quest’ultimo a sospendere l’incontro per evitare l’ulteriore degenerarsi della situazione. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it