COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 12/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 – RICORSO DELLA SOCIETA’ REAL GRUMENTO AVVERSO LA SQUALIFICA SINO AL 30.06.2016 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE PETROCELLI GIANNI, RIPORTATA SUL CU N.69 DEL 19.02.2014.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 12/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 - RICORSO DELLA SOCIETA’ REAL GRUMENTO AVVERSO LA SQUALIFICA SINO AL 30.06.2016 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE PETROCELLI GIANNI, RIPORTATA SUL CU N.69 DEL 19.02.2014. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla Società REAL GRUMENTO avverso la squalifica del calciatore PETROCELLI GIANNI, come riportato sul C.U. n.69 dell’19.02.2014; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante a seguito di sua rituale richiesta; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Rilevato come dalla lettura del referto dal D.G. redatto sia stato possibile accertare come a seguito di un provvedimento disciplinare emesso nei confronti del Calciatore Petrocelli Gianni lo stesso lo avesse colpito con uno schiaffo al volto, senza conseguenze fisiche; Accertato come le motivazioni addotte dalla reclamante Società, pur confermando il fatto negli atti ufficiali di gara dedotto, abbiano, comunque, attestato l’assenza di intendimenti violenti nella condotta del calciatore Petrocelli Gianni; Ritenuto come dall’esame degli atti ufficiali di gara possa evincersi che il comportamento del ripetuto tesserato benché irriguardoso, offensivo e minaccioso, non potesse qualificarsi lesivo nei confronti del D.G.; Accertata l’assenza di precedenti specifici nel curriculum disciplinare del calciatore Petrocelli Gianni e valutato lo spirito pienamente collaborativo dalla Società reclamante mostrato al momento dell’audizione del suo Presidente, circostanze meritevoli di ponderazione, ai fini di una mitigazione delle decisioni dal G.S. assunte; P.Q.M. • in parziale accoglimento del proposto reclamo,ed in parziale riforma della decisione dal Giudice Sportivo assunta, dispone la riduzione della squalifica inflitta al calciatore PETROCELLI GIANNI sino al 31/08/2014; • dispone restituirsi la tassa reclamo,se versata.
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