COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 12/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.3 – RICORSO SOCIETA’ SALANDRA AVVERSO INIBIZIONI DIRIGENTI TUBITO GIANFRANCO E TARQUILIO ROCCO, AMMENDA ALLA SOCIETA’ E SQUALIFICHE GIOCATORI ROMANELLI ANTONELLO E TARQUILIO FILIPPO, COME RIPORTATE NEL CU 69 DEL 19.2.2014

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 12/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.3 - RICORSO SOCIETA’ SALANDRA AVVERSO INIBIZIONI DIRIGENTI TUBITO GIANFRANCO E TARQUILIO ROCCO, AMMENDA ALLA SOCIETA’ E SQUALIFICHE GIOCATORI ROMANELLI ANTONELLO E TARQUILIO FILIPPO, COME RIPORTATE NEL CU 69 DEL 19.2.2014 Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Società Polisportiva SALANDRA avverso l’ammenda comminata in suo danno, le inibizioni dei Dirigenti TUBITO GIANFRANCO e TARQUILIO ROCCO e le squalifiche dei calciatori ROMANELLI ANTONELLO e TARQUILIO FILIPPO come riportate nel C.U. n.69 del 19.02.2014; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante nella persona del Presidente Domenico Lisanti che ne aveva fatto rituale richiesta; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dalla Società reclamante addotte, con le quali la stessa ha riconosciuto, in ragione anche dell’agitazione conseguente a grave incidente di gioco a proprio atleta occorso, le responsabilità dei propri tesserati riguardo le pesanti intemperanze verbali, negando, tuttavia, ogni episodio riconducibile al refertato tentativo di aggressione fisica del D.G., possano dirsi aver trovato parziale riscontro nell’esame del supplemento di rapporto allegato agli atti ufficiali di gara; Verificato come l’analisi comparata delle deduzioni difensive dalla Società Polisportiva SALANDRA offerte al vaglio di questa Commissione e del referto arbitrale possa dirsi sufficiente ad attestare nella condotta dei Dirigenti TUBITO GIANFRANCO e TARQUILIO ROCCO nonché del calciatore ROMANELLI ANTONELLO, ancorché certamente ingiuriosa, offensiva e minacciosa l’assenza, tuttavia, di intendimenti violenti nei confronti del D.G.; Considerato, più nel dettaglio, come lo stesso il D.G. nel proprio supplemento di rapporto si fosse limitato a documentare, oltre al comportamento altamente irriguardoso e offensivo, il mero tentativo di aggressione perpetrato in suo danno dai Dirigenti TUBITO GIANFRANCO e TARQUILIO ROCCO nonché dal giocatore TARQUILIO FILIPPO, così avvalorando l’ipotesi della sola concitazione connessa alla loro scomposta protesta ma escludendo qualsivoglia esito violento; Osservato, nondimeno, come sempre in forza dalle emergenze documentali in atti, nelle quali si fa generico richiamo al tentativo di colpire il D.G. “con schiaffi, pugni e allungando le braccia”, dalle quali non è per vero possibile espungere più conferenti elementi riguardo le modalità a mezzo delle quali gli inibiti avrebbero cercato il contatto fisico, impedito peraltro dalla confermata presenza dei Carabinieri (rectius un solo Carabiniere stando alle deduzioni della reclamante Società), una volta acclarata l’insussistenza di situazioni di oggettivo pericolo per l’incolumità fisica dell’Arbitro, sia stato possibile documentare l’assenza di volontà preordinatamente aggressiva nella condotta dei Dirigenti TUBITO GIANFRANCO e TARQUILIO ROCCO e del giocatore TARQUILIO FILIPPO; Ritenuto ancora come gli acquisiti supporti probatori abbiano ulteriormente consentito di certificare quale inconfutabilmente ingiurioso offensivo e minaccioso ma non violento (non potendosi a parere di questa Commissione qualificare tale l’aver a fine partita toccato il D.G. con un buffetto per quanto da quest’ultimo in supplemento di rapporto confermato), il comportamento dal giocatore ROMANELLI ANTONELLO tenuto nei confronti dell’Arbitro; Osservato, da ultimo, come l’atteggiamento dei Dirigenti della Società Polisportiva SALANDRA e il comportamento dal calciatore TARQUILIO FILIPPO complessivamente tenuto in relazione ai fatti per cui è ricorso giustifichino l’irrogazione in danno del ridetto sodalizio dell’ammenda e della squalifica nei confronti del ripetuto teserato dal G.S comminate e che questa Commissione ritiene di dover confermare; Considerato, tuttavia, come le scuse al termine della partita al D.G. porte al D.G. da parte della Dirigenza della Società Polisportiva SALANDRA, l’assenza di precedenti specifici nel curriculum disciplinare del calciatore ROMANELLI ANTONELLO e lo spirito collaborativo dalla Società reclamante al momento dell’audizione del suo Presidente mostrato, possano essere apprezzate quale attenuanti, pur in presenza della circostanza aggravante rappresentata dallo stato di inibizione nel quale il Dirigente TUBITO GIANFRANCO si trovava al momento degli eventi, e abilitare, quindi, questa Commissione ad una parziale riforma della decisione dal G.S. adottata, con accessorio temperamento delle sanzioni dallo stesso irrogate; P.Q.M. • in parziale accoglimento del proposto reclamo e a parziale modifica delle decisioni del G.S. adottate e riportate in C.U. C.U. n.69 del 19.02.2014 così delibera: • conferma l’ammenda di € 200,00 a carico della Società Polisportiva SALANDRA comminata; • conferma la squalifica per tre giornate nei confronti del calciatore TARQUILIO FILIPPO irrogata; • riduce l’inibizione al Dirigente TUBITO GIANFRANCO inflitta sino a tutto il 06 Aprile 2014; • riduce l’inibizione al Dirigente TARQUILIO ROCCO inflitta sino a tutto il 16 Marzo 2014; • dispone la riduzione della squalifica a n. quattro (4) giornate del calciatore ROMANELLI ANTONELLO; • dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
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