COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 12/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2 – RICORSO SOCIETA’ MAPPET AVVERSO LE SQUALIFICHE DEI CALCIATORI ALBANO WALTER E GRUOSSO RICCARDO, COME RIPORTATE NEL CU 40 (PROVINCIALE) DEL 12.2.2014.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 12/03/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2 - RICORSO SOCIETA’ MAPPET AVVERSO LE SQUALIFICHE DEI CALCIATORI ALBANO WALTER E GRUOSSO RICCARDO, COME RIPORTATE NEL CU 40 (PROVINCIALE) DEL 12.2.2014. Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Società A.S.D. MAPPET avverso le squalifiche dei calciatori ALBANO WALTER e GRUOSSO RICCARDO come riportate nel C.U. n.40 del 12.02.2014; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante nella persona del Dirigente Pasquale Fatigante che ne aveva fatto rituale richiesta; Procedutosi alla audizione del DG; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dalla Società reclamante addotte, con le quali la stessa ha riconosciuto le responsabilità dei propri tesserati riguardo le gravi intemperanze verbali, negando, tuttavia, ogni episodio riconducibile al refertato tentativo di aggressione fisica dell’Arbitro, abbiano trovato parziale riscontro nelle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese in ordine alla condotta dai giocatori ALBANO WALTER e GRUOSSO RICCARDO tenuta; Verificato come l’esame incrociato delle deduzioni difensive dalla A.S.D. MAPPET offerte al vaglio di questa Commissione e della deposizione dell’Arbitro, possa dirsi sufficiente ad attestare nel comportamento del calciatore ALBANO WALTER, ancorché ingiurioso, offensivo e minaccioso l’assenza, tuttavia, di intendimenti violenti nei confronti del D.G.; Considerato più nel dettaglio come lo stesso D.G. in sede di audizione abbia affermato che il ripetuto giocatore ALBANO WALTER, pur avendogli posto le mani sul petto impedendogli di avanzare, lo aveva “nella foga” strattonato, così avvalorando l’ipotesi della sola concitazione connessa alla scomposta protesta ma escludendo, di fatto, qualsivoglia intenzione violenta in suo danno; Osservato, nondimeno, come sempre in forza dalle dichiarazioni dal D.G. rese, una volta acclarata l’insussistenza di situazioni di oggettivo pericolo per l’incolumità fisica dell’Arbitro, sia stato possibile documentare l’assenza di volontà preordinatamente aggressiva nella condotta del calciatore ALBANO WALTER; Ritenuto ancora come gli acquisiti elementi probatori abbiano ulteriormente consentito di certificare quale inconfutabilmente ingiurioso, offensivo, ma non minaccioso o peggio violento (non potendosi a parere di questa Commissione qualificare tale l’aver a fine partita trattenuto la porta dello spogliatoio dell’Arbitro, da questi successivamente chiusa senza particoalri resistenze), il comportamento dal giocatore GRUOSSO RICCARDO tenuto nei confronti del D.G. per quanto del resto da quest’ultimo in sede di audizione confermato; Considerato, ulteriomente, come il rifiuto che il ridetto calciatore GRUOSSO RICCARDO avrebbe opposto alla richiesta dal D.G. avanzata all’esito della sua decretata espulsione di mostrare il numero di maglia non abbia, invero, trovato riscontro nella deposizione dell’Arbitro il quale ha asserito di non essersi accorto come lo stesso numero fosse stampato anche sui pantaloncini dal tesserato indossato e da li evincibile, con il conseguente venir meno di ogni ipotesi di responsabilità dell’inibito sul punto; Osservato alla stregua delle considerazioni che precedono come la collaborazione dalla ricorrente Società in sede di comparizione offerta possa essere apprezzata quale attenuante pur in presenza della circostanza aggravante rappresentata dalla qualifica di capitano della squadra che al momento dei fatti il calciatore ALBANO WALTER rivesitva e abilitare, quindi, questa Commissione ad una parziale riforma della decisione dal G.S. adottata, con accessorio temperamento delle sanzioni dallo stesso irrogate; P.Q.M. • in parziale accoglimento del proposto reclamo e a parziale modifica delle decisioni del G.S. adottate e riportate in C.U. n.40 del 12.02.2014 così delibera: • riduce la squalifica al calciatore ALBANO WALTER inflitta sino a tutto il 15 Aprile 2014; • dispone la riduzione della squalifica a n. tre(3) giornate del calciatore GRUOSSO RICCARDO;
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