COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 118 DEL 11.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.77 del Sig. TOLOMEO Vitaliano (tesserato della Soc.Real Catanzaro 1969) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 106 del 13.2.2014 (squalifica fino al 30/4/3014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 118 DEL 11.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.77 del Sig. TOLOMEO Vitaliano (tesserato della Soc.Real Catanzaro 1969) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 106 del 13.2.2014 (squalifica fino al 30/4/3014). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante, il quale nega ogni addebito, chiedendo l'annullamento della squalifica o in subordine una riduzione; rilevato che dal rapporto arbitrale non emergono espressioni offensive nei confronti del direttore di gara, ma solo imprecazioni generiche di natura blasfema, mentre per il resto deve ritenersi accertato il comportamento rilevato dal primo giudice in virtù della forza di prova privilegiata posseduta dal referto arbitrale; considerato, quindi, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del reclamante e che può essere ridotta; rilavato che la squalifica inflitta al Sig. Tolomeo Vitaliano era stata prolungata al 30.5.2014 “per avere esercitato l’attività sportiva durante la squalifica” (cfr C.U. 109); P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce di UN MESE la squalifica inflitta al Signor TOLOMEO Vitaliano e quindi fino al 30 APRILE e dispone restituirsi la tassa.
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