COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Cosmos Nove Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 41 del 5/3/2014 – Squalifica per quattro giornate giocatore Rebecchi Leonardo – Divisione Calcio a Cinque Campionato di Serie “D”

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Cosmos Nove Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 41 del 5/3/2014 – Squalifica per quattro giornate giocatore Rebecchi Leonardo – Divisione Calcio a Cinque Campionato di Serie “D” La Società A.S.D. Cosmos Nove ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Bassano pubblicata nel Comunicato n. 41 del 5/3/2014 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Rebecchi Leonardo : “colpiva il portiere avversario, in possesso di pallone, in maniera scomposta, ma volontaria”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Cosmos Nove; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito, per le vie brevi, il direttore di gara il quale ha confermato quanto scritto nel suo rapporto, precisando ulteriormente che il portiere era saldamente in possesso del pallone quando il calciatore Rebecchi gli si è avventato contro; valutata la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado che appare congrua;tenuto conto che nel giudizio sportivo il rapporto arbitrale riveste carattere di prova piena e privilegiata e ciò ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S. P.Q.M.la Commissione Disciplinare Territoriale delibera ‐ di respingere il reclamo presentato dalla Società Cosmos Nove; ‐ di confermare la squalifica di quattro giornate a carico del calciatore Rebecchi Leonardo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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