COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Team S.Lucia Golosine Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 56 del 28/2/2014 – Squalifica per tre giornate giocatore Cagnoni Davide – Campionato di Eccellenza

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Team S.Lucia Golosine Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 56 del 28/2/2014 – Squalifica per tre giornate giocatore Cagnoni Davide – Campionato di Eccellenza La Società A.S.D. Team S.Lucia Golosine ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 56 del 28/2/2014 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Cagnoni Davide : “espulso per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro, prima di allontanarsi teneva verso lo stesso un atteggiamento aggressivo”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Team S.Lucia Golosine; esaminata la documentazione ufficiale in atti; rilevato che dall’esame del rapporto di gara non si rileva che il giocatore Cagnoni Davide sia stato espulso; considerato lo svolgersi dei fatti e ritenuto più conforme agli stessi la sanzione della squalifica per due giornate P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera ‐ di accogliere parzialmente il reclamo presentato dalla Società Team S.Lucia Golosine; ‐ di ridurre la squalifica a carico del calciatore Cagnoni Davide a due giornate di gara; Essendo il ricorso parzialmente accolto non é dovuta la tassa reclamo.
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