COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. nei confronti : Sig. Jacopo PAVELLI Calciatore A.S.D. Bosco Calcio A5 Sig. Antonio PENNAZZATO Dirigente A.S.D. Bosco Calcio A5 Società A.S.D. Bosco Calcio A5
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 12.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C.
nei confronti :
Sig. Jacopo PAVELLI Calciatore A.S.D. Bosco Calcio A5
Sig. Antonio PENNAZZATO Dirigente A.S.D. Bosco Calcio A5
Società A.S.D. Bosco Calcio A5
Il Sostituto Procuratore della Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 11/2/2014 ha deferito dinanzi a
questa Commissione Disciplinare :
il Sig. Jacopo PAVELLI – Calciatore in prestito all’A.S.D. Bosco (proveniente dalla Soc. Torreglia)
“per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. per
violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver
disputato nella corrente stagione sportiva n. 4 gare nelle file della Società A.S.D. Bosco Calcio a 5, valevoli per
il Campionato di Calcio a Cinque di Serie “D” 2013/2014 senza averne titolo perché in detto periodo non
risultava tesserato per detta Società come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della
Procura”.
il Sig.– Antonio PENNAZZATO Dirigente accompagnatore A.S.D. Bosco Calcio A5
“per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. per
violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver
sottoscritto nella corrente stagione sportiva le distinte di n. 4 gare valevoli per il Campionato di Calcio a Cinque di Serie “D” 2013/2014, in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e
partecipavano alle partite sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti,
malgrado il calciatore Pavelli Jacopo non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento redatto dalla Procura”.
la Società A.C. BOSCO CALCIO A5
“per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. nelle violazioni
ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi
dell’art. 1, comma 5 del C.G.S.”
La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza
dell’11/3/2014.
Nell’udienza dell’11/3/2014 sono risultati presenti :
il Sig. Jacopo PAVELLI Calciatore A.S.D. Bosco Calcio A5
il Sig. Antonio PENNAZZATO Dirigente A.S.D. Bosco Calcio A5
la Società A.S.D. Bosco Calcio A5, rappresentata dal Sig. Paolo Michie
lotto (Presidente)
Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale.
Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente i motivi del deferimento evidenziandone gli
elementi e le circostanze di maggior rilievo;
sentite le parti deferite interessate presenti alla riunione dell’11/3/2014, le stesse hanno dichiarato di aderire
alle proposte comunicate dal Procuratore Federale, concordando l’applicazione di sanzioni ex art. 23 del
C.G.S. nella seguente misura :
a carico del Sig. Jacopo PAVELLI Calciatore A.S.D. Bosco Calcio A5 :
a)1 giornata di squalifica da scontare nel campionato di Serie
“D” di Calcio a Cinque della corrente stagione sportiva;
b)1 giornata di squalifica da scontarsi nella Coppa Veneto di
Calcio a Cinque della stagione sportiva 2014/2015.
a carico del Sig. Antonio PENNAZZATO Dirigente A.S.D. Bosco Calcio A5 – 30 giorni di inibizione
con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Comunicato.
a carico dell’A.S.D. Bosco Calcio A5 a) 1 punto di penalizzazione da scontare nel corrente campio‐
nato di serie “D” di Calcio a Cinque;
b) 1 punto di penalizzazione da scontare nella Coppa Veneto
di Calcio a Cinque 2014/2015;
c) Ammenda di € 150,00.= (centocinquanta euro).
la Commissione Disciplinare Territoriale
preso atto dell’accordo intervenuto tra le parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di
cui al comma 2 del predetto articolo 23 del Codice di Giustizia Sportiva :
dispone
l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari :
a carico del Sig. Jacopo PAVELLI Calciatore A.S.D. Bosco Calcio A5 :
a)1 giornata di squalifica da scontare nel campionato di Serie
“D” di Calcio a Cinque della corrente stagione sportiva;
b)1 giornata di squalifica da scontarsi nella Coppa Veneto di
Calcio a Cinque della stagione sportiva 2014/2015.
a carico del Sig. Antonio PENNAZZATO
Dirigente A.S.D. Bosco Calcio A5 – 30 giorni di inibizione
con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Comunicato.
a carico dell’A.S.D. Bosco Calcio A5 a) 1 punto di penalizzazione da scontare nel corrente campionato di serie “D” di Calcio a Cinque;
b) 1 punto di penalizzazione da scontare nella Coppa Veneto
di Calcio a Cinque 2014/2015;
c) Ammenda di € 150,00.= (centocinquanta euro).
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