F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061 del 20 Marzo 2014 (263) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE GIUSEPPE PELUSI (Presidente e Legale rappresentante della Società Foggia Calcio Srl), Società FOGGIA CALCIO Srl – (nota n. 4812/564 pf13-14/SP/blp del 6.3.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061 del 20 Marzo 2014 (263) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE GIUSEPPE PELUSI (Presidente e Legale rappresentante della Società Foggia Calcio Srl), Società FOGGIA CALCIO Srl - (nota n. 4812/564 pf13-14/SP/blp del 6.3.2014). Il deferimento Con atto del 6 marzo 2014 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione: - Davide Giuseppe Pelusi (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di amministrazione e Legale rappresentante della Società Foggia Calcio Srl), per violazione dell’art. 85, lettera C), paragrafo V, punto 1) delle NOIF, in violazione dell’art. 10, comma 3, del CGS e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere depositato, entro il termine del 31 gennaio 2014, il report consultivo riguardante il capitale circolante netto al 31 dicembre 2013; - la Società Foggia Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio Legate rappresentante. La Procura riteneva di svolgere l’azione disciplinare a seguito della nota in data 14 febbraio 2014 con la quale la Co.Vi.So.C. evidenziava che la Società Foggia Calcio Srl non aveva depositato entro il 31 dicembre 2013 il report consultivo riguardante il capitale circolante netto al 31 dicembre 2013, così come prescritto dall’art. 85, lettera C), paragrafo V), punto 1), delle NOIF. In prossimità dell’udienza i deferiti hanno fatto pervenire in data 14.3.2014 una memoria, riferita a due allegati pervenuti il successivo 19 marzo, con la quale sostengono che il mancato invio tempestivo dell’attestazione sarebbe dipeso da causa non imputabile alla Società, come sarebbe comprovato: - dal certificato della Società BBC Musica e Commerciale s.c.p.a. attestante che nei giorni dal 27 gennaio al 6 febbraio 2014 la Società deferita non avrebbe avuto accesso ai dati conservati nel proprio computer per un “black out elettrico”; - dal certificato attestante lo stato di gravidanza, con “allettamento” dal 20 gennaio al 20 marzo 2014, della commercialista della Società deferita, che asseriscono essere l’unica detentrice dei documenti contabili indispensabili per elaborare il report consuntivo in questione. Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini e per le parti deferite il Dott. Davide Giuseppe Pelusi personalmente. Il primo ha chiesto la conferma del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - mesi 1 (uno) di inibizione per Davide Giuseppe Pelusi; - ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società Foggia Calcio Srl. Il Dott. Pelusi si é riportato alle memorie difensive ed ha concluso per il proscioglimento. I motivi della decisione La ricevuta del messaggio di posta elettronica certificata utilizzata dalla Società Foggia Calcio Srl per l’inoltro del report consultivo del capitale circolante netto al 31 dicembre 2013 ed il timbro di ricezione da parte della Co.Vi.So.C del predetto report recano entrambi la data 7 febbraio 2014 (all. 2 nota della Co.Vi.So.C. in data 14 febbraio 2014). É, pertanto, comprovato, e del resto è ammesso dagli stessi deferiti, che la Società Foggia Calcio Srl non ha depositato, entro il 31 gennaio 2014, il predetto report consultivo, così come prescritto dall’art. 85, lettera C), paragrafo V), punto 1), delle NOIF, provvedendo al relativo deposito solo il successivo 7 febbraio 2014, dopo la rammentata scadenza. L’eccezione dei deferiti secondo cui il mancato tempestivo deposito del report consultivo sarebbe dipeso da causa non imputabile alla Società, non ha pregio. In primo luogo i due allegati alla memoria dei deferiti sono pervenuti alla Commissione in data 19 marzo 2014, e dunque tardivamente rispetto al termine di cinque giorni prima dell’udienza del 20 marzo, con la conseguenza che essi non potrebbero essere considerati ai fini della richiesta di proscioglimento. Ciò nonostante essi non valgono in ogni caso a provare l’asserito impedimento oggettivo. Il certificato attestante lo stato di gravidanza della commercialista della Società deferita, che si asserisce esser stata l’unica detentrice dei documenti contabili indispensabili per elaborare il report consuntivo in questione, si risolve nel semplice l’impedimento di un collaboratore della Società, e cioè in un fatto meramente interno all’organizzazione della medesima, che non consente di configurare una giustificazione obiettiva rilevante all’esterno, tanto più che lo stato di allettamento risale al 20 gennaio, e vi era dunque ampio termine perché la Società o la medesima collaboratrice si adoperassero per la sostituzione di quest’ultima. Parimenti il certificato della Società BBC Musica e Commerciale s.c.p.a., attestante che nei giorni dal 27 gennaio al 6 febbraio 2014 la Società deferita non avrebbe avuto accesso ai dati conservati nel proprio computer di marca LG per un “black out” elettrico non vale a configurare un impedimento obiettivo. Non sussiste, infatti, la prova che quel computer fosse indispensabile per adempiere all’obbligo in esame, né che tale computer non si potesse riparare con maggiore celerità, entro il 31 gennaio; in via assorbente manca, inoltre, la prova che non potesse essere utilizzata altra modalità organizzativa, quale ad esempio il salvataggio dei dati su altro supporto informatico, tale da poter diligentemente consentire di far fronte a simili non inimmaginabili evenienze, dunque solo apparentemente esterne, ma anch’esse riconducibili ad aspetti organizzativi interni della Società. L’omesso tempestivo deposito del report consultivo riguardante il capitale netto circolante al 31 dicembre 2013 nel termine del 31 gennaio 2014, integra la violazione della fattispecie prevista dall’art. 85, lettera C), paragrafo V), punto 1) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, sanzionata dal successivo art. 90, comma 2, delle medesime NOIF La violazione è ascrivibile al Sig. Davide Giuseppe Pelusi per la sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e rappresentante legale della Società Foggia Calcio Srl all’epoca dei fatti. Dalla responsabilità del Legale rappresentante discende anche la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, della stessa Società deferita. Sanzioni congrue, tenendo conto dei minimi edittali previsti dal CGS con riferimento a quella pecuniaria in capo alla Società, sono quelle di cui al dispositivo. ll dispositivo Per quanto sopra la Commissione disciplinare nazionale, dopo aver considerato il breve lasso di tempo intercorrente tra la scadenza del termine di adempimento e l’effettivo adempimento da parte dei deferiti, infligge: - a Davide Giuseppe Pelusi nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della Società Foggia Calcio Srl la sanzione dell’inibizione di giorni 15 (quindici); - alla Società Foggia Calcio Srl la sanzione pecuniaria di € 10.000,00 (€ diecimila/00).
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